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IMU dal 2012 al 2019

Che cosa è
L’imposta municipale propria (IMU) è stata introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e, a decorrere dal 1° gennaio 2014, rappresenta una delle 3 componenti (insieme alla TASI ed alla TARI) dell’imposta unica comunale (IUC).

Su cosa si paga l’IMU
L’IMU si applica al possesso, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie), di fabbricati, terreni ed aree edificabili.
La definizione di fabbricato, terreno ed area edificabile è contenuta nell’art. 5 del Regolamento IUC.

Quali sono gli immobili esclusi dall’IMU

Sono esclusi dal pagamento dell’IMU i fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

 

Scissione nuclei familiari
(in assenza di separazione legale)

Caso 1:
– il marito è proprietario dell’abitazione A e la moglie è proprietaria dell’abitazione B
– ognuno dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’abitazione di propria proprietà
– le abitazioni sono ubicate nelle stesso Comune
Solo un’abitazione può essere considerata principale: obbligo di dichiarazione da parte del contribuente che beneficia del trattamento agevolato

Caso 2:
– il marito è proprietario dell’abitazione A e la moglie è proprietaria dell’abitazione B
– ognuno dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’abitazione di propria proprietà
– le abitazioni sono ubicate in Comuni diversi
Entrambe le abitazione sono considerate principali

Caso 3:
– il marito e la moglie sono contitolari delle abitazioni A e B
– Il marito dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’abitazione A e la moglie dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’abitazione B
– le abitazioni sono ubicate nello stesso Comune
Solo un’abitazione può essere considerata principale:
– obbligo di dichiarazione da parte del contribuente che beneficia del trattamento agevolato
– qualora l’abitazione principale fosse la A:
– per il marito l’abitazione A si considera principale mentre quella B no
– per la moglie nessuna delle due è da considerarsi abitazione principale

Caso 4:
– il marito e la moglie sono contitolari delle abitazioni A e B
– Il marito dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’abitazione A e la moglie dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’abitazione B
– le abitazioni sono ubicate in Comuni diversi
Per il marito l’abitazione A si considera principale mentre quella B no
Per la moglie l’abitazione B si considera principale mentre quella A no

Sono assimilati all’abitazione principale i seguenti fabbricati:
• l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani (di età superiore a 75 anni) o disabili (con disabilità riconosciuta del 100%) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che era adibita a propria abitazione principale prima del ricovero Comunicazione assimilazione Imu per anziani e disabili;

• Fino all’anno d’imposta 2013, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata Comunicazione assimilazione Imu per residenti all’estero;

• A partire dall’anno d’imposta 2015, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso

• Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

• Per le annualità d’imposta 2014 e 2015, una sola unità immobiliare (limitatamente alla quota di rendita fino ad € 250,00) concessa in comodato, come risultante da contratto registrato (per l’anno 2014 il contratto può essere registrato entro il 30 giugno 2014), tra genitori e figli che la utilizzano come abitazione principale Fac simile contratto di comodato d’uso gratuito – Comunicazione assimilazione Imu per comodato d’uso gratuito

Ai fini dell’applicazione delle predette agevolazioni, il contribuente deve presentare all’Ufficio IMU apposita comunicazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Comunicazione assimilazione Imu per residenti all’estero dal 2015

Esempio di calcolo in caso di comodato d’uso gratuito

Rendita € 600,00
Aliquota altri fabbricati 10,6 per mille
Calcolo Imu:
• su € 250,00 l’imposta non è dovuta
• sul restante valore di € 350,00 (€ 600,00 – € 250,00) l’imposta è pari ad € 623,28 [(€ 350,00+5%)*160*10,6/1000)]
In considerazione che in assenza dell’agevolazione dovrebbe essere pagata una imposta pari ad € 1.068,48, il risparmio è pari ad € 445,20.

L’IMU è comunque dovuta per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) ed A/9 (castelli).

Per pertinenza dell’abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Gli altri fabbricati esclusi sono elencati nell’art. 4 del Regolamento I.U.C.

Chi deve pagare l’IMU

L’IMU deve essere pagata dal proprietario ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie.
Per la casa ex coniugale assegnata ad uno dei coniugi a seguito di provvedimento finale (non rileva l’assegnazione temporanea) di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il soggetto passivo è il solo coniuge assegnatario. Si ricorda, però, che il predetto fabbricato è escluso da Imu a decorrere dal 2014.
Nel caso di concessione di aree demaniali, l’imposta deve essere pagata dal concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing), l’imposta deve essere pagata dal locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Per gli immobili in multiproprietà il versamento deve essere effettuato da chi amministra il bene.

 

Come si determina la base imponibile IMU
La base imponibile dell’imposta è rappresentata dal valore degli immobili imponibili.

Per i fabbricati il valore si ottiene rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato avutosi per uno dei seguenti coefficienti a seconda della categoria catastale:

Classificazione Coefficiente
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10 160
Categoria catastale A/10 80
Gruppo catastale B 140
Categoria catastale C/1 55
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 160
Categoria catastali C/3, C/4 e C/5 140
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5 65
Categoria catastale D/5 80
Il valore così ottenuto è ridotto del 50 per cento in caso di fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (per la definizione di inagibilità o inabitabilità si veda l’art. 8 del regolamento IUC.) .
A decorrere dall’anno d’imposta 2016 la medesima riduzione del 50 per cento della base imponibile si applica, altresì, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione Imu.
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Per i terreni agricoli il valore si ottiene rivalutando il reddito dominicale del 25% e moltiplicando il risultato avutosi per 135. Fino alla annualità d’imposta 2015, per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

Quali sono le aliquote e le detrazioni IMU
Le aliquote e le detrazioni sono riportate nelle tabelle che seguono:

Anno d’imposta 2019

Tipologia
(Delibera di C.C. n. 13 del 04.02.2019)
Aliquota di base 1,06%
(gettito riservato interamente al Comune)
Fabbricati del gruppo catastale D 1,06%
(0,76% quota Stato – 0,30% quota Comune)
Abitazione principale (categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 0 (zero)
Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 0,40%
(detrazione annua € 200,00)
(gettito riservato interamente al Comune)
Alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp 0,60%
(detrazione annua € 200,00)
(gettito riservato interamente al Comune)
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 0 (zero)
Fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola ex comma 3bis dell’art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993 0 (zero)

Anno d’imposta 2018

Tipologia (Delibera di C.C. n. 171 del 19.12.2017)

Aliquote Imu 2018

Aliquota di base 1,06%

(gettito riservato interamente al Comune)

Fabbricati del gruppo catastale D 1,06%

(0,76% quota Stato – 0,30% quota Comune)

Abitazione principale (categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 0 (zero)
Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 0,40%

(detrazione annua € 200,00)

(gettito riservato interamente al Comune)

Alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp 0,60%

(detrazione annua € 200,00)

(gettito riservato interamente al Comune)

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 0 (zero)
Fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola ex comma 3bis dell’art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993 0 (zero)

 

Anno d’imposta 2017

Tipologia (Delibera di C.C. n. 226 del 27.12.2016)

 Aliquote Imu 2017

Aliquota di base 1,06%

(gettito riservato interamente al Comune)

Fabbricati del gruppo catastale D 1,06%

(0,76% quota Stato – 0,30% quota Comune)

Abitazione principale (categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 0 (zero)
Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 0,40%

(detrazione annua € 200,00)

(gettito riservato interamente al Comune)

Alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp 0,60%

(detrazione annua € 200,00)

(gettito riservato interamente al Comune)

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 0 (zero)
Fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola ex comma 3bis dell’art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993 0 (zero)

 

Anno d’imposta 2016 

Tipologia

(Delibera di C.C. n. 73 del 28.04.2016)

Aliquote Imu 2016

Aliquota di base

1,06%

(gettito riservato interamente al Comune)

Fabbricati del gruppo catastale D

1,06%

(0,76% quota Stato – 0,30% quota Comune)

Abitazione principale (categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze

0 (zero)

Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze

0,40%

(detrazione annua € 200,00)

(gettito riservato interamente al Comune)

Alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp

0,60%

(detrazione annua € 200,00)

(gettito riservato interamente al Comune)

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari

0 (zero)

Fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola ex comma 3bis dell’art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993

0 (zero)

 

Anno d’imposta 2015

Tipologia

(Delibera di C.C. n. 79 del 27.07.2015)

Aliquote Imu 2015

Aliquota di base

1,06%

(gettito riservato interamente al Comune)

Fabbricati del gruppo catastale D

1,06%

(0,76% quota Stato – 0,30% quota Comune)

Abitazione principale (categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze

0 (zero)

Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze

0,40%

(detrazione annua € 200,00)

(gettito riservato interamente al Comune)

Alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp

0,60%

(detrazione annua € 200,00)

(gettito riservato interamente al Comune)

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari

0 (zero)

Fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola ex comma 3bis dell’art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993

0 (zero)

Anno d’imposta 2014

Tipologia

(Delibera di C.C. n. 41 del 15.05.2014)

Aliquote Imu 2014

Aliquota di base

1,06%

(gettito riservato interamente al Comune)

Fabbricati del gruppo catastale D

1,06%

(0,76% quota Stato – 0,30% quota Comune)

Abitazione principale (categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze

0 (zero)

Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze

0,40%

(detrazione annua € 200,00)

(gettito riservato interamente al Comune)

Alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp

0,60%

(detrazione annua € 200,00)

(gettito riservato interamente al Comune)

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari

0 (zero)

Fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola ex comma 3bis dell’art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993

0 (zero)

Anno d’imposta 2013

Tipologia

(Delibera di C.C. n. 96 del 30.11.2013)

Aliquote Imu 2013

Aliquota di base

1,06%

(gettito riservato interamente al Comune)

Fabbricati del gruppo catastale D

1,06%

(0,76% quota Stato – 0,30% quota Comune)

Abitazione principale (categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze

0,40%

(detrazione annua € 200,00)

(gettito riservato interamente al Comune)

Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze

0,40%

(detrazione annua € 200,00)

(gettito riservato interamente al Comune)

Alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp

0,40%

(detrazione annua € 200,00)

(gettito riservato interamente al Comune)

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari

0,40%

(detrazione annua € 200,00)

(gettito riservato interamente al Comune)

Fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola ex comma 3bis dell’art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993

0,20%

(gettito riservato interamente al Comune)

Anno d’imposta 2012

Tipologia

(Delibera di C.C. n. 52 del 29.10.2012)

Aliquote Imu 2012

Aliquota di base

1,02%

(0,38% quota Stato – 0,64% quota Comune)

Fabbricati del gruppo catastale D

1,02%

(0,38% quota Stato – 0,64% quota Comune)

Abitazione principale (categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze

0,40%

(detrazione annua € 200,00)

(gettito riservato interamente al Comune)

Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze

0,40%

(detrazione annua € 200,00)

(gettito riservato interamente al Comune)

Alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp

0,40%

(detrazione annua € 200,00)

(gettito riservato interamente al Comune)

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari

0,40%

(detrazione annua € 200,00)

(gettito riservato interamente al Comune)

Fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola ex comma 3bis dell’art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993

0,20%

(gettito riservato interamente al Comune)

Come si calcola l’imposta e come si versa l’IMU
L’Imu deve essere versata da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso.Tuttavia, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il soggetto che esegue il pagamento:
• versi la somma delle imposte che avrebbero dovuto pagare i singoli contitolari per conto dei quali il versamento è effettuato;
• comunichi all’Ufficio Imu, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, i dati anagrafici dei contitolari per i quali ha effettuato il pagamento, gli importi versati per ciascun contitolare nonché gli identificativi catastali degli immobili a cui si riferisce il versamento.
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l’imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l’immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.
L’imposta annua deve essere versata, in autoliquidazione (il Comune non invia i calcoli né i modelli per il pagamento), per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell’imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.
Qualora l’ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
L’importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è calcolato applicando le aliquote ed alle detrazioni deliberate per l’anno precedente a quello di riferimento. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l’anno d’imposta di riferimento applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per il predetto anno.
Il versamento dell’imposta è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 ovvero con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

 

Codici F24 per IMU

Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012

Risoluzione 33/E del 21 maggio 2012

 

Codice Denominazione Beneficiario
3912 IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE Comune
3913 IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE Comune
3914 IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE Comune
3915 IMU – imposta municipale propria per i terreni – STATO Stato
3916 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE Comune
3917 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO Stato
3918 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE Comune
3919 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO Stato
3925 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO Stato
3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE Comune

 

Codice Denominazione Beneficiario
3923 IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE Comune
3924 IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE Comune

 

In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta

L’importo da versare è arrotondato all’euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Il versamento non è dovuto qualora l’importo annuo complessivo per tutti gli immobili posseduti nel territorio del Comune di Pozzuoli è inferiore ad euro 12,00.

In caso di ritardo nel pagamento, si può beneficiare del ravvedimento operoso versando l’imposta dovuta, gli interessi calcolati al tasso legale, in ragione dei giorni di ritardo, e la sanzione (1% per ciascun giorno di ritardo fino a 14 giorni, 15% dal 15° giorno al 90° giorno e 30% dal 91° giorno al 365° giorno) ridotta ad 1/10 se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza ovvero ad 1/9 se avviene dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza ovvero ad 1/8 se avviene dal 91° giorno e fino ad un anno dalla scadenza.

L’importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all’imposta da versare. Il pagamento si esegue con il bollettino postale oppure con il modello F24 avendo cura di barrare la casella “Ravvedimento”.

Ai fini del pagamento dell’imposta municipale propria (IMU), per i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, bisogna effettuare un bonifico utilizzando le seguenti coordinate postali:
COMUNE DI POZZUOLI
IBAN IT39T0760103400001013097389 BIC e SWIFT BPPIITRRXXX
Come causale del versamento devono essere indicati:
• il codice fiscale del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
• la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili;
• l’annualità di riferimento;
• l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate.
Copia del bonifico deve essere trasmessa al seguente indirizzo francesca.bianconi@comune.pozzuoli.na.it

Il simulatore di calcolo, a cui si accede cliccando sul link di seguito riportato, permette di calcolare l’imposta dovuta e compilare in automatico il modello di pagamento.

Calcolo IMU

Quando e come si presenta la dichiarazione IMU
La dichiarazione si presenta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento utilizzando il modello ministeriale

Modello

Istruzioni

In molti casi è stato eliminato l’obbligo della presentazione della dichiarazione.
Tutte le informazioni sono disponibili cliccando sui link sopra riportati.

Cosa succede se non si dichiara e non si paga l’IMU
In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’importo non tempestivamente versata.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00, se la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione si riduce alla metà.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
Si applicano, altresì, gli interessi al tasso legale aumentato di 1 punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Come richiedere un rimborso IMU

Nel caso in cui sia stato effettuato un versamento in misura superiore a quella dovuta, il contribuente può richiedere il rimborso all’Ufficio IMU entro 5 anni dal pagamento.
Le domande presentate successivamente sono considerate intempestive
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