Allegato D

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431

Il/La Sig./Soc. (1)…………………………………………………………………………………………………………

(di seguito denominato/a locatore)
assistito/a da (3)………………….……………………………in persona di……………………………………………..

 

CONCEDE IN LOCAZIONE

al/alla Sig./Soc. (1)…………………………………………………………………………………….……………………
.(di seguito denominato/a conduttore)

Identificato/a mediante (2)………………………………..……………………

assistìto/a da (3) in persona di……………………………..…………………..

che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare sita in …………………………………………………...……

alla Via ………………………………………………………….n. civico…… - piano………..scala…………int……….

L'unità immobiliare locata è di complessivi …………mq, calpestabili, di cui mq…… relativi all'alloggio e mq ……… relativi alle seguenti pertinenze: 

a) balconi, terrazze, cantine e simili

( 0.25% superf. utile calpestabile)

mq…………….

b) box auto/garage

( 70% superf. utile calpestabile)

mq…………….

c) posto auto coperto

( 50% superf. assegnata )

mq…………….

d) posto auto scoperto

( 40% superf. assegnata )

mq…………….

e) superficie scoperta uso esclusivo

( 20% superf. destinata )

mq…………….

f) superficie condominiale a verde

( 10% quota millesimale )

mq…………….

TABELLE MILLESIMALI

All' unità immobiliare locata risultano attribuiti, in base alla tabella condominiale, i seguenti valori millesimali:

a) proprietà …………………
b) scale ………………..….…
c) riscaldamento ……………
d) ascensore……….. ………
e) altre………………………

COMUNICAZIONE ex art. 8, terzo comma , D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito dalla L. 8 agosto 1992, n., 359)

CODICE FISCALE del locatore______________________________

ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITA' IMMOBILIARE:

_____________________________________________________

 

La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:

1) Il contratto è stipulato per la durata di anni____________. (4) dal________.al________ e, alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto é prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta, motivata ai sensi dell'art. 3, comma 1°, della legge n° 431/98. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.
In mancanza della comunicazione, il contratto é rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.

2) Il conduttore ha facoltà di recedere per giustificati motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 6 mesi prima.

3) L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi:_______________________________________________________________________
Per la successione del contratto si applica l'art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 1988, n. 404.

4) Il canone annuo di locazione -come riportato nell' allegata scheda riepilogativa del computo- secondo quanto stabilito dall'Accordo Territoriale stipulato in data _____________________tra le organizzazioni della proprietà e dell’inquilino e depositato presso il Comune di ____________________________ in data ____________________ è convenuto in lire/euro____________________, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario ovvero in n________rate di pari importo anticipate di lire_________________/euro_________ ciascuna, con scadenza al__________________________________________
Tale canone è stato pattuito tra le parti nell'ambito dell'applicazione dei criteri e parametri stabiliti dagli artt. 2, 3 e 4 e dagli Allegati A), B) e C) dell'Accordo Territoriale stipulato in data _________________________________________ e depositato presso il Comune _______________________________________________________________________
Il canone di locazione, a richiesta del locatore, potrà essere aggiornato in ragione del 75% della variazione in aumento accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell' anno precedente, all' inizio del secondo e del terzo anno di durata del contratto, se la variazione risulterà superiore al 2,50%; per il terzo e quarto anno (di protrazione di diritto) ovvero per gli ulteriori anni di rinnovazione l' aggiornamento ISTAT, sempre a richiesta del locatore e nella misura del 75% sarà dovuto qualunque sia la misura della variazione accertata.

5) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove d'importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 L. 27 luglio 1978, n 392.

6) Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi n'abbiano - motivandola - ragione.

7) Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli e d'averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima. Il conduttore s'impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stesso stato in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. S'impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile, ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna del regolamento stesso con la firma del presente contratto; così come s'impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'art. 1590 C.C., di quanto segue:
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

ovvero di quanto risulta dall'allegato Verbale di Consegna.

8) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all' immobile locato ed alla sua destinazione, o alle pertinenze ed impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

9) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

10) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, ivi compresa la restituzione dell'immobile alla data di scadenza, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto rilascia quietanza) la somma di lire_______________/ euro ______________ pari a ___________ mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva d'interessi legali, che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione.
Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

ALTRE FORME DI GARANZIA

_______________________________________________________________________

11) Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della "Tabella oneri accessori" di cui all'art. 14 allegato G) dell' Accordo Territoriale.
In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito ,saranno a carico del conduttore nella misura del 90 per cento.
Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto dì ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore condominiale) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali.
In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo ~dell'anno precedente.

12) Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condòmini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

13) Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore autorizzato - in caso di inosservanza - a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
14) Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata il conduttore dovrà consentirne la visita almeno una volta alla settimana per due ore, con l'esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità:
________________________________________________________________________

15) Il locatore concede/non concede al conduttore il diritto di prelazione nella vendita, da esercitarsi secondo gli art. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

16) Il locatore concede/non concede il diritto di prelazione al conduttore nel caso di nuova locazione alla scadenza del contratto, da esercitarsi secondo l'art. 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

17) Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà.Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto.

18) A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nell'immobile a lui locato e, ove egli più non lo occupi o comunque non lo detenga, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

19) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

20) Il locatore ed il conduttore si danno reciproca autorizzazione a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675).

21) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla Convenzione Nazionale ex articolo 4 comma I legge 431/98 del 08.02.92 al decreto del Ministro e del Lavori Pubblici e delle Finanze, ex articolo 4 comma 2 legge 431/98, del 5/3/99 n° 67, (all'Accordo di cui al punto 5) alle disposizioni del codice civile, della legge 27/7/1978 n 392, per le norme ancora vigenti .

22) a) Ciascuna parte potrà adire, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, (nonché in ordine all'esatta applicazione del presente Accordo Territoriale), anche a riguardo del canone, la Commissione di Conciliazione Stragiudiziale formata, quanto a due componenti, scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie del presente Accordo, sulla base delle designazioni, rispettivamente del locatore e del conduttore e, quanto ad un terzo, che svolgerà eventualmente funzioni di Presidente, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengono di nominarlo.
b) In caso di variazione in più o meno dell’imposizione fiscale rispetto a quello in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire la Commissione stragiudiziale di conciliazione di cui al punto precedente, la quale determinerà nel termine perentorio di 90 giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione

 

Letto, approvato e sottoscritto

……………………..………….lì……………………

Il locatore___________________________________

Il conduttore_________________________________

Ai sensi dell'art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3),4), 5), 6),7), 8), 9),10), 11), 12), 13),15), 16), 20),21), 22) e 24).

Il locatore________________________________

Il conduttore______________________________

SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DELLA PRESTATA ASSISTENZA:

 

__________________________________ PER_________________________________

 

__________________________________ PER _________________________________

NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale; per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero iscrizione Tribunale nonché nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante.
(2)Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'Autorità di PS, da parte del locatore, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191.Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'Autorità di P.S., ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998.
(3) Assistenza facoltativa.
(4) La durata minima è di anni tre.