Regolamento di distribuzione di acqua potabile

 

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Art.28

Art.29

 

 

 

 

NATURA E MODALITA’ DELLE CONCESSIONI

Articolo 1

EROGAZIONE E TIPOLOGIE

                                                        I.           Il Comune di Pozzuoli - Servizio Acquedotto - d’ora in poi identificato come di "Concessionario", concede normalmente erogazioni di acqua potabile col sistema a contatore.

                                                      II.           Concede altresì erogazioni a bocca libera per il servizio di estinzione di incendi.

                                                    III.           Le concessioni possono essere ordinarie o provvisorie e vengono accordate con l’osservanza delle condizioni del presente Regolamento e di quelle speciali che, caso per caso, possono essere fissate nella scrittura di somministrazione di cui al seguente art.3.

                                                    IV.           Le concessioni di erogazione sono normalmente accordate per i soli usi domestici propriamente detti.

                                                      V.           Pertanto, può essere vietato l’uso per altre incombenze (industriali, irrigazioni di orti e giardini, piscine natatorie private non dotate di impianto di trattamento e riutilizzazione dell’acqua usata, utilizzazioni per raffreddamenti o per forza motrice, ecc.) per giustificati motivi tecnici o quando si tratti di erogazioni derivate da impianti collinari, comprendenti un sollevamento supplementare dell’acqua.

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Articolo 2

TITOLARE DELLA CONCESSIONE

                                                        I.           La concessione di erogazione dell’acqua potabile è fatta al proprietario dello stabile, al locatario munito di regolare contratto di fitto o di nulla osta del proprietario.

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Articolo 3

NATURA CONTRATTUALE

                                                        I.           Per ogni singola erogazione è stipulata una scrittura privata, firmata dall’utente o dal suo legale rappresentante e dal Direttore dell’Acquedotto, redatta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia d’imposta di bollo e di registro, in un solo originale che rimane presso la Direzione dell’Acquedotto.

                                                      II.           L’utente è tenuto a pagare un diritto fisso comprendente la spesa della scrittura, oltre il bollo.

                                                    III.           All’atto della firma del contratto l’utente ne riceve una copia su carta semplice ,priva di valore legale.

                                                    IV.           L’utente può comunque richiedere, a sue spese, la stipula della scrittura in doppio originale, oppure copia conforme della stessa in carta da bollo, oppure semplice fotocopia priva di valore legale.

                                                      V.           E’ pur a carico esclusivo dell’utente qualsiasi spesa per eventuale registrazione della scrittura, per imposte, tasse, contributi o canoni erariali, provinciali o comunali, relative alle scritture, alle forniture dell’acqua ed agli apparecchi o comunque in relazione alla somministrazione di acqua.

                                                    VI.           All’atto della stipula della scrittura l’utente deve pagare il costo della presa dell’acqua in base a preventivo determinato dal tariffario approvato dall’Amministrazione Comunale.

                                                  VII.           Il Concessionario, per erogazioni per le quali occorra la costruzione di apposita condotta su suolo pubblico e/o il potenziamento della rete esistente applica, sui costi correnti di mano d ‘opera, noli e materiali aumentati del 10% per spese generali, le seguenti riduzioni: 
a) erogazioni ad uso prevalente domestico con posa di condotta stradale su sedi pubbliche: - 50% per lunghezza di nuova posa fino a 50m. e per la parte di potenziamento rete; - 25% per la parte eccedente 50m. e sino a 150m;
b) erogazione ad uso industriale o comunque non domestico o ad uso domestico, ma con posa su sedi private e/o pubbliche: 100%.

                                                VIII.           Il Concessionario in ogni caso ha facoltà di diniego della fornitura per comprovati motivi tecnici.

                                                    IX.           Chi subentra nella proprietà di uno stabile o nella locazione di un esercizio o nell’esercizio dell’attività, in cui esista già in funzione un misuratore idrico, deve sottoscrivere una voltura del contratto di somministrazione, pagando il diritto fisso di cui al 2° comma, a condizione che il predecessore abbia soddisfatto tutti i suoi obblighi verso il Concessionario.

                                                      X.           In questo caso la decorrenza del contratto di somministrazione dell’acqua sarà concomitante con la data di lettura del contatore.

                                                    XI.           Quando vengono riscontrati scoperti di pagamento relativi a fatturazioni di periodi precedenti, si procederà a sottoscrivere con il subentrante un nuovo contratto di fornitura. Contestualmente si darà luogo alla lettura del contatore o alla sua sostituzione con emissione di fatturazione a saldo di tutti i consumi maturati fino a tale data a carico del predecessore; non escluso l’inserimento nella procedura di recupero del credito perdurando lo stato di morosità del medesimo. Al subentrante saranno fatturati i consumi a decorrere dalla data di lettura o sostituzione del contatore; le spese determinate al precedente 2° comma saranno addebitate in bolletta alla prima fatturazione.

                                                  XII.           L’utente, che richiede la riattivazione di una concessione di erogazione già a suo nome e cessata, ma non smantellata, deve pagare le spese di riattivazione a preventivo.

                                                XIII.           Per ogni spostamento di presa o per ogni cambiamento del diametro di una presa esistente si deve stipulare una nuova scrittura e all’atto della sua stipula l’utente deve pagare, oltre alle spese di contratto, l’importo della nuova presa determinato in base ai criteri stabiliti al comma 4° del presente articolo.

                                                XIV.           Per le prestazioni ed i lavori di carattere occasionale che fossero richiesti dall’utente ed eseguiti dal Concessionario, le spese relative saranno rimborsate in base a preventivo o deconto determinati in base a quanto previsto al comma 4°.

                                                  XV.           Qualora, in relazione all’effettivo consumo, ad esclusivo giudizio del Concessionario, sia necessaria la sostituzione del contatore con altro di diametro diverso, non occorre la stipulazione di una nuova scrittura. La sostituzione è fatta a cura e carico del Concessionario, mentre a cura e carico dell’utente devono essere eseguite le necessarie modifiche dell’impianto privato.

                                                XVI.           Dopo la stipula del contratto ed in corso del medesimo, se l’utente (in caso si tratti di impresa individuale o societaria) comunica all’Acquedotto per iscritto, con adeguata e valida documentazione, la variazione della propria ragione sociale, la nuova intestazione potrà essere acquisita d’ufficio anche senza regolare voltura del contratto firmata dall’utente. Questa procedura non potrà applicarsi in caso di subentro di altro soggetto giuridico: ciò comporterà sempre la stipula di un nuovo contratto.

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Articolo 4

DURATA CONTRATTUALE

                                                        I.           La scrittura ha la durata normale a tutto il 31 Dicembre dell’anno in cui viene stipulata; ove un mese prima della sua scadenza non sia data disdetta scritta da nessuna delle parti, essa si intende tacitamente rinnovata a tutto il 31 Dicembre dell’anno successivo e così di seguito.

                                                      II.           Il rinnovo si intende fatto in base alle condizioni del Regolamento e tariffe vigenti.

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Articolo 5

RISOLUZIONE CONTRATTUALE

                                                        I.           Nel caso di demolizione del fabbricato, o di cessazione dell’esercizio commerciale o industriale per finita locazione può concedersi la risoluzione anticipata della scrittura mediante preavviso di un mese.

                                                      II.           Nel caso di vendita della proprietà o di cessione dell’esercizio, l’utente cessante deve darne immediato avviso scritto al Concessionario che provvederà alla chiusura della presa, salvo che contestualmente il subentrante non provveda alla voltura del contratto a proprio nome o alla stipula di un nuovo contratto secondo quanto previsto dall’art.3.

                                                    III.           Nel caso di disdetta comunicata dall’utente - locatario, in forza dell’articolo 2, questi dovrà altresì darne comunicazione al proprietario, sollevando il Concessionario da ogni responsabilità derivante dell’eventuale sospensione, improvvisa e senza preavviso, del servizio.

                                                    IV.           Trascorsi 30 giorni dalla data di pervenimento dell’avviso di cui al 2° comma, del presente articolo il Concessionario qualora non venga stipulata una nuova scrittura con il subentrante, provvederà d’ufficio alla cessazione ed eventualmente, a suo esclusivo giudizio, anche allo smantellamento dell’impianto.

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Articolo 6

UTENZA PROVVISORIA E/O TEMPORANEA

                                                        I.           Le modalità e prescrizioni relative alle erogazioni normali si applicano anche per le erogazioni provvisorie, le quali sono subordinate alle seguenti ulteriori condizioni: 
a) la durata, da computare a mesi interi, non può essere inferiore ad un mese, né superiore a sei mesi;
b) il quantitativo minimo contrattuale garantito dall’utente, da pagarsi anche se non consumato, è stabilito in ragione non inferiore a 2 metri cubi al giorno;
c) gli utenti, per le erogazioni provvisorie da punti di attingimento sulla rete, per lavori , carico di autobotti, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti,ecc., pagheranno anticipatamente le spese d’intervento e di allacciamento, oltre al consumo forfettizzato dell’acqua e saranno soggetti al versamento di una adeguata cauzione, che verrà rimborsata a termine dell’attingimento dopo la rimozione dell’attacco, l’accertamento dell’integrità delle installazioni dell’Acquedotto e di assenza di qualsivoglia irregolarità.

                                                      II.           Nel caso in cui sia possibile l’installazione di un contatore, il consumo sarà pagato posticipatamente alla rimozione dell’apparecchio, prima del rimborso della cauzione.

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Articolo 7

UBICAZIONE DEL PUNTO DI PRESA

                                                        I.           L’acqua viene somministrata all’utente al rubinetto di presa, collocato in apposito pozzetto sul suolo pubblico, al piede del muro perimetrale dello stabile, oppure al limite della proprietà privata, in modo che gli agenti Concessionario possano accedervi liberamente.

                                                      II.           Le erogazioni si intendono poste in esercizio, quando le opere da eseguire dal Concessionario siano compiute e pronte a funzionare.

                                                    III.           Le utenze, predisposte con allacci interni alle abitazioni, devono uniformarsi alle disposizioni del comma precedente. Da tale data decorrono i termini contrattuali ed i corrispettivi pattuiti. Il mese incominciato è computato per intero.

                                                    IV.           La somministrazione dell’acqua ad uno stabile è fatta mediante la concessione di una sola presa, con le eccezioni previste dal presente Regolamento.

                                                      V.           I richiedenti di nuovi allacciamenti sono obbligati alla separazione contrattuale delle utenze destinate a negozi, officine ed esercizi pubblici, dalle utenze di appartamento, globalmente intese.

                                                    VI.           L’utente di una presa non può servirsi di essa, senza autorizzazione del Concessionario, per altri stabili o per altri locali diversi da quelli per cui la presa è stata concessa, anche se di sua proprietà.

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Articolo 8

DIAMETRO DELLA PRESA E/O DEL MISURATORE IDRICO

                                                        I.           Spetta al Concessionario stabilire, all’atto della concessione della presa, il diametro di essa e del contatore, in relazione al consumo massimo orario e massimo trimestrale richiesto dall’utente o consentito dal Concessionario stesso, scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del contatore, determinare eventuali condizioni speciali relativamente alle modalità dell’erogazione.

                                                      II.           Qualora durante l’effettivo esercizio della presa il Concessionario ritenga il contatore non adeguato alla misura dei consumi, può, ad esclusivo suo giudizio, procedere alla sostituzione del contatore stesso con altro di diametro o tipo diverso.

                                                    III.           Ove occorrano modifiche dell’impianto privato l’utente, dietro segnalazione scritta da parte del Concessionario ha l’obbligo di eseguirle.

                                                    IV.           In linea di massima il Concessionario assicura una pressione di distribuzione al punto di consegna variabile da un minimo di 15 metri ad un massimo di 50 metri di colonna d’acqua, riferiti al piano stradale.

                                                      V.           Qualora l’altezza dell’edificio da servire sia tale da non risultare compatibile con il valore minimo di pressione relativo alla zona di distribuzione interessata, che il Concessionario è tenuto a far conoscere all’utente, oppure l’edificio sorga in località altimetricamente sfavorevole rispetto ai locali serbatoi della rete di distribuzione, l’utente dovrà provvedere all’alimentazione dei piani, che non possono essere serviti con la pressione di rete, mediante impianto privato di sollevamento costruito in conformità alle prescrizioni dell’articolo 10.

                                                    VI.           La pressione massima di 50 m. di colonna d’acqua in rete può essere superata in talune località e negli impianti collinari; in tal caso l’utente, opportunamente informato, dovrà installare a valle del punto di consegna un riduttore di pressione adeguatamente dimensionato per contenere la pressione dell’impianto interno entro i lavori massimi sopportabili dalle normali apparecchiature idrauliche, l’utente è comunque l’unico responsabile per ogni eventuale danno causato alla sua proprietà, al Concessionario od a terzi dal malfunzionamento del riduttore.

                                                  VII.           Il Concessionario, a seguito di modifiche di rete o di impianto dovute ad esigenze di servizio, si riserva la possibilità di variare i valori massimi e minimi normali della pressione in una determinata zona di distribuzione comunicando all’utente, con congruo preavviso, la data in cui verrà effettuata la variazione in modo che esso possa provvedere, a sue cure e spese, ad eventuali adeguamenti delle proprie installazioni.

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Articolo 9

PROLUNGAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN SEDE PUBBLICA

                                                        I.           Tutte le opere di prolungamento o potenziamento della rete e delle condotte stradali, di costruzione delle condutture di presa, e di fornitura dei materiali necessarie alla derivazione dalle condotte stradali e per l’adduzione dell’acqua sino al limite dello stabile, e per la sola parte riferentesi al suolo pubblico, sono a carico dell’utente così come previsto dall’articolo 3 del presente Regolamento. Dette opere rimangono in ogni caso di proprietà del Concessionario.

                                                      II.           Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti alle suddette opere ed agli apparecchi di misura, spettano esclusivamente al Concessionario.

                                                    III.           E’ vietato agli utenti ed a chiunque altro, senza l’autorizzazione preventiva del Concessionario qualsiasi intervento pena il pagamento dei danni e di eventuali azioni penali.

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Articolo 10

PRESCRIZIONI E ADEGUAMENTO

                                                        I.           Gli impianti delle condotte di distribuzione e dei relativi apparecchi nell’interno degli stabili e nonché la loro manutenzione sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità dell’utente, in conformità alle vigenti leggi e normative, sia per quanto riguarda la costruzione che per i materiali da utilizzare.

                                                      II.           Il Concessionario si riserva la facoltà di prescrivere le condizioni e le cautele opportune nell’interesse del servizio.

                                                    III.           Per ciò che riguarda il numero e il diametro delle condotte interne si richiamano le normative alle quali sono soggetti gli impianti di alimentazione e distribuzione dell’acqua potabile e le disposizioni alle quali sono sottoposte le concessioni edilizie.

                                                    IV.           In particolare, si dovrà assegnare, alle condutture private interne per la distribuzione dell’acqua potabile, numero e diametro tali da garantire l’erogazione, contemporanea a tutti i piani di almeno un rubinetto della portata di 1/20 di litro al secondo per alloggio, in relazione alla pressione che ha l’acqua nelle colonne stradali.

                                                      V.           Ove sia necessario si dovrà, in conformità all’articolo 8 comma 5, provvedere alla realizzazione delle condizioni di cui sopra con un impianto di sollevamento privato realizzato secondo le prescrizioni indicate più avanti.

                                                    VI.           Nelle erogazioni a contatore, questo deve essere situato nel punto più vicino possibile al pozzetto esterno; in ogni modo la condotta fra il pozzetto esterno ed il contatore deve essere sempre sgombra e ben visibile; inoltre la conduttura interna deve essere provvista, immediatamente dopo il contatore, di giunto di dilatazione, rubinetto di prova e scarico, dispositivo automatico di sezionamento, saracinesca di intercettazione e rubinetto di scarico dell’impianto privato.

                                                  VII.           Il dispositivo automatico di sezionamento deve essere idoneo ad impedire che si verifichi, in seguito a variazioni nella pressione di rete, un eventuale riflusso nelle condutture dell’acquedotto dell’acqua erogata o che qualsiasi tipo di fluido, pericoloso o meno per la salute possa venire a contatto con l’acqua potabile.

                                                VIII.           Il tipo di dispositivo (vasca a pressione atmosferica, valvola antiritorno, valvola a caplet, disconnettore, ecc.) e le modalità della sua applicazione, possono essere oggetto di particolari disposizioni, di volta in volta impartite dal Concessionario all’utente, in relazione alle condizioni della fornitura ed al grado di pericolosità dell’attività per la quale l’acqua è utilizzata.

                                                    IX.           Nel caso in cui per uno stesso fabbricato sia concessa l’erogazione mediante due o più prese, ad ognuna di esse deve corrispondere una propria rete di condotte interne, ben distinta da quelle delle altre prese.

                                                      X.           E’ assolutamente vietato collegare direttamente la tubazione proveniente dalla presa e le diramazioni dell’impianto interno con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapore, acqua calda o non potabile o di altra provenienza, o con pompe di sollevamento, senza interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, aventi i requisiti igienici richiesti dalle normative locali, nazionali ed europee, ed alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante, costruito in modo che l’arrivo dell’acqua in pressione sia situato più alto rispetto al massimo livello raggiungibile dall’acqua nel serbatoio, così da evitare ogni pericolo di sifonamento.

                                                    XI.           In particolare si richiama questa disposizione per il caso di impianti privati di sollevamento, ad autoclave, le cui pompe dovranno sempre attingere, salvo casi particolari espressamente autorizzati, da un serbatoio a pelo libero con le caratteristiche sopra citate.

                                                  XII.           Inoltre, tale serbatoio dovrà essere equipaggiato con un dispositivo automatico atto a salvaguardare gli impianti dell’utente in caso di interruzione del flusso dell’acqua.

                                                XIII.           Nel caso venga riscontrata un’installazione difforme da quanto prescritto nel presente Regolamento, il Concessionario, allo scopo di salvaguardare i propri impianti di distribuzione ed i diritti degli altri utenti, potrà imporne l’adeguamento dello stesso entro il termine di 3 mesi, ed applicare, al punto di consegna della fornitura, opportuni dispositivi di limitazione della portata restando sollevato da ogni responsabilità o eventuale richieste di danni.

                                                XIV.           E’ fatto divieto di collegare cavi elettrici e di messa a terra o cavi di qualsiasi tipo alla tubazione di presa, al contatore, alle tubazioni della rete interna.

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Articolo 11

OBBLIGHI DELL’UTENZA

                                                        I.           L’utente deve provvedere che la conduttura di presa, il contatore e gli altri apparecchi siano preservati dalla manomissione e da guasti.

                                                      II.           Egli è responsabile verso il Concessionario dei danni che avvenissero per qualsiasi causa; ed è tenuto, a rimborsare le spese occorrenti per la riparazione e/o l’eventuale sostituzione.

                                                    III.           L’utente deve provvedere ad adottare, nella stagione invernale, adeguati provvedimenti, come il lasciare defluire una minima quantità di acqua, affinchè il gelo non provochi danni alla conduttura di presa, agli apparecchi relativi ed al contatore.

                                                    IV.           Le eventuali operazioni di disgelo, ove possibile, sono in genere eseguite dal Concessionario o dall’utente se autorizzato.

                                                      V.           L’utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possono provocare dispersioni d’acqua.

                                                    VI.           Il Concessionario non è tenuto a comunicare all’utente even  tuali , anche se sproporzionati, aumenti di consumo.

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Articolo 12

LETTURE – VERIFICHE – ISPEZIONI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ha la facoltà di procedere in qualsiasi momento all’ispezione e alla lettura dei contatori e alla verifica degli impianti interni per constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio, riservandosi, in caso di impedimento o di opposizione a tali operazioni, le opportune azioni di rivalsa ivi compresa la limitazione o la sospensione della fornitura.
Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale, l’inosservanza dal presente Regolamento, dal qualsiasi azione diretta a procurare indebito godimento di acqua, da diritto al Concessionario di sospendere il servizio fin quando l’utente non abbia soddisfatto lo stesso di ogni suo avere per acqua consumata, spese, e danni.
Nel caso in cui non è rilevabile l’indebito il Concessionario, a titolo di penalità, impone il pagamento della somma non inferiore al costo di mc.300 di acqua alla riffa base per ogni trimestre individuato.

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Articolo 13

INTERRUZIONE DEL FLUSSO PER CAUSE NON VOLUTE DAL CONCESSIONARIO

                                                        I.           IL Concessionario non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, dovute a guasti di impianti o limitazione del flusso idrico da parte dell’Ente erogatore, né per fughe o indifferibili interventi di manutenzione provvedendo, quando è possibile, con la maggiore sollecitudine a rimuoverne le cause, ne può assumere obbligo di preavvisare l’utente in ogni caso di sospensione del servizio, in particolare quando le cause si manifestino in modo imprevedibile o manchi il tempo materiale per effettuare il preavviso.

                                                      II.           L’utente ,nel suo interesse, deve prevedere e provvedere a che un’interruzione, preavvisata od improvvisa , non possa arrecargli disturbo o danno e non può pretendere alcun risarcimento di danno o rimborso di spese.

                                                    III.           L’acqua erogata dal Concessionario risponde ai criteri di qualità fissati dal D.P.R. n. 236/88 per le acque destinate al consumo umano.

                                                    IV.           Eventuali fenomeni di distacco e trascinamento di incrostazioni o depositi dalle pareti interne delle tubazioni causati da guasti, rotture o comunque situazioni di carattere imprevedibile, possono eccezionalmente influire sulla limpidezza e sul colore dell’acqua .

                                                      V.           L’utente è invitato in questi casi a dare immediata segnalazione all’azienda che provvederà ad operazioni di lavaggio delle condotte e ad eventuale verifica e pulizia dei filtri dei contatori .

                                                    VI.           Il Concessionario non può essere ritenuto responsabile per le alterazioni prodotte, alle caratteristiche dell’acqua consegnata , da apparecchiature od impianti dell’utente o per effetto di trattamenti speciali cui l’acqua venisse sottoposta dall’utente medesimo .

                                                  VII.           Avuto riguardo agli obblighi dell’utente specificato nel presente Regolamento, il Concessionario non può essere ritenuto responsabile dei danni di qualunque natura che possono essere arrecati da fuoriuscita di acqua nel tratto di tubazione a valle del rubinetto di presa, e nel tratto fra questo e il contatore.

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Articolo 14

PAGAMENTO DEI CONSUMI IDRICI

                                                        I.           Il pagamento delle somme dovute al Concessionario deve essere effettuato dall’utente, alle relative scadenze indicate sulle bollette.

                                                      II.           Il pagamento può avvenire c/o la Cassa dell’Ente a mezzo di carta di credito bancaria contro il rilascio di regolare quietanza o a mezzo banca o c/c postale.

                                                    III.           In Caso di ritardato pagamento , dopo un preavviso minimo di 10 giorni, il Concessionario può sospendere l’erogazione fino a che esso sia effettuato.

                                                    IV.           Tale sospensione non libera l’utente dai suoi obblighi contrattuali, e non dà diritto ad alcun abbuono , rimborso o indennità né pregiudizio dei provvedimenti di legge.

                                                      V.           In ogni caso, l’utente moroso dovrà corrispondere un indennizzo commisurato all’importo della bolletta in ragione di : - L.30 per ogni mille lire o frazione , per i pagamenti entro il 30° giorno dalla scadenza indicata sulla bolletta;- L.50 per ogni mille lire o frazione , per i pagamenti effettuati tra il 31° giorno e il 60°giorno;-L.70 per ogni mille lire o frazione , per i pagamenti effettuati dopo il 60° giorno.

                                                    VI.           Inoltre , l’utente è tenuto a rimborsare le spese di sollecito , di interruzione e di ripristino dell’erogazione sopportate dal Concessionario.

                                                  VII.           Su tutte le somme di addebito, dopo un ritardo di pagamento superiore all’anno , in aggiunta all’indennizzo di cui sopra , saranno dovuti gli interessi legali.

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Articolo 15

CANONI

                                                        I.           Per ciascuna erogazione a contatore destinata ad usi civili, comprendenti esclusivamente i consumi domestici propriamente detti e gli usi igienici e sanitari ovunque applicati , è fissato nella scrittura un consumo trimestrale minimo impegnato e garantito dall’utente , da pagare anche se non consumato .Tale consumo trimestrale minimo è rapportato al tipo di utilizzazioni per le quali la concessione è costituita .

                                                      II.           Per le utenze destinate ad abitazione, il minimo trimestrale di cui al 1° comma , può essere scelto dall’utente tra il valore minimo di 18 mc. /trim. e max di 54 mc./trim. per appartamento .

                                                    III.           Per le utenze diverse dall’abitazione , sia se costituenti utenza diretta sia se comprese nell’ambito di utenza condominiali, il minimo trimestrale di cui al 1° comma, può essere scelto dall’utente in misura non inferiore al 50% dei valori massimi riportati nella seguente tabella:

Uffici - Banche

mc.  30

Lavanderia ad acqua

mc.250

Bar

mc.150

Ristorante

mc.250

Cinematografi - Teatri

mc.200

Sala danze

mc.200

Alberghi e Pensioni (per ogni posto letto)

mc.  20

Ospedali - Case di cura (per ogni posto letto)

mc.  35

Collegi - Convivenze per l'Istruzione o religiose (per ogni convivente)

mc.  20

Scuole - Asili - Oratori (per ogni allievo)

mc.    2

Circoli ricreativi, Culturali, Palestre (per ogni n. presenze/giorno)

mc.    2

Uso Artigianale fino a 10 addetti

mc.  50

Uso Agricolo

mc.  45

Aziende Frutticole, Orticole, Floricole, 

mc.100

Uso Industriale (per addetto)

mc.    3

Uso Allevamento animale a consumo

a consumo

 

                                                    IV.           La distribuzione di acqua per uso allevamento animali è concessa esclusivamente agli allevatori in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. ed a condizione che la fornitura sia destinata solo all’attività di allevamento esercitata in locali muniti di presa propria.

                                                      V.           Negli usi promiscui, ove non fosse possibile procedere alla separazione degli impianti il minimo trimestrale impegnato e garantito all’utente viene calcolato sulla base del numero dei capi grossi, in aggiunta al minimo trimestrale impegnato e garantito all’utente per l’uso domestico, così come segue:

                                                    VI.           Per ogni capo (Bovino, Equino, Caprino) mc. 2

                                                  VII.           Gli altri casi di utilizzazione per uso agricolo o allevamento animali non contemplati nella precedente tabella, sono trattati per analogia.

                                                VIII.           In ogni caso , per tutte le utenze disciplinate dal presente articolo , il minimo contrattuale trimestrale impegnato e garantito dall’utente non potrà essere inferiore ai valori minimi determinati dal presente Regolamento.

                                                    IX.           E’ facoltà dell’utente richiedere la revisione del minimo contrattuale impegnato e garantito qualora vengano a modificarsi le condizioni di destinazione ed uso del manufatto.

                                                      X.           La revisione del minimo deve essere richiesta dall’utente entro il 30 Novembre di ogni anno solare e , ove concessa, troverà applicazione con la prima fatturazione successiva alla richiesta .

                                                    XI.           La variazione contrattuale del minimo impegnato comporta la stesura di una nuova scrittura con addebito all’utente delle solo spese di bollo .

                                                  XII.           L’utente può richiedere la rimozione temporanea del contatore mantenendo attivi gli effetti contrattuali e riconoscendo al Concessionario la corresponsione di un minimo contrattuale impegnato e fatturato alla tariffa base vigente , rapportato al diametro di presa, secondo la seguente tabella:

da diametro 13 a diametro 20 

09 mc./trimestre

da diametro 25 a diametro 30 

36 mc./trimestre

da diametro 40 a diametro 50 

90 mc./trimestre

da diametro 80 e oltre 

135 mc./trimestre

                                                XIII.           L’utente può liberamente attingere acqua dalla presa fino ad un quantitativo massimo trimestrale pari a tre volte il valore minimo stabilito in sede contrattuale mentre l’attingimento massimo orario può raggiungere il valore di una volta e mezzo il quantitativo di un’ora di attingimento medio.

                                                XIV.           Il calibro della presa e del contatore è fissato dal Concessionario in base al presunto consumo massimo orario previsto come sopra.

                                                  XV.           Il Concessionario si riserva di variare il calibro del contatore senza dare luogo a variazioni contrattuali.

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Articolo 16

UTENZA INDUSTRIALE

                                                        I.           Per le erogazioni ad uso industriale o misto, o comunque non esclusivamente civile, qualora siano concesse, il Concessionario stabilisce, a suo insindacabile giudizio, e come previsto all’articolo 8, il calibro della presa e del contatore, in funzione del consumo massimo orario richiesto dall’utente ed accettato dal Concessionario.

                                                      II.           Conseguentemente, è fissato nella scrittura un consumo trimestrale minimo garantito, concordato, caso per caso, fra il Concessionario e l’utente in base al consumo massimo orario ed alle altre circostanze locali dichiarate dall’utente.

                                                    III.           Il Concessionario ha in ogni caso diritto di modificare il calibro del contatore e il consumo trimestrale garantito, anche in corso di contratto, sia per cause derivanti da necessità dell’acquedotto sia per cambiamenti riscontrati nell’utilizzazione.

                                                    IV.           Ne seguiranno le conseguenti variazioni contrattuali anche in riferimento alla quota fissa di utenza per nolo contatore secondo la tariffa in vigore.

                                                      V.           Per le utenze industriali in atto, che richiedano un minimo diverso da quello pattuito, la variazione potrà essere concessa fino ad un impegno pari ad un terzo del consumo medio trimestrale dell’anno precedente.

                                                    VI.           Nei casi in cui sia possibile una valutazione reale del consumo in base alle precedenti norme, ed in particolare nei casi d’impianto di nuova presa per uso industriale, il consumo trimestrale minimo garantito potrà essere inizialmente commisurato al diametro di presa concesso dal Concessionario con i seguenti valori fissi:

Diametro   13

50 mc./trimestre

Diametro   20

200 mc./trimestre

Diametro   25

400 mc./trimestre

Diametro   30

600 mc./trimestre

Diametro   40

1000 mc./trimestre

Diametro   50

2500 mc./trimestre

Diametro   60

3500 mc./trimestre

Diametro   80

5000 mc./trimestre

Diametro  100

10000 mc./trimestre

Diametro  150

20000 mc./trimestre

Diametro  200

30000 mc./trimestre

                                                  VII.           Per superiori necessità , l’Acquedotto si riserva la facoltà di ridurre o all’occorrenza, sospendere le erogazioni concesse per uso industriale .

                                                VIII.           Sono anche comprese nella regolamentazione prevista dal presente articolo: - le utilizzazioni per raffreddamento sia tecnologico che ambientale, comunque e dovunque applicate; - le utilizzazioni per piscine natatorie private; - ogni altra utilizzazione non definibile come uso domestico .

                                                    IX.           Nei casi di utenze per uso industriale o misto che comprendano utilizzazioni ad uso civile , anche in stabilimenti industriali , per le quali siano fissati nella tabella dell’art.15 i valori dei consumi minimi trimestrali garantiti, l’utente ha facoltà di scegliere il minimo da lui ritenuto più favorevole tra quanto derivante dall’esclusiva applicazione della suddetta tabella e quanto proposto dal Concessionario in applicazione del presente articolo.

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Articolo 17

UBICAZIONE DEL MISURATORE IDRICO

                                                        I.           Il contatore deve essere collocato all’esterno dello stabile o locale servito, trai confini della proprietà pubblica e di quella privata, entro una nicchia, cassetta od altro riparo a breve distanza dalla presa , non esposto a gelo ne a polvere od a troppo calore, adeguatamente aerato ed illuminato, disinfettato o derattizzato. Comunque gli agenti del Concessionario devono prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo e modo al fine di poter ispezionare in ogni sua parte la tubazione fra la presa ed il contatore.

                                                      II.           Ove non siano possibili tali condizioni, il contatore deve essere collocato entro un pozzetto di dimensioni che permettano facilmente la posa e il cambio del contatore stesso e ne sia facile la lettura.

                                                    III.           Il chiusino del pozzetto deve essere di caratteristiche, dimensioni e peso prescritti dal Concessionario.

                                                    IV.           Nel caso che il contatore sia collocato in una proprietà diversa da quella servita, l’utente dovrà produrre al Concessionario l’autorizzazione scritta del proprietario del suolo o del locale.

                                                      V.           Il locale o pozzo destinato al contatore non deve contenere impianti tecnologici quali cavi di energia o telefonici, condotte di fognatura, sifoni, ispezioni, ecc. ecc.

                                                    VI.           Sono a carico dell’utente la costruzione e la manutenzione della nicchia o cassetta o riparo o pozzetto per contenere e proteggere il contatore .

                                                  VII.           L’Utente è tenuto a comunicare tempestivamente al Concessionario il furto o eventuali danni arrecati al contatore restando, in caso contrario, responsabile di ogni conseguente danno.

                                                VIII.           In caso di impossibilità di lettura del contatore, per cause non imputabili al Concessionario, quest’ultimo procederà alla fatturazione di un consumo medio giornaliero determinato in base al corrispondente periodo dell’anno precedente, semprechè le condizioni di consumo non siano cambiate.

                                                    IX.           Nel caso di nuove erogazioni la determinazione del consumo medio giornaliero sarà effettuata in base agli elementi tecnici ed amministrativi disponibili.

                                                      X.           Quando l’impossibilità di leggere il contatore deriva da cause dipendenti dall’Utente , avendone preventivamente fatta segnalazione al medesimo, il Concessionario ha diritto a sospendere l’erogazione qualora questi non abbia provveduto a rendere agibile la lettura entro il termine di tre mesi.

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Articolo18

SOSTITUZIONE DEL MISURATORE IDRICO

                                                        I.           Il cambio del contatore per manutenzione ordinaria viene fatta a cura e spese del Concessionario; in ogni altro caso il cambio viene fatto a cura del Concessionario e a spese dell’utente.

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Articolo 19

NOLO CONTATORE

                                                        I.           A titolo di nolo dello strumento di misura (contatore ) viene pagata dall’utente al Concessionario una quota trimestrale fissa determinata in ragione degli impegni minimi contrattuali definiti come ai precedenti articoli, e secondo lo scaglionamento previsto dalla tariffa in vigore .

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Articolo 20

CONTROLLO DEI CONSUMI IDRICI

                                                        I.           Il consumo è accertato esclusivamente mediante le indicazioni del contatore rilevate dal personale del Concessionario .

                                                      II.           Nel caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore per un determinato periodo di tempo, il conteggio del consumo per tale periodo avviene in base ai criteri previsti al 8° comma dell’art.17 del presente Regolamento.

                                                    III.           L’utente può chiedere e presenziare alla verifica del contatore che sarà eseguita presso i locali del Concessionario con adeguata strumentazione.

                                                    IV.           La relativa spesa , prevista dal tariffario vigente approvato dal Consiglio Comunale, è a carico dell’Utente se le indicazioni a deflusso ed a pressione normale non risultino errate a suo danno , con la tolleranza del 5%.

                                                      V.           Nel caso in cui tali indicazioni risultino errate a danno dell’utente , con una percentuale superiore al 5% , è rimborsato allo stesso , oltre la spesa di cui sopra ,il corrispettivo del maggior consumo dovuto alla percentuale di errore superiore al 5% , e ciò per il periodo di presunta segnalazione errata, a partire dalla bolletta in contestazione .

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Articolo 21

FATTURAZIONE

                                                        I.           La fatturazione dei consumi può essere trimestrale , semestrale o annuale. Alla fine di ciascun periodo di lettura l’utente si impegna a pagare quanto fatturato dall’Ente in conseguenza dei metri cubi consumati , nel nolo contatore, dei canoni del servizio antincendio e di ogni altro onere derivante dal servizio e/o disciplinato dalle norme contrattuali .

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Articolo 22

EROGAZIONE PROVVISORIA

                                                        I.           Le erogazioni provvisorie a contatore sono fatte in base ad un quantitativo mensile preventivamente dichiarato in multipli di 30mc. , da pagare , anche se non consumato , in via anticipata coi canoni relativi .L’eventuale maggior consumo accertato è pagato posticipatamente .Nessun abbuono si fa in caso di consumo inferiore alla quantità dichiarata , che è da considerare come minimo garantito separatamente per ogni mese .

                                                      II.            Il prezzo dell’acqua e la quota fissa a titolo di nolo del contatore sono quelli della tariffa in vigore .

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Articolo 23

EROGAZIONE A DEFLUSSO CONTINUO CON LENTE IDROMETRICA

                                                        I.           Le erogazioni a deflusso continuo modulato da lente idrometrica sono concesse esclusivamente per fontanelle per usi pubblici.

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Articolo 24

MODALITA’ ED USO DELL’EROGAZIONE A DEFLUSSO CONTINUO

                                                        I.           La quantità d’acqua , in base alla quale viene concessa l’erogazione a deflusso continuo, e quella defluente liberamente in 24 ore al livello del suolo stradale dalla lente applicata al rubinetto di presa.

                                                      II.           Le erogazioni sono fornite per quantità eguali ad un metro cubo giornaliero ed a multipli interi di un metro cubo fino a dieci metri cubi giornalieri; oltre a questa quantità le erogazioni si concedono solo per multipli interi di cinque metri cubi giornalieri fino a cinquanta , e di dieci metri cubi oltre i cinquanta metri cubi giornalieri.

                                                    III.           Il corrispettivo annuo , da pagare a rate trimestrali, semestrali o annue , è quello della tariffa vigente all’epoca della somministrazione .

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Articolo 25

EROGAZIONE PROVVISORIA A DEFLUSSO CONTINUO

                                                        I.           Le norme dei precedenti articoli 23 e 24 circa la quantità dell’acqua da fornire e il modo della misura , si applicano anche alle erogazioni provvisorie a deflusso continuo modulato da lente idrometrica .

                                                      II.           Il corrispettivo deve essere però pagato anticipatamente per tutta la durata della concessione , in base alle tariffe in vigore .

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Articolo 26

IDRANTI – BOCCHE ANTINCENDIO -

                                                        I.           Gli idranti o bocche o punti di utilizzazioni per estinzione incendi possono essere innestati : a) sopra una presa destinata unicamente per il servizio incendi; b)sopra una presa di distribuzione dell’acqua per altri usi, munita di contatore.

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Articolo 27

DISCIPLINA E USO - BOCCHE ANTINCENDIO - IDRANTI

                                                        I.           Diritto di servirsi di tutta la portata ottenibile dalle bocche esclusivamente nel caso di incendio e per le sole operazioni relative all’estinzione, ed è tenuto al pagamento dei soli canoni stabiliti dalle tariffe vigenti a forfait per bocche da incendio.

                                                      II.           Nessuna responsabilità assume il Concessionario circa l’efficacia dell’uso delle bocche e sul valore della pressione di rete .

                                                    III.           Dell’avvenuta apertura delle bocche l’utente deve dare avviso al Concessionario entro 24 ore .

                                                    IV.           L’apertura delle bocche fatta in ogni altra occasione senza il consenso del Concessionario , o la mancanza dell’avviso di apertura in caso di incendio, da luogo all’applicazione dell’articolo 12 .

                                                      V.           Nel caso di cui al comma 1 lettera "a " dell’articolo precedente l’utente ha Il canone di tariffa corrisponde ad una bocca normale del diametro interno di sei centimetri. Se il diametro interno è maggiore o minore di sei centimetri , il canone da pagare è aumentato o diminuito in rapporto alla sezione della bocca installata a quella normale.

                                                    VI.           Il canone è comprensivo dell’intervento di ripiombatura delle bocche ed apparecchiature utilizzate per le verifiche semestrali di legge. Agli effetti della determinazione del canone vengono qualificate come domestiche le concessioni ad uso esclusivo di fabbricati destinati alla residenza.

                                                  VII.           Tutte le altre concessioni sono equiparate a quelle industriali. Tutta la rete privata deve essere costruita dall’utente secondo le prescrizioni del Concessionario , in modo da assicurarne visibilità ed ispezionabilità.

                                                VIII.           Non può essere interrata senza cunicolo o contributo di protezione ed idonei pozzetti d’ispezione. In casi particolari previsti in deroga alla precedente norma ed accettati dal Concessionario sarà applicato il canone di precarietà.

                                                    IX.           Per ogni punto di utilizzazione o bocca e per ogni apparecchiatura, derivati o inseriti sulla rete privata dipendente dalla presa, è stabilito un canone in misura fissa da pagare indipendentemente dal tipo o dal diametro della presa stessa installata e determinato in base alle tariffe vigenti.

                                                      X.           Sono definiti punti di utilizzazione o bocche :- Gli idranti, i gruppi per attacco motopompa (considerati come un punto di utilizzazione , ancorché costituiti da più apparecchi), i gruppi di comando impianti a pioggia o le saracinesche di ogni settore a ugelli ( altresì considerati come un punto), i superidranti (considerati tanti punti di utilizzazione quanti sono i bocchettoni di cui sono dotati), e qualsivoglia dispositivo in genere atto a permettere l’utilizzazione dell’acqua per l’intervento in caso di incendio.

                                                    XI.           Sono definite apparecchiature : - le valvole ( ad esempio : di non ritorno) , ed altre apparecchiature in genere non propriamente destinate all’impiego antincendio, ma collocate sulla rete privata alimentante i punti di utilizzazione e necessarie all’efficienza della rete stessa.

                                                  XII.           Ai fini di eventuali interruzioni di deflusso e diminuzione della pressione si richiama a quanto disposto dal 1° comma dell’art.13 .

                                                XIII.           Tocca all’utente provvedere alla corretta progettazione , costruzione e manutenzione della rete antincendio, in relazione alla presa concessa ed alle necessità di protezione antincendio o alle norme ed alle disposizioni emanate in materia dalle competenti autorità.

                                                XIV.           E’ di esclusiva pertinenza e totale responsabilità dell’utente accertare e mantenere la perfetta efficienza dell’impianto antincendio effettuando periodiche verifiche, per le quali si può richiedere l’intervento del Concessionario per la rimozione e la successiva ricollocazione dei sigilli ad ogni punto di utilizzazione od apparecchiatura verificati.

                                                  XV.           La presa è normalmente aperta. L’impianto privato, da essa alimentato deve essere dotato di rubinetto di prova o scarico e di sezionamento automatico collocati sulla tubazione privata , il più vicino possibile alla presa. Detto impianto privato deve essere ispezionabile previa richiesta del Concessionario.

                                                XVI.           L’utente è tenuto a documentare dettagliatamente al Concessionario, con adeguato progetto vistato da tecnico abilitato, il proprio impianto , a partire dalla presa e deve adottare tutte le cautele e gli accorgimenti, anche successivamente prescritti , dal Concessionario.

                                              XVII.           Il Concessionario si riserva in ogni tempo il diritto di verificare , con apposito contatore installato nella proprietà pubblica e comunque prima della concessione idrica, , se vi sono perdite di acqua dalle condutture per estinzione incendi e di addebitare all’Utente l’importo dell’acqua che risulti dispersa, da calcolarsi in base alla tariffa base vigente .

                                            XVIII.           Nel caso di cui al comma 1 lettera " b " dell’art. 26, relativo a bocca incendio innestata sopra una presa di distribuzione dell’acqua per altri usi, munita di contatore, e per la quale non vi è corresponsione di canone, tutta l’acqua consumata, compresa quella eventualmente utilizzata per l’estinzione d’incendi, sarà misurata a contatore e addebitata secondo le tariffe vigenti.

                                                XIX.           Sono soggetti al controllo del Concessionario anche quegli impianti che, pur disponendo di alimentazione da altra provenienza e con diversa pressione, abbiano la presa collegata in modo da consentire il flusso dell’acqua proveniente dalla presa senza necessità d’interventi.

                                                  XX.           Tutti gli impianti antincendio con possibilità di altra alimentazione dovranno essere muniti di un disconnettere a zone di pressione ridotta e controllabile, atto ad impedire il riflusso dell’acqua nella rete del Concessionario.

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Articolo 28

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE BOCCHE ANTINCENDIO

                                                        I.           Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche da incendio e relative condutture esterne ed interne, nonchè le spese di ripiombatura delle bocche ed apparecchiature eccedenti quelle previste al 6° comma dell’art. 27, sono a carico dell’utente.

                                                      II.           Il canone deve essere pagato alle scadenze indicate in bolletta in base alla tariffa in vigore.

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Articolo 29

NORMA FINALE

                                                        I.           Il presente Regolamento, dopo l’approvazione degli Organi Competenti, sostituirà ogni e qualsiasi regolamento o atto deliberativo in materia di distribuzione di acqua potabile nella città di Pozzuoli.