Modifiche al codice penale
1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale è inserito il seguente:
"TITOLO XII-BIS - DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI
CAPO I - DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ DEGLI ANIMALI
Articolo 623-ter.01. (Uccisione di animale). - Chiunque, per
fini di crudeltà, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da
tre mesi a diciotto mesi.
Articolo 623-ter. - (Maltrattamento di animale). Chiunque, senza
necessità, ovvero, fuori dai casi previsti dalla legge, incrudelisce verso un
animale o lo sottopone a sevizie o, tenendo conto della natura dell'animale
valutata anche secondo le caratteristiche etologiche, lo sottopone a
comportamenti, fatiche o lavori insopportabili è punito con la reclusione da tre
mesi a un anno o con la multa da 2.500 euro a 10.000 euro.
La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi con mezzi
particolarmente dolorosi.
Articolo 623-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). Salvo che
il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli,
manifestazioni , giochi o feste che comportino sevizie per gli animali è punito
con la reclusione da quattro mesi a due anni o con la multa da 3.000 euro a
15.000 euro.
Articolo 623-quinquies. - (Divieto di impiego di animali in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate). Chiunque, in luoghi privati,
pubblici o aperti al pubblico, organizza, promuove o dirige combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in
pericolo l'integrità fisica, o gatti è punito con la reclusione da tre mesi ad
un anno e con la multa da 25.000 euro a 100.000 euro.
o in qualunque modo ne favorisce l'organizzazione, è punito con la reclusione da
due a quattro anni e con la multa da 25.000 euro a 100.000 euro. La stessa pena
si applica a chi alleva o addestra animali al fine della loro partecipazione ai
combattimenti o alle competizioni vietati dal presente articolo.
La pena è aumentata fino ad un terzo se alle attività di cui al primo comma
partecipano od assistono persone armate o se i combattimenti o le competizioni
sono documentati con foto o filmati.
I proprietari o i detentori degli animali impiegati o utilizzati nelle attività
di cui al primo comma sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la
multa da 20.000 euro a 80.000 euro.
Chiunque effettua scommesse sulle attività di cui al primo comma, anche se non
presente nel luogo del reato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni
e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.
CAPO II - DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 623-sexies. - (Circostanze aggravanti). Nei casi previsti
dagli articoli 623-ter, 623-quater e 623-quinquies, la pena
è aumentata sino alla metà se dal fatto derivano lesioni gravi all'integrità
fisica dell'animale o la sua morte.
Nei casi previsti dagli articoli 623-quater e 623-quinquies, la
pena è aumentata sino alla metà se le manifestazioni sono organizzate al fine di
trarne profitto, per sé o per altri, o al fine di esercitare o di consentire
scommesse clandestine.
Nei casi previsti dagli articoli 623-quater e 623-quinquies, la
pena è aumentata fino ad un terzo se nelle manifestazioni sono utilizzati
minorenni.
Articolo 623-septies. - (Pene accessorie). In caso di condanna per i
delitti previsti dagli articoli 623-quater e 623-quinquies, è
ordinata la confisca, di cui all'articolo 240, degli animali che sono serviti o
sono stati destinati a commettere i delitti medesimi, salvo che appartengano a
persona estranea al reato e siano da questa legittimamente detenuti.
In caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 623-ter, 623-quater
e 623-quinquies è ordinata la sospensione della licenza o dell'analogo
provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti
l'allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali per un
periodo da tre mesi a tre anni e, in caso di recidiva ovvero qualora. dalla
commissione del reato derivi la morte di un animale, la revoca della licenza o
dell'analogo provvedimento amministrativo, qualora il delitto sia commesso ai
fini dell'esercizio di tali attività".
2. Dopo l'articolo 726 del codice penale è inserita la seguente rubrica:
"SEZIONE I-BIS - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI GLI ANIMALI".
3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dai seguenti:
"Articolo 727. - (Detenzione illecita e abbandono di animali). Chiunque
detiene uno o più animali in condizioni incompatibili con la loro natura o
abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è
punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000
euro.
Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio
dell'attività di commercio, qualora la contravvenzione sia commessa ai fini
dell'esercizio di tale attività.
Se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione
dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o
professionale.
Articolo 727-bis. - (Divieti relativi a videoproduzioni ed altro materiale
pubblicitario). Chiunque produce, importa, esporta, acquista o espone al
pubblico videoproduzioni o materiali di qualsiasi tipo contenenti scene o
immagini relative a delitti contro gli animali è punito con l'arresto fino ad un
anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. È altresì disposta la
sospensione, da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni, della licenza
inerente l'attività commerciale o di servizio.
I divieti di cui al primo comma non si applicano alle associazioni per la tutela
degli animali riconosciute, alle università degli studi, alle istituzioni
scientifiche".
Articolo 2.
(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale).
1. Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo la
lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
"f-ter) delitti contro gli animali previsti dall'articolo 623-quinquies,
primo comma, del codice penale".
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Articolo 1. 1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale è inserito il seguente: "TITOLO XII-BIS - DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI CAPO I - DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ DEGLI ANIMALI Articolo 623-ter.01. (Uccisione di animale). - Chiunque,
per fini di crudeltà, cagiona la morte di un animale è punito con la
reclusione da tre mesi a diciotto mesi. CAPO II - DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 623-sexies. - (Circostanze aggravanti). Nei casi previsti
dagli articoli 623-ter, 623-quater e 623-quinquies, la
pena è aumentata sino alla metà se dal fatto derivano lesioni gravi
all'integrità fisica dell'animale o la sua morte. "SEZIONE I-BIS - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI GLI ANIMALI". 3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dai seguenti: Articolo 2. 1. Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo la
lettera f-bis) è aggiunta la seguente: Articolo 3. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo nell'esercizio della professione veterinaria curato o visitato animali per lesioni riferibili ai delitti di cui alla presente legge, omette di riferirne all'autorità giudiziaria è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. 2. Nel caso di ritardo, si applica una sanzione amministrativa da 300 euro a 1.000 euro. Articolo 4. 1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa tra loro, sentite le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6 e gli ordini provinciali dei medici veterinari, lo svolgimento da parte delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado di attività formative intese ad una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia degli animali e rispetto dei medesimi. Articolo 5. 1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente
legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti gli altri Ministri
competenti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia
di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia
municipale e provinciale.
Articolo 6. 1. Gli animali per i quali è stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 623-septies del codice penale sono affidati alle associazioni o enti eretti in enti morali che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli affidatari degli animali confiscati potranno rivalersi delle spese sostenute sul proprietario o detentore degli animali medesimi. Articolo 7. 1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6 perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge. Articolo 8. 1. Le nuove o maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 6. 2. Il decreto di cui all'articolo 6 determina i criteri di ripartizione
delle entrate, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad
ogni ente o associazione. |