Decreto Ministeriale: norme in materia di affidamento dei cani randagi
Riportiamo qui il testo completo del Decreto Ministeriale del 14 ottobre
1996.
Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23
dicembre 1996.
Ministero della Sanità
DECRETO MINISTERIALE:
NORME IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI CANI RANDAGI
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27
luglio 1934, n. 1265;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la Legge 14 agosto 1991, n. 281;
Ravvisata la necessità di disciplinare specificamente gli aspetti relativi
agli affidi dei cani randagi fissando altresì le opportune procedure che
consentano l'adeguata tutela dei suddetti animali nel quadro delle norme di
coordinamento statale di cui alla citata Legge 281/91;
DECRETA
Articolo 1
- I cani randagi accalappiati devono essere ricoverati e
trattenuti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b), per un
periodo non inferiore a sessanta giorni, nei canili di cui ali articolo 4,
comma 1, della legge n.281/91 ed essere sottoposti, a cura da Servizio
Veterinario della Ausl competente, a:
- osservazione, controllo sanitario e ai trattamenti
profilattici previsti all'articolo 2, comma 5, della citata legge n.281/91;
- identificazione, registrazione e tatuaggio, quest'ultimo
nel caso in cui l'animale ne sia sprovvisto; tali operazioni devono essere
effettuate senza indugio e comunque prima di qualsiasi affido o spostamento
degli animali.
- Trascorso il periodo di permanenza presso il canile, gli
animali possono essere collocati presso i rifugi di cui all'articolo 4, comma
1 della legge n.281 /91.
- Le strutture di cui ai commi 1 e 2 possono procedere ad
affidare gli animali in esse collocati solo a soggetti privati che offrano
garanzie di buon trattamento e relativamente alle strutture di cui al comma 1.
anche ad associazioni protezionistiche espressamente riconosciute dal servizio
veterinario regionale ed inserite, a sua cura, in un apposito registro. Le
procedure di affidamento sono quelle di cui all'articolo 3.
- L'affido degli animali puo` avvenire:
- in forma definitiva, qualora il proprietario non li
abbia reclamati entro sessanta giorni dall'accalappiamento;
- in forma temporanea, prima che sia decorso il termine
di sessanta giorni dall'accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnano
a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro il
termine di cui alla lettera a).
Articolo 2
- Le associazioni di cui all'articolo 1, comma 3:
- possono prendere in affido un numero massimo di
animali rapportato alla effettiva capacita` delle strutture disponibili;
- devono comunicare al servizio veterinario della
azienda sanitaria locale che ha effettuato il tatuaggio dell'animale gli
affidi concessi trasmettendo al medesimo servizio copia della apposita
scheda riportante almeno le informazioni di cui all'allegato.
- Le associazioni di cui all'articolo 1 comma 3 non
possono procedere a successivi affidi degli animali se non a favore di
soggetti privati.
Articolo 3
- All'atto dell'affido a privati dovra` essere compilata
l'apposita scheda, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che deve essere
conservata, per eventuali controlli, insieme alla fotocopia del documento di
identita` o altro documento equipollente dell'affidatario.
- L'affido degli animali e` consentito solo a favore del
soggetto direttamente interessato che sottoscrive la dichiarazione contenuta
nella scheda di cui in allegato; in caso di affido a persone minorenni la
dichiarazione e` sottoscritta dall'esercente la potesta` familiare.
- Prima di procedere a nuovi affidi a favore di soggetti
privati il servizio veterinario competente deve accertare l'effettivo stato
degli animali in precedenza affidati.
Articolo 4
- Il servizio veterinario delle aziende sanitarie locali
comunica, semestralmente, al servizio veterinario regionale:
- il numero di animali che sono stati tatuati;
- il numero degli animali affidati specificando gli
affidi fatti a soggetti privati, alle associazioni iscritte nell'albo
regionale di cui all'articolo 1, comma 3, nonche` gli affidi effettuati da
tali associazioni a soggetti privati.
- Il servizio veterinario regionale comunica, con cadenza
annuale, i dati aggregati al Ministero della Sanita`.
Articolo 5
- Il Ministero della Sanita` stabilisce, d'intesa con le
omologhe Autorita` sanitarie degli altri Paesi e sulla base di garanzie piu`
favorevoli di quelle previste dal presente decreto, le modalita` di affido
degli animali ad associazioni protezionistiche estere.
Articolo 6
Il presente decreto, sara` inviato alla Corte dei Conti per la registrazione
ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
ALLEGATO
N. progressivo .............
SCHEDA DI AFFIDO CANI RANDAGI
(da compilare a cura dei responsabile della struttura)
Elementi identificativi dell'animale:
razza ...............................................
taglia ............................................……….
sesso .................................................
mantello ..............................................
colore ................................................
eta` (approssimativa) .................................
numero tatuaggio ......................................
altro .................................................
Servizio veterinario azienda sanitaria locale dove il cane
e` stato tatuato:
A.S.L. n. ............ di ................................
prov ....... indirizzo ..................................
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ...........................................
residente in ..............................................
prov ....... telefono ...../............., identificato con
documento di riconoscimento .................. n. .........
rilasciato in ............................., in qualita` di
affidatario dell'animale di cui sopra, si impegna a mantenere
lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o al
seguente domicilio ...........................................
e a non cederlo se non previa segnalazione al servizio veterinario
della azienda sanitaria locale dove il cane e` stato tatuato.
Si impegna altresi` a dichiarare allo stesso servizio lo smarrimento
o il decesso dell'animale e a mostrare l'animale affidato al
personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari
predisposti dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale
competente.
firma del responsabile firma dell'affidatario
della struttura del cane
...................... ......................