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Alberghi

Modelli
Apertura o modifica albergo

Dichiarazione pagamento professionisti

Modulo Notifica Sanitaria 2018

2019 classificazione alberghi

2019 classificazione residenze alberghiere

2020 SCIA PER STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Cessazione comune di Pozzuoli

Cessazione Modello unico Pozzuoli
Subingresso attività comune di Pozzuoli

Comunicazione Subingresso Attività 2017

 

Descrizione

Gli “alberghi” sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio in unità abitative arredate, ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in almeno sette camere.

In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono,  possono distinguersi in:

motel
albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazione, secondo quante sono le camere o suites degli ospiti, maggiorate del 10%, nonché fornisce i servizi di ristorante o tavola calda o fredda e di bar. Inoltre, deve fornire i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati e di rifornimento carburante anche mediante apposite   convenzioni con operatori situati nelle vicinanze dell’esercizio stesso;

villaggio albergo
albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;

albergo meuble’ o garni’
albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione e bar, senza ristorante;

albergo – dimora storica
albergo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle;

albergo – centro   benessere
albergo dotato di impianti e attrezzature adeguati per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle;

albergo diffuso
albergo caratterizzato dalla centralizzazione, in un unico stabile, dell’ufficio ricevimento ed accoglienza, ed eventualmente delle sale di uso comune, ristorante e spazio vendita per i prodotti tipici locali, e dalla dislocazione delle camere o alloggi in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purchè situati nel medesimo comune o in quelli limitrofi a una distanza non superiore a metri 400 dal corpo centrale, purchè sia garantito il rispetto dei requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell’attività alberghiera; lo stabile centrale e gli edifici adibiti a camere o alloggi possono essere di proprietà di soggetti distinti a condizione che venga garantita la gestione unitaria dell’albergo a norma dell’articolo 22, comma 1; lo stesso servizio, con i medesimi requisiti, può essere offerto anche nelle baite presenti sul territorio montano, così come identificato dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani)

Codice Ateco 2007:
56.10.00 Alberghi

 

Requisiti

Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti morali:

  • assenzadi cause ostative elencate  nell’art. 71  del D.LGS. 59/2010;
  • assenza cause  ostative elencate nell’art. 67 del  D.LGS. 159/2011;
  • possesso dei requisiti morali previsti dal R.D. n.773/1931 (T.U.L.P.S.);
  • assenza di condanne ai sensi dellaLegge 20 Febbraio 1958 n.75 (Legge Merlin).

Requisiti professionali:
L’attività alberghiera, che comprende la somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a possesso requisiti professionali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010.

Altri requisiti:

  • destinazione urbanistica;
  • requisiti tecnici;
  • requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia;

Devono, inoltre, rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed essere in possesso del certificato prevenzione incendi, quando necessario.

 

Adempimenti

Per l’ avvio, o la modifica dell’attività è necessario presentare:

  • SCIA Strutture Alberghiere;
  • Planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100;
  • La classificazione alberghiera rilasciata dalla Provincia;
  • Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco o DIA depositata presso il Comando Vigili del Fuoco (se la struttura ha più di venticinque posti letto);
  • L’autorizzazione in deroga rilasciata da ASL (in presenza di locali sotterranei o semisotterranei ad uso lavorativo);
  • Accettazione rappresentanza (se necessario);
  • Autocertificazione requisiti morali (se necessario);
  • Nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande (se necessario)
  • FORM NOTIFICA SANITARIA –  ​Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 318/2015 (recante Disposizioni per le notifiche ed il riconoscimento degli stabilimenti e delle attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria),  “Gli alberghi e le strutture ricettive extralberghiere normati dalla L.R. n. 17 del 24/11/2001 quali affittacamere, ostelli per la gioventù, attività ricettive in residenze rurali, rifugi di montagna, case religiose di ospitalità, nonché i bed and breakfast normati dalla L.R. 10/5/2001, n. 5, devono presentare notifica/SCIA ai sensi del presente provvedimento solo nel caso preparino e/o somministrino pasti; la prima colazione è considerata pasto”. (paragrafo 2.2.12)

Per subentrare nell’attività, ovvero trasferimento in proprietà o gestione  dell’impresa, è necessario presentare:

  • SCIA Strutture Alberghiere;
  • Accettazione rappresentanza (se necessario);
  • Autocertificazione requisiti morali (se necessario);
  • Nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande (se necessario).
  • FORM NOTIFICA SANITARIA –  ​Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 318/2015 (recante Disposizioni per le notifiche ed il riconoscimento degli stabilimenti e delle attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria),  “Gli alberghi e le strutture ricettive extralberghiere normati dalla L.R. n. 17 del 24/11/2001 quali affittacamere, ostelli per la gioventù, attività ricettive in residenze rurali, rifugi di montagna, case religiose di ospitalità, nonché i bed and breakfast normati dalla L.R. 10/5/2001, n. 5, devono presentare notifica/SCIA ai sensi del presente provvedimento solo nel caso preparino e/o somministrino pasti; la prima colazione è considerata pasto”. (paragrafo 2.2.12)

PAGAMENTO TARIFFA SCIA SANITARIA 

Il pagamento delle somme dovute quali diritti di istruttoria per i sopra indicati procedimenti può essere effettuato con le seguenti modalità:
1) versamento su IT40W0306940103100000046009 intestato a “ASLNA2NORD” 
La copia informatica del documento comprovante l’avvenuto versamento è trasmessa al momento della presentazione della s.c.i.a. o dell’istanza quale allegato della pratica telematica.

SANZIONI
L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela.

MEZZI DI RICORSO:
a) per l’interessato:  impugnazione degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli  effetti
b) per i terzi: secondo quanto disposto dall’articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

 

Riferimento Normativo

Legge regionale n. 15/1984 –
“Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere e all’aria aperta” –
(albergo – motel – villaggio albergo – residenze turistico-alberghiere)

D.Lgs 25 novembre 2016, n. 222 – Tabella A
STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI

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