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NATURA E MODALITA’
DELLE CONCESSIONI
EROGAZIONE
E TIPOLOGIE
I.
Il Comune di Pozzuoli - Servizio Acquedotto - d’ora
in poi identificato come di "Concessionario", concede normalmente
erogazioni di acqua potabile col sistema a contatore.
II.
Concede altresì erogazioni a bocca libera per il
servizio di estinzione di incendi.
III.
Le concessioni possono essere ordinarie o
provvisorie e vengono accordate con l’osservanza delle condizioni del presente
Regolamento e di quelle speciali che, caso per caso, possono essere fissate
nella scrittura di somministrazione di cui al seguente art.3.
IV.
Le concessioni di erogazione sono normalmente
accordate per i soli usi domestici propriamente detti.
V.
Pertanto, può essere vietato l’uso per altre
incombenze (industriali, irrigazioni di orti e giardini, piscine natatorie
private non dotate di impianto di trattamento e riutilizzazione dell’acqua
usata, utilizzazioni per raffreddamenti o per forza motrice, ecc.) per
giustificati motivi tecnici o quando si tratti di erogazioni derivate da
impianti collinari, comprendenti un sollevamento supplementare dell’acqua.
TITOLARE
DELLA CONCESSIONE
I.
La concessione di erogazione dell’acqua potabile è
fatta al proprietario dello stabile, al locatario munito di regolare contratto
di fitto o di nulla osta del proprietario.
Articolo
3
NATURA
CONTRATTUALE
I.
Per ogni singola erogazione è stipulata una
scrittura privata, firmata dall’utente o dal suo legale rappresentante e dal
Direttore dell’Acquedotto, redatta ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia d’imposta di bollo e di registro, in un solo originale che rimane
presso la Direzione dell’Acquedotto.
II.
L’utente è tenuto a pagare un diritto fisso
comprendente la spesa della scrittura, oltre il bollo.
III.
All’atto della firma del contratto l’utente ne
riceve una copia su carta semplice ,priva di valore legale.
IV.
L’utente può comunque richiedere, a sue spese, la
stipula della scrittura in doppio originale, oppure copia conforme della stessa
in carta da bollo, oppure semplice fotocopia priva di valore legale.
V.
E’ pur a carico esclusivo dell’utente qualsiasi
spesa per eventuale registrazione della scrittura, per imposte, tasse,
contributi o canoni erariali, provinciali o comunali, relative alle scritture,
alle forniture dell’acqua ed agli apparecchi o comunque in relazione alla
somministrazione di acqua.
VI.
All’atto della stipula della scrittura l’utente deve
pagare il costo della presa dell’acqua in base a preventivo determinato dal
tariffario approvato dall’Amministrazione Comunale.
VII.
Il Concessionario, per erogazioni per le quali
occorra la costruzione di apposita condotta su suolo pubblico e/o il
potenziamento della rete esistente applica, sui costi correnti di mano d
‘opera, noli e materiali aumentati del 10% per spese generali, le seguenti
riduzioni:
a) erogazioni ad uso prevalente domestico con posa di condotta stradale su sedi
pubbliche: - 50% per lunghezza di nuova posa fino a 50m. e per la parte di
potenziamento rete; - 25% per la parte eccedente 50m. e sino a 150m;
b) erogazione ad uso industriale o comunque non domestico o ad uso domestico,
ma con posa su sedi private e/o pubbliche: 100%.
VIII.
Il Concessionario in ogni caso ha facoltà di diniego
della fornitura per comprovati motivi tecnici.
IX.
Chi subentra nella proprietà di uno stabile o nella
locazione di un esercizio o nell’esercizio dell’attività, in cui esista già in
funzione un misuratore idrico, deve sottoscrivere una voltura del contratto di
somministrazione, pagando il diritto fisso di cui al 2° comma, a condizione che
il predecessore abbia soddisfatto tutti i suoi obblighi verso il
Concessionario.
X.
In questo caso la decorrenza del contratto di
somministrazione dell’acqua sarà concomitante con la data di lettura del
contatore.
XI.
Quando vengono riscontrati scoperti di pagamento
relativi a fatturazioni di periodi precedenti, si procederà a sottoscrivere con
il subentrante un nuovo contratto di fornitura. Contestualmente si darà luogo
alla lettura del contatore o alla sua sostituzione con emissione di
fatturazione a saldo di tutti i consumi maturati fino a tale data a carico del
predecessore; non escluso l’inserimento nella procedura di recupero del credito
perdurando lo stato di morosità del medesimo. Al subentrante saranno fatturati
i consumi a decorrere dalla data di lettura o sostituzione del contatore; le
spese determinate al precedente 2° comma saranno addebitate in bolletta alla
prima fatturazione.
XII.
L’utente, che richiede la riattivazione di una
concessione di erogazione già a suo nome e cessata, ma non smantellata, deve
pagare le spese di riattivazione a preventivo.
XIII.
Per ogni spostamento di presa o per ogni cambiamento
del diametro di una presa esistente si deve stipulare una nuova scrittura e
all’atto della sua stipula l’utente deve pagare, oltre alle spese di contratto,
l’importo della nuova presa determinato in base ai criteri stabiliti al comma
4° del presente articolo.
XIV.
Per le prestazioni ed i lavori di carattere
occasionale che fossero richiesti dall’utente ed eseguiti dal Concessionario,
le spese relative saranno rimborsate in base a preventivo o deconto determinati
in base a quanto previsto al comma 4°.
XV.
Qualora, in relazione all’effettivo consumo, ad
esclusivo giudizio del Concessionario, sia necessaria la sostituzione del
contatore con altro di diametro diverso, non occorre la stipulazione di una
nuova scrittura. La sostituzione è fatta a cura e carico del Concessionario,
mentre a cura e carico dell’utente devono essere eseguite le necessarie
modifiche dell’impianto privato.
XVI.
Dopo la stipula del contratto ed in corso del
medesimo, se l’utente (in caso si tratti di impresa individuale o societaria)
comunica all’Acquedotto per iscritto, con adeguata e valida documentazione, la
variazione della propria ragione sociale, la nuova intestazione potrà essere
acquisita d’ufficio anche senza regolare voltura del contratto firmata
dall’utente. Questa procedura non potrà applicarsi in caso di subentro di altro
soggetto giuridico: ciò comporterà sempre la stipula di un nuovo contratto.
Articolo 4
DURATA
CONTRATTUALE
I.
La scrittura ha la durata normale a tutto il 31
Dicembre dell’anno in cui viene stipulata; ove un mese prima della sua scadenza
non sia data disdetta scritta da nessuna delle parti, essa si intende
tacitamente rinnovata a tutto il 31 Dicembre dell’anno successivo e così di
seguito.
II.
Il rinnovo si intende fatto in base alle condizioni
del Regolamento e tariffe vigenti.
Articolo
5
RISOLUZIONE
CONTRATTUALE
I.
Nel caso di demolizione del fabbricato, o di
cessazione dell’esercizio commerciale o industriale per finita locazione può
concedersi la risoluzione anticipata della scrittura mediante preavviso di un
mese.
II.
Nel caso di vendita della proprietà o di cessione
dell’esercizio, l’utente cessante deve darne immediato avviso scritto al
Concessionario che provvederà alla chiusura della presa, salvo che
contestualmente il subentrante non provveda alla voltura del contratto a
proprio nome o alla stipula di un nuovo contratto secondo quanto previsto
dall’art.3.
III.
Nel caso di disdetta comunicata dall’utente -
locatario, in forza dell’articolo 2, questi dovrà altresì darne comunicazione
al proprietario, sollevando il Concessionario da ogni responsabilità derivante
dell’eventuale sospensione, improvvisa e senza preavviso, del servizio.
IV.
Trascorsi 30 giorni dalla data di pervenimento
dell’avviso di cui al 2° comma, del presente articolo il Concessionario qualora
non venga stipulata una nuova scrittura con il subentrante, provvederà
d’ufficio alla cessazione ed eventualmente, a suo esclusivo giudizio, anche
allo smantellamento dell’impianto.
Articolo
6
UTENZA
PROVVISORIA E/O TEMPORANEA
I.
Le modalità e prescrizioni relative alle erogazioni
normali si applicano anche per le erogazioni provvisorie, le quali sono
subordinate alle seguenti ulteriori condizioni:
a) la durata, da computare a mesi interi, non può essere inferiore ad un mese,
né superiore a sei mesi;
b) il quantitativo minimo contrattuale garantito dall’utente, da pagarsi anche
se non consumato, è stabilito in ragione non inferiore a 2 metri cubi al
giorno;
c) gli utenti, per le erogazioni provvisorie da punti di attingimento sulla
rete, per lavori , carico di autobotti, manifestazioni pubbliche, spettacoli
viaggianti,ecc., pagheranno anticipatamente le spese d’intervento e di
allacciamento, oltre al consumo forfettizzato dell’acqua e saranno soggetti al
versamento di una adeguata cauzione, che verrà rimborsata a termine dell’attingimento
dopo la rimozione dell’attacco, l’accertamento dell’integrità delle
installazioni dell’Acquedotto e di assenza di qualsivoglia irregolarità.
II.
Nel caso in cui sia possibile l’installazione di un
contatore, il consumo sarà pagato posticipatamente alla rimozione
dell’apparecchio, prima del rimborso della cauzione.
Articolo
7
UBICAZIONE
DEL PUNTO DI PRESA
I.
L’acqua viene somministrata all’utente al rubinetto
di presa, collocato in apposito pozzetto sul suolo pubblico, al piede del muro
perimetrale dello stabile, oppure al limite della proprietà privata, in modo
che gli agenti Concessionario possano accedervi liberamente.
II.
Le erogazioni si intendono poste in esercizio,
quando le opere da eseguire dal Concessionario siano compiute e pronte a
funzionare.
III.
Le utenze, predisposte con allacci interni alle
abitazioni, devono uniformarsi alle disposizioni del comma precedente. Da tale
data decorrono i termini contrattuali ed i corrispettivi pattuiti. Il mese
incominciato è computato per intero.
IV.
La somministrazione dell’acqua ad uno stabile è
fatta mediante la concessione di una sola presa, con le eccezioni previste dal
presente Regolamento.
V.
I richiedenti di nuovi allacciamenti sono obbligati
alla separazione contrattuale delle utenze destinate a negozi, officine ed
esercizi pubblici, dalle utenze di appartamento, globalmente intese.
VI.
L’utente di una presa non può servirsi di essa,
senza autorizzazione del Concessionario, per altri stabili o per altri locali
diversi da quelli per cui la presa è stata concessa, anche se di sua proprietà.
Articolo
8
DIAMETRO
DELLA PRESA E/O DEL MISURATORE IDRICO
I.
Spetta al Concessionario stabilire, all’atto della
concessione della presa, il diametro di essa e del contatore, in relazione al
consumo massimo orario e massimo trimestrale richiesto dall’utente o consentito
dal Concessionario stesso, scegliere il luogo per la costruzione della presa e
per il collocamento del contatore, determinare eventuali condizioni speciali
relativamente alle modalità dell’erogazione.
II.
Qualora durante l’effettivo esercizio della presa il
Concessionario ritenga il contatore non adeguato alla misura dei consumi, può,
ad esclusivo suo giudizio, procedere alla sostituzione del contatore stesso con
altro di diametro o tipo diverso.
III.
Ove occorrano modifiche dell’impianto privato
l’utente, dietro segnalazione scritta da parte del Concessionario ha l’obbligo
di eseguirle.
IV.
In linea di massima il Concessionario assicura una
pressione di distribuzione al punto di consegna variabile da un minimo di 15
metri ad un massimo di 50 metri di colonna d’acqua, riferiti al piano stradale.
V.
Qualora l’altezza dell’edificio da servire sia tale
da non risultare compatibile con il valore minimo di pressione relativo alla
zona di distribuzione interessata, che il Concessionario è tenuto a far
conoscere all’utente, oppure l’edificio sorga in località altimetricamente
sfavorevole rispetto ai locali serbatoi della rete di distribuzione, l’utente
dovrà provvedere all’alimentazione dei piani, che non possono essere serviti
con la pressione di rete, mediante impianto privato di sollevamento costruito
in conformità alle prescrizioni dell’articolo 10.
VI.
La pressione massima di 50 m. di colonna d’acqua in
rete può essere superata in talune località e negli impianti collinari; in tal
caso l’utente, opportunamente informato, dovrà installare a valle del punto di
consegna un riduttore di pressione adeguatamente dimensionato per contenere la
pressione dell’impianto interno entro i lavori massimi sopportabili dalle
normali apparecchiature idrauliche, l’utente è comunque l’unico responsabile
per ogni eventuale danno causato alla sua proprietà, al Concessionario od a
terzi dal malfunzionamento del riduttore.
VII.
Il Concessionario, a seguito di modifiche di rete o
di impianto dovute ad esigenze di servizio, si riserva la possibilità di
variare i valori massimi e minimi normali della pressione in una determinata
zona di distribuzione comunicando all’utente, con congruo preavviso, la data in
cui verrà effettuata la variazione in modo che esso possa provvedere, a sue
cure e spese, ad eventuali adeguamenti delle proprie installazioni.
Articolo
9
PROLUNGAMENTO
E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN SEDE PUBBLICA
I.
Tutte le opere di prolungamento o potenziamento
della rete e delle condotte stradali, di costruzione delle condutture di presa,
e di fornitura dei materiali necessarie alla derivazione dalle condotte
stradali e per l’adduzione dell’acqua sino al limite dello stabile, e per la
sola parte riferentesi al suolo pubblico, sono a carico dell’utente così come previsto
dall’articolo 3 del presente Regolamento. Dette opere rimangono in ogni caso di
proprietà del Concessionario.
II.
Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e
riparazioni occorrenti alle suddette opere ed agli apparecchi di misura,
spettano esclusivamente al Concessionario.
III.
E’ vietato agli utenti ed a chiunque altro, senza
l’autorizzazione preventiva del Concessionario qualsiasi intervento pena il
pagamento dei danni e di eventuali azioni penali.
Articolo
10
PRESCRIZIONI
E ADEGUAMENTO
I.
Gli impianti delle condotte di distribuzione e dei
relativi apparecchi nell’interno degli stabili e nonché la loro manutenzione
sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità dell’utente, in
conformità alle vigenti leggi e normative, sia per quanto riguarda la costruzione
che per i materiali da utilizzare.
II.
Il Concessionario si riserva la facoltà di
prescrivere le condizioni e le cautele opportune nell’interesse del servizio.
III.
Per ciò che riguarda il numero e il diametro delle
condotte interne si richiamano le normative alle quali sono soggetti gli
impianti di alimentazione e distribuzione dell’acqua potabile e le disposizioni
alle quali sono sottoposte le concessioni edilizie.
IV.
In particolare, si dovrà assegnare, alle condutture
private interne per la distribuzione dell’acqua potabile, numero e diametro
tali da garantire l’erogazione, contemporanea a tutti i piani di almeno un
rubinetto della portata di 1/20 di litro al secondo per alloggio, in relazione
alla pressione che ha l’acqua nelle colonne stradali.
V.
Ove sia necessario si dovrà, in conformità
all’articolo 8 comma 5, provvedere alla realizzazione delle condizioni di cui
sopra con un impianto di sollevamento privato realizzato secondo le
prescrizioni indicate più avanti.
VI.
Nelle erogazioni a contatore, questo deve essere
situato nel punto più vicino possibile al pozzetto esterno; in ogni modo la
condotta fra il pozzetto esterno ed il contatore deve essere sempre sgombra e
ben visibile; inoltre la conduttura interna deve essere provvista,
immediatamente dopo il contatore, di giunto di dilatazione, rubinetto di prova
e scarico, dispositivo automatico di sezionamento, saracinesca di
intercettazione e rubinetto di scarico dell’impianto privato.
VII.
Il dispositivo automatico di sezionamento deve
essere idoneo ad impedire che si verifichi, in seguito a variazioni nella
pressione di rete, un eventuale riflusso nelle condutture dell’acquedotto
dell’acqua erogata o che qualsiasi tipo di fluido, pericoloso o meno per la
salute possa venire a contatto con l’acqua potabile.
VIII.
Il tipo di dispositivo (vasca a pressione
atmosferica, valvola antiritorno, valvola a caplet, disconnettore, ecc.) e le
modalità della sua applicazione, possono essere oggetto di particolari
disposizioni, di volta in volta impartite dal Concessionario all’utente, in
relazione alle condizioni della fornitura ed al grado di pericolosità
dell’attività per la quale l’acqua è utilizzata.
IX.
Nel caso in cui per uno stesso fabbricato sia
concessa l’erogazione mediante due o più prese, ad ognuna di esse deve
corrispondere una propria rete di condotte interne, ben distinta da quelle
delle altre prese.
X.
E’ assolutamente vietato collegare direttamente la
tubazione proveniente dalla presa e le diramazioni dell’impianto interno con
apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapore, acqua calda o non
potabile o di altra provenienza, o con pompe di sollevamento, senza
interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, aventi i requisiti
igienici richiesti dalle normative locali, nazionali ed europee, ed alimentato
da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante, costruito in modo che
l’arrivo dell’acqua in pressione sia situato più alto rispetto al massimo
livello raggiungibile dall’acqua nel serbatoio, così da evitare ogni pericolo
di sifonamento.
XI.
In particolare si richiama questa disposizione per
il caso di impianti privati di sollevamento, ad autoclave, le cui pompe
dovranno sempre attingere, salvo casi particolari espressamente autorizzati, da
un serbatoio a pelo libero con le caratteristiche sopra citate.
XII.
Inoltre, tale serbatoio dovrà essere equipaggiato
con un dispositivo automatico atto a salvaguardare gli impianti dell’utente in
caso di interruzione del flusso dell’acqua.
XIII.
Nel caso venga riscontrata un’installazione difforme
da quanto prescritto nel presente Regolamento, il Concessionario, allo scopo di
salvaguardare i propri impianti di distribuzione ed i diritti degli altri
utenti, potrà imporne l’adeguamento dello stesso entro il termine di 3 mesi, ed
applicare, al punto di consegna della fornitura, opportuni dispositivi di
limitazione della portata restando sollevato da ogni responsabilità o eventuale
richieste di danni.
XIV.
E’ fatto divieto di collegare cavi elettrici e di
messa a terra o cavi di qualsiasi tipo alla tubazione di presa, al contatore,
alle tubazioni della rete interna.
Articolo
11
OBBLIGHI
DELL’UTENZA
I.
L’utente deve provvedere che la conduttura di presa,
il contatore e gli altri apparecchi siano preservati dalla manomissione e da
guasti.
II.
Egli è responsabile verso il Concessionario dei
danni che avvenissero per qualsiasi causa; ed è tenuto, a rimborsare le spese
occorrenti per la riparazione e/o l’eventuale sostituzione.
III.
L’utente deve provvedere ad adottare, nella stagione
invernale, adeguati provvedimenti, come il lasciare defluire una minima quantità
di acqua, affinchè il gelo non provochi danni alla conduttura di presa, agli
apparecchi relativi ed al contatore.
IV.
Le eventuali operazioni di disgelo, ove possibile,
sono in genere eseguite dal Concessionario o dall’utente se autorizzato.
V.
L’utente deve porre la massima cura nella ricerca ed
immediata eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che
possono provocare dispersioni d’acqua.
VI.
Il Concessionario non è tenuto a comunicare
all’utente even tuali , anche se sproporzionati, aumenti di consumo.
Articolo
12
LETTURE
– VERIFICHE – ISPEZIONI DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario ha la facoltà di procedere in
qualsiasi momento all’ispezione e alla lettura dei contatori e alla verifica
degli impianti interni per constatarne le condizioni di funzionamento, il
rispetto delle disposizioni del presente regolamento, la regolarità
contrattuale e di esercizio, riservandosi, in caso di impedimento o di
opposizione a tali operazioni, le opportune azioni di rivalsa ivi compresa la
limitazione o la sospensione della fornitura.
Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale, l’inosservanza dal presente
Regolamento, dal qualsiasi azione diretta a procurare indebito godimento di
acqua, da diritto al Concessionario di sospendere il servizio fin quando l’utente
non abbia soddisfatto lo stesso di ogni suo avere per acqua consumata, spese, e
danni.
Nel caso in cui non è rilevabile l’indebito il Concessionario, a titolo di
penalità, impone il pagamento della somma non inferiore al costo di mc.300 di
acqua alla riffa base per ogni trimestre individuato.
Articolo
13
INTERRUZIONE
DEL FLUSSO PER CAUSE NON VOLUTE DAL CONCESSIONARIO
I.
IL Concessionario non assume responsabilità alcuna
per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, dovute a
guasti di impianti o limitazione del flusso idrico da parte dell’Ente
erogatore, né per fughe o indifferibili interventi di manutenzione provvedendo,
quando è possibile, con la maggiore sollecitudine a rimuoverne le cause, ne può
assumere obbligo di preavvisare l’utente in ogni caso di sospensione del
servizio, in particolare quando le cause si manifestino in modo imprevedibile o
manchi il tempo materiale per effettuare il preavviso.
II.
L’utente ,nel suo interesse, deve prevedere e
provvedere a che un’interruzione, preavvisata od improvvisa , non possa
arrecargli disturbo o danno e non può pretendere alcun risarcimento di danno o
rimborso di spese.
III.
L’acqua erogata dal Concessionario risponde ai
criteri di qualità fissati dal D.P.R. n. 236/88 per le acque destinate al
consumo umano.
IV.
Eventuali fenomeni di distacco e trascinamento di
incrostazioni o depositi dalle pareti interne delle tubazioni causati da
guasti, rotture o comunque situazioni di carattere imprevedibile, possono
eccezionalmente influire sulla limpidezza e sul colore dell’acqua .
V.
L’utente è invitato in questi casi a dare immediata
segnalazione all’azienda che provvederà ad operazioni di lavaggio delle
condotte e ad eventuale verifica e pulizia dei filtri dei contatori .
VI.
Il Concessionario non può essere ritenuto
responsabile per le alterazioni prodotte, alle caratteristiche dell’acqua
consegnata , da apparecchiature od impianti dell’utente o per effetto di
trattamenti speciali cui l’acqua venisse sottoposta dall’utente medesimo .
VII.
Avuto riguardo agli obblighi dell’utente specificato
nel presente Regolamento, il Concessionario non può essere ritenuto
responsabile dei danni di qualunque natura che possono essere arrecati da
fuoriuscita di acqua nel tratto di tubazione a valle del rubinetto di presa, e
nel tratto fra questo e il contatore.
Articolo
14
PAGAMENTO
DEI CONSUMI IDRICI
I.
Il pagamento delle somme dovute al Concessionario
deve essere effettuato dall’utente, alle relative scadenze indicate sulle
bollette.
II.
Il pagamento può avvenire c/o la Cassa dell’Ente a
mezzo di carta di credito bancaria contro il rilascio di regolare quietanza o a
mezzo banca o c/c postale.
III.
In Caso di ritardato pagamento , dopo un preavviso
minimo di 10 giorni, il Concessionario può sospendere l’erogazione fino a che
esso sia effettuato.
IV.
Tale sospensione non libera l’utente dai suoi
obblighi contrattuali, e non dà diritto ad alcun abbuono , rimborso o indennità
né pregiudizio dei provvedimenti di legge.
V.
In ogni caso, l’utente moroso dovrà corrispondere un
indennizzo commisurato all’importo della bolletta in ragione di : - L.30 per
ogni mille lire o frazione , per i pagamenti entro il 30° giorno dalla scadenza
indicata sulla bolletta;- L.50 per ogni mille lire o frazione , per i pagamenti
effettuati tra il 31° giorno e il 60°giorno;-L.70 per ogni mille lire o
frazione , per i pagamenti effettuati dopo il 60° giorno.
VI.
Inoltre , l’utente è tenuto a rimborsare le spese di
sollecito , di interruzione e di ripristino dell’erogazione sopportate dal
Concessionario.
VII.
Su tutte le somme di addebito, dopo un ritardo di
pagamento superiore all’anno , in aggiunta all’indennizzo di cui sopra ,
saranno dovuti gli interessi legali.
Articolo
15
CANONI
I.
Per ciascuna erogazione a contatore destinata ad usi
civili, comprendenti esclusivamente i consumi domestici propriamente detti e
gli usi igienici e sanitari ovunque applicati , è fissato nella scrittura un
consumo trimestrale minimo impegnato e garantito dall’utente , da pagare anche
se non consumato .Tale consumo trimestrale minimo è rapportato al tipo di utilizzazioni
per le quali la concessione è costituita .
II.
Per le utenze destinate ad abitazione, il minimo
trimestrale di cui al 1° comma , può essere scelto dall’utente tra il valore
minimo di 18 mc. /trim. e max di 54 mc./trim. per appartamento .
III.
Per le utenze diverse dall’abitazione , sia se
costituenti utenza diretta sia se comprese nell’ambito di utenza condominiali,
il minimo trimestrale di cui al 1° comma, può essere scelto dall’utente in
misura non inferiore al 50% dei valori massimi riportati nella seguente
tabella:
|
Uffici - Banche |
mc. 30 |
|
Lavanderia ad acqua |
mc.250 |
|
Bar |
mc.150 |
|
Ristorante |
mc.250 |
|
Cinematografi - Teatri |
mc.200 |
|
Sala danze |
mc.200 |
|
Alberghi e Pensioni (per ogni
posto letto) |
mc. 20 |
|
Ospedali - Case di cura (per
ogni posto letto) |
mc. 35 |
|
Collegi - Convivenze per
l'Istruzione o religiose (per ogni convivente) |
mc. 20 |
|
Scuole - Asili - Oratori (per
ogni allievo) |
mc. 2 |
|
Circoli ricreativi, Culturali,
Palestre (per ogni n. presenze/giorno) |
mc. 2 |
|
Uso Artigianale fino a 10
addetti |
mc. 50 |
|
Uso Agricolo |
mc. 45 |
|
Aziende Frutticole, Orticole,
Floricole, |
mc.100 |
|
Uso Industriale (per addetto) |
mc. 3 |
|
Uso Allevamento animale a
consumo |
a consumo |
IV.
La distribuzione di acqua per uso allevamento
animali è concessa esclusivamente agli allevatori in possesso di iscrizione
alla C.C.I.A.A. ed a condizione che la fornitura sia destinata solo
all’attività di allevamento esercitata in locali muniti di presa propria.
V.
Negli usi promiscui, ove non fosse possibile
procedere alla separazione degli impianti il minimo trimestrale impegnato e
garantito all’utente viene calcolato sulla base del numero dei capi grossi, in
aggiunta al minimo trimestrale impegnato e garantito all’utente per l’uso
domestico, così come segue:
VI.
Per ogni capo (Bovino, Equino, Caprino) mc. 2
VII.
Gli altri casi di utilizzazione per uso agricolo o
allevamento animali non contemplati nella precedente tabella, sono trattati per
analogia.
VIII.
In ogni caso , per tutte le utenze disciplinate dal
presente articolo , il minimo contrattuale trimestrale impegnato e garantito
dall’utente non potrà essere inferiore ai valori minimi determinati dal
presente Regolamento.
IX.
E’ facoltà dell’utente richiedere la revisione del
minimo contrattuale impegnato e garantito qualora vengano a modificarsi le
condizioni di destinazione ed uso del manufatto.
X.
La revisione del minimo deve essere richiesta
dall’utente entro il 30 Novembre di ogni anno solare e , ove concessa, troverà
applicazione con la prima fatturazione successiva alla richiesta .
XI.
La variazione contrattuale del minimo impegnato
comporta la stesura di una nuova scrittura con addebito all’utente delle solo
spese di bollo .
XII.
L’utente può richiedere la rimozione temporanea del
contatore mantenendo attivi gli effetti contrattuali e riconoscendo al
Concessionario la corresponsione di un minimo contrattuale impegnato e
fatturato alla tariffa base vigente , rapportato al diametro di presa, secondo
la seguente tabella:
|
da diametro 13 a diametro 20 |
09 mc./trimestre |
|
da diametro 25 a diametro
30 |
36 mc./trimestre |
|
da diametro 40 a diametro
50 |
90 mc./trimestre |
|
da diametro 80 e oltre |
135 mc./trimestre |
XIII.
L’utente può liberamente attingere acqua dalla presa
fino ad un quantitativo massimo trimestrale pari a tre volte il valore minimo
stabilito in sede contrattuale mentre l’attingimento massimo orario può
raggiungere il valore di una volta e mezzo il quantitativo di un’ora di
attingimento medio.
XIV.
Il calibro della presa e del contatore è fissato dal
Concessionario in base al presunto consumo massimo orario previsto come sopra.
XV.
Il Concessionario si riserva di variare il calibro
del contatore senza dare luogo a variazioni contrattuali.
Articolo
16
UTENZA
INDUSTRIALE
I.
Per le erogazioni ad uso industriale o misto, o
comunque non esclusivamente civile, qualora siano concesse, il Concessionario
stabilisce, a suo insindacabile giudizio, e come previsto all’articolo 8, il
calibro della presa e del contatore, in funzione del consumo massimo orario
richiesto dall’utente ed accettato dal Concessionario.
II.
Conseguentemente, è fissato nella scrittura un
consumo trimestrale minimo garantito, concordato, caso per caso, fra il
Concessionario e l’utente in base al consumo massimo orario ed alle altre
circostanze locali dichiarate dall’utente.
III.
Il Concessionario ha in ogni caso diritto di modificare
il calibro del contatore e il consumo trimestrale garantito, anche in corso di
contratto, sia per cause derivanti da necessità dell’acquedotto sia per
cambiamenti riscontrati nell’utilizzazione.
IV.
Ne seguiranno le conseguenti variazioni contrattuali
anche in riferimento alla quota fissa di utenza per nolo contatore secondo la
tariffa in vigore.
V.
Per le utenze industriali in atto, che richiedano un
minimo diverso da quello pattuito, la variazione potrà essere concessa fino ad
un impegno pari ad un terzo del consumo medio trimestrale dell’anno precedente.
VI.
Nei casi in cui sia possibile una valutazione reale
del consumo in base alle precedenti norme, ed in particolare nei casi
d’impianto di nuova presa per uso industriale, il consumo trimestrale minimo garantito
potrà essere inizialmente commisurato al diametro di presa concesso dal
Concessionario con i seguenti valori fissi:
|
Diametro 13 |
50 mc./trimestre |
|
Diametro 20 |
200 mc./trimestre |
|
Diametro 25 |
400 mc./trimestre |
|
Diametro 30 |
600 mc./trimestre |
|
Diametro 40 |
1000 mc./trimestre |
|
Diametro 50 |
2500 mc./trimestre |
|
Diametro 60 |
3500 mc./trimestre |
|
Diametro 80 |
5000 mc./trimestre |
|
Diametro 100 |
10000 mc./trimestre |
|
Diametro 150 |
20000 mc./trimestre |
|
Diametro 200 |
30000 mc./trimestre |
VII.
Per superiori necessità , l’Acquedotto si riserva la
facoltà di ridurre o all’occorrenza, sospendere le erogazioni concesse per uso
industriale .
VIII.
Sono anche comprese nella regolamentazione prevista
dal presente articolo: - le utilizzazioni per raffreddamento sia tecnologico
che ambientale, comunque e dovunque applicate; - le utilizzazioni per piscine
natatorie private; - ogni altra utilizzazione non definibile come uso domestico
.
IX.
Nei casi di utenze per uso industriale o misto che
comprendano utilizzazioni ad uso civile , anche in stabilimenti industriali ,
per le quali siano fissati nella tabella dell’art.15 i valori dei consumi
minimi trimestrali garantiti, l’utente ha facoltà di scegliere il minimo da lui
ritenuto più favorevole tra quanto derivante dall’esclusiva applicazione della
suddetta tabella e quanto proposto dal Concessionario in applicazione del
presente articolo.
Articolo
17
UBICAZIONE
DEL MISURATORE IDRICO
I.
Il contatore deve essere collocato all’esterno dello
stabile o locale servito, trai confini della proprietà pubblica e di quella
privata, entro una nicchia, cassetta od altro riparo a breve distanza dalla
presa , non esposto a gelo ne a polvere od a troppo calore, adeguatamente
aerato ed illuminato, disinfettato o derattizzato. Comunque gli agenti del Concessionario
devono prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo e modo al fine di
poter ispezionare in ogni sua parte la tubazione fra la presa ed il contatore.
II.
Ove non siano possibili tali condizioni, il
contatore deve essere collocato entro un pozzetto di dimensioni che permettano
facilmente la posa e il cambio del contatore stesso e ne sia facile la lettura.
III.
Il chiusino del pozzetto deve essere di
caratteristiche, dimensioni e peso prescritti dal Concessionario.
IV.
Nel caso che il contatore sia collocato in una
proprietà diversa da quella servita, l’utente dovrà produrre al Concessionario
l’autorizzazione scritta del proprietario del suolo o del locale.
V.
Il locale o pozzo destinato al contatore non deve
contenere impianti tecnologici quali cavi di energia o telefonici, condotte di
fognatura, sifoni, ispezioni, ecc. ecc.
VI.
Sono a carico dell’utente la costruzione e la
manutenzione della nicchia o cassetta o riparo o pozzetto per contenere e
proteggere il contatore .
VII.
L’Utente è tenuto a comunicare tempestivamente al
Concessionario il furto o eventuali danni arrecati al contatore restando, in
caso contrario, responsabile di ogni conseguente danno.
VIII.
In caso di impossibilità di lettura del contatore,
per cause non imputabili al Concessionario, quest’ultimo procederà alla
fatturazione di un consumo medio giornaliero determinato in base al
corrispondente periodo dell’anno precedente, semprechè le condizioni di consumo
non siano cambiate.
IX.
Nel caso di nuove erogazioni la determinazione del
consumo medio giornaliero sarà effettuata in base agli elementi tecnici ed
amministrativi disponibili.
X.
Quando l’impossibilità di leggere il contatore
deriva da cause dipendenti dall’Utente , avendone preventivamente fatta
segnalazione al medesimo, il Concessionario ha diritto a sospendere
l’erogazione qualora questi non abbia provveduto a rendere agibile la lettura
entro il termine di tre mesi.
Articolo18
SOSTITUZIONE
DEL MISURATORE IDRICO
I.
Il cambio del contatore per manutenzione ordinaria
viene fatta a cura e spese del Concessionario; in ogni altro caso il cambio
viene fatto a cura del Concessionario e a spese dell’utente.
Articolo
19
NOLO
CONTATORE
I.
A titolo di nolo dello strumento di misura
(contatore ) viene pagata dall’utente al Concessionario una quota trimestrale
fissa determinata in ragione degli impegni minimi contrattuali definiti come ai
precedenti articoli, e secondo lo scaglionamento previsto dalla tariffa in
vigore .
Articolo
20
CONTROLLO
DEI CONSUMI IDRICI
I.
Il consumo è accertato esclusivamente mediante le
indicazioni del contatore rilevate dal personale del Concessionario .
II.
Nel caso di irregolare o mancato funzionamento del
contatore per un determinato periodo di tempo, il conteggio del consumo per
tale periodo avviene in base ai criteri previsti al 8° comma dell’art.17 del
presente Regolamento.
III.
L’utente può chiedere e presenziare alla verifica
del contatore che sarà eseguita presso i locali del Concessionario con adeguata
strumentazione.
IV.
La relativa spesa , prevista dal tariffario vigente
approvato dal Consiglio Comunale, è a carico dell’Utente se le indicazioni a
deflusso ed a pressione normale non risultino errate a suo danno , con la
tolleranza del 5%.
V.
Nel caso in cui tali indicazioni risultino errate a
danno dell’utente , con una percentuale superiore al 5% , è rimborsato allo
stesso , oltre la spesa di cui sopra ,il corrispettivo del maggior consumo
dovuto alla percentuale di errore superiore al 5% , e ciò per il periodo di
presunta segnalazione errata, a partire dalla bolletta in contestazione .
Articolo
21
FATTURAZIONE
I.
La fatturazione dei consumi può essere trimestrale ,
semestrale o annuale. Alla fine di ciascun periodo di lettura l’utente si
impegna a pagare quanto fatturato dall’Ente in conseguenza dei metri cubi
consumati , nel nolo contatore, dei canoni del servizio antincendio e di ogni
altro onere derivante dal servizio e/o disciplinato dalle norme contrattuali .
Articolo
22
EROGAZIONE
PROVVISORIA
I.
Le erogazioni provvisorie a contatore sono fatte in
base ad un quantitativo mensile preventivamente dichiarato in multipli di 30mc.
, da pagare , anche se non consumato , in via anticipata coi canoni relativi
.L’eventuale maggior consumo accertato è pagato posticipatamente .Nessun
abbuono si fa in caso di consumo inferiore alla quantità dichiarata , che è da
considerare come minimo garantito separatamente per ogni mese .
II.
Il prezzo dell’acqua e la quota fissa a titolo
di nolo del contatore sono quelli della tariffa in vigore .
Articolo
23
EROGAZIONE
A DEFLUSSO CONTINUO CON LENTE IDROMETRICA
I.
Le erogazioni a deflusso continuo modulato da lente
idrometrica sono concesse esclusivamente per fontanelle per usi pubblici.
Articolo
24
MODALITA’
ED USO DELL’EROGAZIONE A DEFLUSSO CONTINUO
I.
La quantità d’acqua , in base alla quale viene
concessa l’erogazione a deflusso continuo, e quella defluente liberamente in 24
ore al livello del suolo stradale dalla lente applicata al rubinetto di presa.
II.
Le erogazioni sono fornite per quantità eguali ad un
metro cubo giornaliero ed a multipli interi di un metro cubo fino a dieci metri
cubi giornalieri; oltre a questa quantità le erogazioni si concedono solo per
multipli interi di cinque metri cubi giornalieri fino a cinquanta , e di dieci
metri cubi oltre i cinquanta metri cubi giornalieri.
III.
Il corrispettivo annuo , da pagare a rate
trimestrali, semestrali o annue , è quello della tariffa vigente all’epoca
della somministrazione .
Articolo
25
EROGAZIONE
PROVVISORIA A DEFLUSSO CONTINUO
I.
Le norme dei precedenti articoli 23 e 24 circa la
quantità dell’acqua da fornire e il modo della misura , si applicano anche alle
erogazioni provvisorie a deflusso continuo modulato da lente idrometrica .
II.
Il corrispettivo deve essere però pagato
anticipatamente per tutta la durata della concessione , in base alle tariffe in
vigore .
Articolo
26
IDRANTI
– BOCCHE ANTINCENDIO -
I.
Gli idranti o bocche o punti di utilizzazioni per
estinzione incendi possono essere innestati : a) sopra una presa destinata
unicamente per il servizio incendi; b)sopra una presa di distribuzione
dell’acqua per altri usi, munita di contatore.
Articolo
27
DISCIPLINA
E USO - BOCCHE ANTINCENDIO - IDRANTI
I.
Diritto di servirsi di tutta la portata ottenibile
dalle bocche esclusivamente nel caso di incendio e per le sole operazioni
relative all’estinzione, ed è tenuto al pagamento dei soli canoni stabiliti
dalle tariffe vigenti a forfait per bocche da incendio.
II.
Nessuna responsabilità assume il Concessionario
circa l’efficacia dell’uso delle bocche e sul valore della pressione di rete .
III.
Dell’avvenuta apertura delle bocche l’utente deve
dare avviso al Concessionario entro 24 ore .
IV.
L’apertura delle bocche fatta in ogni altra
occasione senza il consenso del Concessionario , o la mancanza dell’avviso di
apertura in caso di incendio, da luogo all’applicazione dell’articolo 12 .
V.
Nel caso di cui al comma 1 lettera "a " dell’articolo
precedente l’utente ha Il canone di tariffa corrisponde ad una bocca normale
del diametro interno di sei centimetri. Se il diametro interno è maggiore o
minore di sei centimetri , il canone da pagare è aumentato o diminuito in
rapporto alla sezione della bocca installata a quella normale.
VI.
Il canone è comprensivo dell’intervento di
ripiombatura delle bocche ed apparecchiature utilizzate per le verifiche
semestrali di legge. Agli effetti della determinazione del canone vengono
qualificate come domestiche le concessioni ad uso esclusivo di fabbricati
destinati alla residenza.
VII.
Tutte le altre concessioni sono equiparate a quelle
industriali. Tutta la rete privata deve essere costruita dall’utente secondo le
prescrizioni del Concessionario , in modo da assicurarne visibilità ed
ispezionabilità.
VIII.
Non può essere interrata senza cunicolo o contributo
di protezione ed idonei pozzetti d’ispezione. In casi particolari previsti in
deroga alla precedente norma ed accettati dal Concessionario sarà applicato il
canone di precarietà.
IX.
Per ogni punto di utilizzazione o bocca e per ogni
apparecchiatura, derivati o inseriti sulla rete privata dipendente dalla presa,
è stabilito un canone in misura fissa da pagare indipendentemente dal tipo o
dal diametro della presa stessa installata e determinato in base alle tariffe
vigenti.
X.
Sono definiti punti di utilizzazione o bocche :- Gli
idranti, i gruppi per attacco motopompa (considerati come un punto di
utilizzazione , ancorché costituiti da più apparecchi), i gruppi di comando
impianti a pioggia o le saracinesche di ogni settore a ugelli ( altresì
considerati come un punto), i superidranti (considerati tanti punti di
utilizzazione quanti sono i bocchettoni di cui sono dotati), e qualsivoglia
dispositivo in genere atto a permettere l’utilizzazione dell’acqua per
l’intervento in caso di incendio.
XI.
Sono definite apparecchiature : - le valvole ( ad
esempio : di non ritorno) , ed altre apparecchiature in genere non propriamente
destinate all’impiego antincendio, ma collocate sulla rete privata alimentante
i punti di utilizzazione e necessarie all’efficienza della rete stessa.
XII.
Ai fini di eventuali interruzioni di deflusso e
diminuzione della pressione si richiama a quanto disposto dal 1° comma
dell’art.13 .
XIII.
Tocca all’utente provvedere alla corretta
progettazione , costruzione e manutenzione della rete antincendio, in relazione
alla presa concessa ed alle necessità di protezione antincendio o alle norme ed
alle disposizioni emanate in materia dalle competenti autorità.
XIV.
E’ di esclusiva pertinenza e totale responsabilità
dell’utente accertare e mantenere la perfetta efficienza dell’impianto
antincendio effettuando periodiche verifiche, per le quali si può richiedere
l’intervento del Concessionario per la rimozione e la successiva ricollocazione
dei sigilli ad ogni punto di utilizzazione od apparecchiatura verificati.
XV.
La presa è normalmente aperta. L’impianto privato,
da essa alimentato deve essere dotato di rubinetto di prova o scarico e di
sezionamento automatico collocati sulla tubazione privata , il più vicino
possibile alla presa. Detto impianto privato deve essere ispezionabile previa
richiesta del Concessionario.
XVI.
L’utente è tenuto a documentare dettagliatamente al
Concessionario, con adeguato progetto vistato da tecnico abilitato, il proprio
impianto , a partire dalla presa e deve adottare tutte le cautele e gli
accorgimenti, anche successivamente prescritti , dal Concessionario.
XVII.
Il Concessionario si riserva in ogni tempo il
diritto di verificare , con apposito contatore installato nella proprietà
pubblica e comunque prima della concessione idrica, , se vi sono perdite di
acqua dalle condutture per estinzione incendi e di addebitare all’Utente
l’importo dell’acqua che risulti dispersa, da calcolarsi in base alla tariffa
base vigente .
XVIII.
Nel caso di cui al comma 1 lettera " b "
dell’art. 26, relativo a bocca incendio innestata sopra una presa di
distribuzione dell’acqua per altri usi, munita di contatore, e per la quale non
vi è corresponsione di canone, tutta l’acqua consumata, compresa quella
eventualmente utilizzata per l’estinzione d’incendi, sarà misurata a contatore
e addebitata secondo le tariffe vigenti.
XIX.
Sono soggetti al controllo del Concessionario anche
quegli impianti che, pur disponendo di alimentazione da altra provenienza e con
diversa pressione, abbiano la presa collegata in modo da consentire il flusso
dell’acqua proveniente dalla presa senza necessità d’interventi.
XX.
Tutti gli impianti antincendio con possibilità di
altra alimentazione dovranno essere muniti di un disconnettere a zone di
pressione ridotta e controllabile, atto ad impedire il riflusso dell’acqua
nella rete del Concessionario.
Articolo
28
REALIZZAZIONE
E MANUTENZIONE DELLE BOCCHE ANTINCENDIO
I.
Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle
bocche da incendio e relative condutture esterne ed interne, nonchè le spese di
ripiombatura delle bocche ed apparecchiature eccedenti quelle previste al 6°
comma dell’art. 27, sono a carico dell’utente.
II.
Il canone deve essere pagato alle scadenze indicate
in bolletta in base alla tariffa in vigore.
Articolo
29
NORMA
FINALE
I.
Il presente Regolamento, dopo l’approvazione degli
Organi Competenti, sostituirà ogni e qualsiasi regolamento o atto deliberativo
in materia di distribuzione di acqua potabile nella città di Pozzuoli.