LEGGE 4
gennaio 1968, n. 15 (1).
Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione
e autenticazione di firme.
ART. 1.
(Produzione e formazione, rilascio,
conservazione di atti e documenti).
La produzione agli organi della pubblica amministrazione di atti e documenti e la loro formazione, rilascio e
conservazione da parte di tali organi sono disciplinati dalla presente legge.
ART. 2.
(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
La data ed il luogo di nascita, la residenza, la
cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato
o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il
decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti
degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono
comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza,
sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata
con le modalità di cui all'art. 20.
ART. 3.
(Dichiarazioni temporaneamente sostitutive).
I regolamenti ministeriali e degli enti pubblici
stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre
quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo della prescritta
documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e
autenticata con le modalità di cui all'art. 20. In tali casi la normale
documentazione sarà successivamente esibita
dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il
provvedimento a lui favorevole. I regolamenti di cui al primo comma
stabiliscono altresì i casi, le modalità ed
eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della
documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove
occorre, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad
elementi non essenziali (1/a).
ART. 4.
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).
L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità
personali che siano a diretta conoscenza
dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un
notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la
osservanza delle modalità di cui all'art. 20.
ART. 5.
(Documentazione mediante semplice esibizione).
Salvo quanto disposto negli artt.
2 e 3, la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo stato di celibe,
coniugato o vedovo ed ogni altro stato o qualità personale possono essere
comprovati mediante esibizione, all'ufficio competente, di documenti, anche di identità personale, rilasciati ai sensi delle norme
vigenti dalla p.a. e contenente l'attestazione dei dati richiesti.
ART. 6.
(Trascrizione dei dati dai documenti esibiti).
Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono
esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale
trascrive i loro estremi e i dati da essi risultanti
su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo è
sottoscritto dall'interessato e dal funzionario (2). Nel caso in cui non sia prescritta la presentazione dell'interessato all'ufficio
competente, il modulo può essere compilato con le predette formalità da un
funzionario autorizzato addetto ad altro ufficio dell'amministrazione, o da un
notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
sindaco, ed è trasmesso all'Ufficio competente a cura dell'interessato.
ART. 7.
(Copie autentiche).
Le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 possono
essere validamente prodotte in luogo degli originali quando siano
in regola con le disposizioni fiscali in vigore.
8. (Dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci).
Se l'interessato è soggetto alla patria potestà, a
tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dalla presente
legge sono sottoscritti o esibiti rispettivamente dal genitore esercente la
patria potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del
curatore.
ART. 9.
(Documenti spontaneamente esibiti).
Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli,
sono validi a tutti gli effetti gli atti e documenti
esibiti spontaneamente dagli interessati e riconosciuti regolari dalla
amministrazione.
ART. 10.
(Accertamenti d'ufficio).
La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e
l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso
gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il
provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o
certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino
attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a
certificare.
ART. 11.
(Certificazioni contestuali).
Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a fatti, stati e qualità personali concernenti la
stessa persona debbono essere contenute in un unico documento.
ART. 12.
(Redazione di atti pubblici).
Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai e tutti
gli altri atti pubblici sono redatti a stampa, o con scrittura a mano o a
macchina. I detti sistemi possono essere utilizzati anche promiscuamente per la
redazione di ogni singolo atto. Per la redazione delle
certificazioni rilasciate dai competenti pubblici uffici puì
utilizzarsi, compatibilmente con il rispetto delle disposizioni che vietano o
subordinano a speciali formalità la menzione di particolari iscrizioni o
annotazioni, la riproduzione con uno dei procedimenti di cui al
primo comma del successivo articolo 14, degli atti esistenti in ufficio,
con la contestuale attestazione del pubblico ufficiale che il certificato o
l'estratto è rilasciato in conformità agli atti medesimi (3). Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i
Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, sono stabilite le
caratteristiche tecniche dei singoli sistemi di redazione.
ART. 13.
(Stesura degli atti pubblici).
Il testo degli atti pubblici non deve contenere lacune,
aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse
abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi sul
significato delle parole abbreviate. Per le variazioni da apportare al testo in
dipendenza di errori od omissioni, si provvede con
chiamate in calce e si cancella la precedente stesura in modo che resti
leggibile.
ART. 14.
(Autenticazione di copie).
Le copie autentiche, totali o parziali, di
atti e documenti possono essere ottenute, oltre che con i sistemi
previsti nell'articolo 12, anche con altri procedimenti che diano garanzia
della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Tali procedimenti
sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro. Le disposizioni di cui all'articolo 13 si osservano anche per la
formazione di copie autentiche. L'autenticazione delle copie può essere
fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso
o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il
documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro
funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di
conformità con l'originale scritta alla fine della copia, dopo le eventuali
chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve
altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli
impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita nonché
apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio, Se la copia
dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la
propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Il pubblico ufficiale è
autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da bollo apposte
sulle copie rilasciate.
ART. 15.
(Legalizzazione di firme).
La legalizzazione di firme è l'attestazione ufficiale della
legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati,
copie ed estratti, nonché della autenticità della
firma stessa. Nelle legalizzazioni devono essere
indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico
ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione,
il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché
apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
ART. 16.
(Legalizzazione di firme di capi di scuole
parificate o legalmente riconosciute).
Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente
riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad
uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
ART. 17.
(Legalizzazione di firme di atti da e per
l'estero).
Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da
valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto,
legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero
competente, o di altri organi e autorità delegati
dallo stesso (4) (4/a). Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da
autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e
documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva il secondo
comma dell'articolo 18. Agli atti e documenti indicati nel comma
precedente, redatti in lingua straniera, deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero dalla comptente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti
formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza
diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura
delle prefetture (4). Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da
accordi internazionali.
ART. 18.
(Atti non soggetti a legalizzazione).
Salvo quanto previsto negli articoli 16 e 17, non sono
soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici
funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, certificati, copie ed estratti dai
medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data
e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio.
ART. 19.
(Trasmissione dall'estero di atti
agli uffici di stato civile).
In materia di trasmissione di atti
o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte
delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le
disposizioni speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 200 .
ART. 20.
(Autenticazione delle sottoscrizioni).
La sottoscrizione di istanze da
produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove
l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la
documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro
funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di
seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico
ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale
che autentica deve indicare le modalità di
identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e
cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed
il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini
dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria
firma.
ART. 20--bis.
La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve
essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due
testimoni idonei ai sensi dell'articolo 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Il pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa
menzione della dichiarazione dell'interessato sulla causa dell'impedimento
a firmare (6).
ART. 21.
(Regime fiscale per le autenticazioni
e legalizzazioni di firme).
Le dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2 e 4 sono
esenti da imposta di bollo. L'autenticazione della sottoscrizione delle
dichiarazioni medesime è soggetta alla imposta di
bollo di lire 400, qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute
nell'atto. La legalizzazione di firma prevista
dall'articolo 16 è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 200.
Parimenti è dovuta la tassa di concessione governativa
nella misura di lire 500 per le legalizzazioni di firma previste dall'articolo
17, commi primo e quarto, e per la certificazione di conformità al testo
straniero rilasciata, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, da un
traduttore ufficiale con sede nel territorio dello Stato. L'imposta di bollo di
cui al primo comma, ove per le dichiarazioni non sia stato usato il foglio bollato,
e la tassa di concessione governativa di cui ai commi secondo
e terzo sono corrisposte a mezzo di marche, da annullarsi col timbro
dell'ufficio a cura del pubblico ufficiale che provvede alle autenticazioni o
alle legalizzazioni. Per le autenticazioni di firma effettuate dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, la imposta di
bollo sarà corrisposta al momento della presentazione delle dichiarazioni
sostitutive ad un pubblico ufficiale residente nel territorio nazionale, che provvederà,
nei modi di cui al comma precedente, ad annullare le relative marche (7).
ART. 22.
(Modalità fiscali per la legalizzazione di firme).
Agli effetti della legge di bollo la legalizzazione
può far seguito all'atto, ma non può farsi fuori del foglio bollato. Mancando
spazio sufficiente, si deve aggiungere un altro foglio bollato dello stesso
valore di quello usato per l'atto. In tal caso, si
deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati il timbro
dell'ufficio (8).
ART. 23.
(Esenzioni fiscali).
L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa
previste dall'articolo 21 non sono dovute quando per
le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito con la dichiarazione
autenticata o in cui è apposta la firma da legalizzare (9).
Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di
povertà mediante esibizione di certificato attestante che l'interessato è
iscritto nell'elenco dei poveri del comune. In questo caso il pubblico
ufficiale che procede alla autenticazione o alla
legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del certificato di povertà.
ART. 24.
(Assenza di responsabilità
della pubblica amministrazione).
La pubblica amministrazione e i suoi dipendenti, salvi i
casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti
emanati ai sensi dei precedenti articoli, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi
o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da
terzi.
ART. 25.
(Riproduzione di documenti d'archivio ed altri atti).
Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di
sostituire, a tutti gli effetti, ai documenti dei propri archivi, alle
scritture contabili, alla corrispondenza ed agli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, la corrispondente
riproduzione fotografica anche se costituita da fotogramma negativo. Salvo
quanto previsto nel successivo comma, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per
le finanze e per il tesoro, previo parere della commissione di cui all'articolo
12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono
stabiliti i limiti di tale facoltà, nonché i
procedimenti tecnici e le modalità della fotoriproduzione
e della autenticazione . Per le pubbliche amministrazioni le
modalità della riproduzione sono di volta in volta stabilite con decreto del
Ministro per l'interno, sentito il Ministro interessato, previo parere della
commissione di cui al citato articolo 12 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1049.
ART. 26.
(Sanzioni penali).
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. A tali
effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità
equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese
ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'articolo
20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Inoltre, ove i reati
indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un
pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il
giudice, nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dai
pubblici uffici o dalla professione o arte. Il pubblico ufficiale che autentica
le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la
dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione
di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità. Nella
denominazione di atti usata nei precedenti commi sono
compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla
presente legge.
ART. 27.
(Rinvio).
Salvo quanto previsto negli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17,
18, 19 e 20 nulla è innovato alle norme del R.D. 9
luglio 1939, numero 1238 , concernenti la presentazione dei documenti necessari
per la celebrazione del matrimonio, nonché alle norme del D.P.R. 3 maggio 1957,
n. 686 , relative alla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere
statali (12). Restano ferme le disposizioni del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269 , riguardanti il titolo originale di studi medi prescritto
per ottenere l'ammissione ai corsi universitari.
ART. 28.
(Norme abrogate).
Sono
abrogate la L. 3 dicembre 1942, n. 1700 , la L. 14 aprile 1957, n. 251 ,
il D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678 , la L. 18 marzo
1958, n. 228 , la L. 15 giugno 1959, n. 430 (18), ed
ogni altra norma incompatibile con la presente legge. Il D.P.C.M.
del 3 agosto 1962 sulla redazione a macchina di atti
pubblici e le successive modificazioni restano in vigore fino all'emanazione
dei decreti previsti negli articoli 12 e 14.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff.
27 gennaio 1968, n. 23.
(1/a) Vedi il D.M. 15 ottobre 1990, n. 459, riportato al n. XXXII, nonché il D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130, riportato al n.
XXXV.
(2) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 11 maggio
1971, n. 390,
(3) Comma così inserito dall'art. 3, L. 11 maggio
1971, n. 390,
(4) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 11 maggio
1971, n. 390,
(4/a) Il D.M. 2 agosto 1989 (Gazz. Uff. 30 agosto 1989, n. 202) ha cosi';
disposto: <<La competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti
rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero della difesa e da valere all'estero è delegata alle
prefetture della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale gli organi
stessi hanno, rispettivamente, sede. I prefetti della Repubblica sono
incaricati dell'esecuzione del presente decreto>>.
(6) Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 11 maggio 1971,
n. 390
(7) Così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1971,
n. 390
(8) Così sostituito dall'art. 7, L. 11 maggio 1971,
n. 390
(9) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 11 maggio
1971, n. 390
(12) Comma così modificato dall'art. 9, L. 11 maggio
1971, n. 390