DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20
OTTOBRE 1998, N.403
REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 1, 2 E 3 DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127, IN
MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l’articolo 87 della Costituzione;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, in
particolare gli articoli 1, 2 e 3;
VISTA la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
VISTO l’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
VISTA la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 3 luglio 1998;
ACQUISITO il
parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
UDITO il parere
del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 14 settembre 1998;
VISTA la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16
ottobre 1998;
SULLA PROPOSTA
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali;
EMANA
Il seguente regolamento
Capo
I - Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive
Art.
1
Estensione
dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Oltre ai casi previsti dall’art. 2 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di
pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualità personali:
a) titolo di studio o qualifica professionale
posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
b) situazione reddituale o economica, anche
ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da
leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l’indicazione dell’ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale,
della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe
tributaria e inerente all’interessato;
c) stato di disoccupazione; qualità di
pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;
d) qualità di legale rappresentante di
persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
e) iscrizione presso associazioni o
formazioni sociali di qualsiasi tipo;
f) tutte le posizioni relative
all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all’art. 77 del
D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall’art. 22 della legge 24
dicembre 1986, n. 958;
g) di non aver riportato condanne penali;
h) qualità di vivenza a carico;
i) tutti i dati a diretta conoscenza
dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.
2. I certificati, gli estratti e gli
attestati necessari per l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed
all’Università, quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli
uffici della motorizzazione civile, i certificati e gli estratti dai registri
dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell’ambito
di procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione
sostitutiva di cui all’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le
amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli
dubbi sulla veridicità del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei
controlli sulla stessa, ai sensi dell’art. 11 del presente regolamento.
Art.
2
Estensione
dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
1. Fatte salve le eccezioni espressamente
previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali
non compresi negli elenchi di cui all’articolo 1, comma 1, del presente
regolamento e all’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n.15, sono comprovati
dall’interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà di cui all’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15.
2. La dichiarazione di cui all’art. 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende nel proprio interesse può
riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di
cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare
anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme
all’originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la
presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli
effetti dell’autentica di copia.
3. Qualora risulti necessario controllare la
veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i
fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da
parte di un altro soggetto pubblico, l’amministrazione procedente entro
quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto
competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l’interessato può
trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia
fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in
possesso.
4. Restano esclusi dall’applicazione dei
commi 1 e 2 i certificati di cui all’art. 10.
Art.
3
Presentazione
delle dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 1 dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente
all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto.
2. Il responsabile del procedimento,
identificato ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è comunque
competente a ricevere la documentazione.
3. Oltre a quanto previsto nell’articolo 3,
comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127, costituisce violazione dei doveri
d’ufficio la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva nei casi in
cui le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione in luogo
della produzione di atti di notorietà.
4. Nei casi in cui l'interessato debba
presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi
dell’art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l’autenticazione della copia
può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro
dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione
dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso
l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere
utilizzata solo nel procedimento in corso.
Art.
4
Impedimento
alla sottoscrizione
1. La dichiarazione di chi non sa o non può
firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del
dichiarante.
2. Il pubblico ufficiale attesta che la
dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato facendo menzione, di seguito
alla medesima, della causa dell’impedimento a sottoscrivere.
Art.
5
Dichiarazioni
sostitutive presentate da cittadini stranieri
1. Nel caso in cui le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, siano
presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità
previste per i cittadini italiani.
2. I cittadini extracomunitari residenti in
Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
Art.
6
Disposizioni
generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, hanno la stessa validità
temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i
moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni indicate al comma 1, che
gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione
delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle
sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo può
contenere anche l’informativa di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre
1996, n. 675.
3. Le singole amministrazioni inseriscono nei
moduli delle istanze ad esse rivolte la formula per le relative dichiarazioni
sostitutive se ammesse ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni ed integrazioni, e del presente regolamento.
Capo
II - Acquisizione diretta di documenti da parte delle pubbliche amministrazioni
ed esibizione di documenti di riconoscimento da parte degli interessati
Art.
7
Acquisizione
diretta dei documenti ed esibizione di documenti di riconoscimento
1. Qualora l’interessato non intenda o non
sia in grado di utilizzare gli strumenti di cui agli articoli 1 e 2, i
certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da
pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono
sempre acquisiti d’ufficio dall’amministrazione procedente, anche con la
procedura di cui al comma 2, su semplice indicazione da parte dell’interessato
della specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro.
2. In tutti i casi in cui l’amministrazione
procedente acquisisce direttamente certificazioni relative a stati, fatti e
qualità personali presso l’amministrazione competente per la loro
certificazione, il certificato può essere sostituito da qualsiasi documento
idoneo ad assicurare la certezza della sua fonte di provenienza.
3. I documenti trasmessi ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo
ad accertare la fonte di provenienza del documento, soddisfano il requisito
della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella
del documento originale attraverso il sistema postale.
4. Nei casi in cui l’amministrazione
procedente acquisisce informazioni relative a stati, fatti e qualità personali
attraverso l’esibizione da parte dell’interessato di un documento di
riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene
attraverso l’acquisizione della copia fotostatica del documento stesso,
ancorché non autenticata, secondo le modalità previste dall’art. 3, comma 11,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998,
n. 191.
5. Il rifiuto da parte del dipendente addetto
di accettare l’indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante
l’esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità costituisce
violazione dei doveri d'ufficio.
6. Ai fini del presente regolamento per
documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque,
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di
trasmissione comprendono quelle indicate all’art. 15, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59, ed al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513.
Art.
8
Riservatezza
dei dati contenuti nei documenti acquisiti dalla pubblica amministrazione
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei
dati di cui all’art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed
i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere
soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste
da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle
finalità per le quali vengono acquisite.
2. É fatto divieto ai direttori sanitari
tenuti alla dichiarazione di cui al comma 2 dell’art. 70 del R.D.L. 9 luglio
1939, n. 1238, come sostituito dall’art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
di accompagnare la stessa con il certificato di assistenza al parto
previsto dall’art. 18, comma 2, del R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128, ed è fatto
divieto agli ufficiali di stato civile di richiedere detto certificato, che è
sostituito, ai fini della formazione dell’atto di nascita, da una semplice
attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Ai fini
statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al
parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate ai
competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità
preventivamente concordate. L’Istituto nazionale di statistica sentito il
ministero della sanità determina nuove modalità tecniche e procedure per la
rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per
l’acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati
morti nel rispetto dei principi contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art.
9
Acquisizione
di estratti degli atti dello stato civile
1 Gli estratti degli atti di stato civile
sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento
di stato civile e, ove formati o tenuti da amministrazioni pubbliche o
da altre autorità dello Stato, vengono acquisiti d’ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma
1 le amministrazioni possono comunque provvedere all’acquisizione d’ufficio
degli estratti qualora lo ritengano necessario per particolari motivi inerenti
alla proprie finalità istituzionali.
Capo
III - Attestazioni di soggetti privati e certificati non sostituibili con altri
strumenti di certezza
Art.
10
Certificati
non sostituibili
1. I certificati medici, sanitari,
veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono
essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della
normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari
richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di
attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico
certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive
rilasciato dal medico di base con validità per l’intero anno scolastico.
Capo
IV - Disposizioni finali
Art.
11
Controlli
sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
1. Le amministrazioni procedenti, sono tenute
a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
2. Quando i controlli di cui al comma 1
riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l’amministrazione
procedente richiede direttamente all’amministrazione competente per il rilascio
della relativa certificazione conferma scritta, anche attraverso l’uso di
strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato
con le risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è necessaria
la successiva acquisizione del certificato.
3. Fermo restando quanto previsto dall’art.
26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal controllo di cui al comma 1
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
Art.
12
Certificati
di abilitazione
1. Quando è utilizzata ad indicare i titoli
di abilitazione previsti dalla normativa vigente, la parola
"certificato" viene sempre sostituita, qualora si riferisca ad atti
rilasciati al termine di corsi di formazione o ad atti di assenso all’esercizio
di determinate attività, rispettivamente con le parole "diploma" o
"patentino".
Art.
13
Abrogazione
di norme
1. In riferimento alle disposizioni
dell’art.1 del presente regolamento, sono abrogati l’art. 27 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, l’art. 77, ultimo comma del D.P.R. 14 febbraio 1964, n.
237, come modificato dall’art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e il
primo comma dell’articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
2. In riferimento alle disposizioni degli
artt. 1 e 2 del presente regolamento, è abrogato l’art. 3 della legge 4 gennaio
1968, n.15.
3. In riferimento all’art. 4 è abrogato
l’art. 20 bis della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. In riferimento alla disposizione dell’art.
6, comma 2, del presente regolamento è abrogato il penultimo comma dell’art. 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. È abrogato il D.P.R. 25 gennaio 1994, n.
130.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativa della
Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 ottobre 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente
del Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro
per la Funzione Pubblica e gli Affari Regionali
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 19
novembre 1998
Atti di Governo, registro n.115, foglio n.1
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato
redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse.
- Si riporta il
testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente della
Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare
messaggi alle Camere.
Indice le elezioni
delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei
disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
Indice il "referendum" popolare nei
casi previsti dalla. Costituzione.
Nomina, nei casi
indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione
delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il
Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere
grazia e commutare le pene.
Conferisce le
onorificenze della Repubblica".
Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3
della legge n. 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):
"Art. 1 (Semplificazione delle norme
sulla documentazione amministrativa). - 1. Entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da
adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari, il Governo adotta
misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa.
Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra
in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti,
anche di legge, con esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai
principi contenuti nell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti
criteri e principi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei
certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati
all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi,
benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti
di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati,
fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni
sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative
e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di
cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di
semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto
amministrativo;
d) indicazione
esplicita delle norme abrogate".
"Art. 2 (Disposizioni in materia di
stato civile e di certificazione anagrafica). - l. L’art. 70 del regio decreto
9 luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente:
"Art. 70. - 1. La dichiarazione di
nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale,
ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al
parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
2. La dichiarazione può essere resa, entro
dieci giorni, presso il comune nel cui territorio è avvento il parto o, entro
tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in
cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore
sanitario all’ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni successivi,
anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici.
3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà
di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di
residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo
diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di
residenza della madre. In tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione
deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di
nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di
fuori di un centro di nascita, è necessario produrre una dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del
relativo regolamento di attuazione adottato con decreto dei Presidente della
Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
4. Alla
dichiarazione di nascita non si applica l'articolo 41".
2. L'art. 195 del regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:
"Art. 195. - 1. I certificati e gli
estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio della
Repubblica".
3. I certificati rilasciati dalle
pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a
modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno
validità di sei mesi dalla data di rilascio, salvo che disposizioni di legge o
regolamentari prevedano una validità superiore.
4. 1 certificati anagrafici, le
certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti
di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori
o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in
cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni
contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di
rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti
deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione
dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la
autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si
applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese
o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e
dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o
esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle
persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi
informatici e telematici.
6. Dopo il comma l dell'art. 15-quinquies del
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 38, è inserito il seguente:
1-bis. La certificazione redatta con le modalità di cui al comma l può essere
trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del territorio del
comune competente".
7. Le fotografie prescritte per -il rilascio
di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato,
se presentate personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai
medesimi atti, e richieste a più soggetti dai pubblici uffici, possono essere
apposte anche disgiuntamente, purché nei termini.
9. Nei documenti di riconoscimento non é
necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica
istanza del richiedente.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le
modalità per il rilascio della carta di identità e di altri documenti di
riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identità
e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice
fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché
delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero
il supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di
razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei
servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni nonché le procedure informatiche e le informazioni,
che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da
altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma
digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento contenente i medesimi
dati è rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta di
identità potrà essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei
pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del
Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate
le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di
riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con
cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identità può essere
rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza,
ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere
dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche
tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale
fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di
utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di
ulteriori servizi o utilità.
1l. E’ abrogata la lettera f) dell'art. 3
della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del passaporto.
11-bis. Il terzo comma dell'art. 17 della legge 21 novembre 1967, n.
1185, è abrogato.
l l-ter; Nell'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"A decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla
carta di identità deve essere indicata la data di scadenza".
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9
luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri;
a) riduzione e
semplificazione dei registri dello stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi
procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della
medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione
degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei
procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato
civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti
dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso
diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del
numero di procedimenti amministrativi accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte
regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni
provenienti da fori di rango diverso, ovvero che richiedano particolari
procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.
13. Sullo schema di regolamento di cui al comma
12 le commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di
ricezione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del
parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari d cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti,
anche di legge con esse incompatibili.
15. I comuni che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la
soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli
atti amministrativi previsti dall'art. 10, comma 10, del decreto-legge 18
gennai 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993 n.
68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato art. 10.
Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione d diritti, tasse o
contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti
amministrativi, quando i relativi proventi sono desti nati esclusivamente a
vantaggio dell'ente locale, o limitatamente all quota destinata esclusivamente
a vantaggio dell'ente locale".
"Art.3 (Disposizioni in materia di
dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di
ammissione agli impieghi). - 1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e
data di nascita, cittadinanza, stat civile e residenza, attestati in documenti
di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei
corrispondenti certificati. E’ fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed
ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di
riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti ne
documento di riconoscimento esibito. E’ comunque, fatta salva per le
amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la
facoltà di verificare, nel corso dei procedimento, la veridicità dei dati
contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in
documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e
ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si
applicano le sanzioni previste dall'art. 489 dei codice penale.
2. L’art. 3, primo comma, della legge 4
gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:
"I regolamenti delle amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati
nell'art. 2 è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una
dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la
documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta
dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.
Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di trenta
giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento
non è emesso.".
3. L'art. 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente:
"l. Le dichiarazioni sostitutive di cui
al comma 1 dell'art. 2, possono essere presentate anche contestualmente
all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto.".
4. Nei casi in cui le norme di legge o di
regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere
presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa
costituisce violazione dei doveri di ufficio.
5. E’ fatto divieto alle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande
per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche
amministrazioni a qualsiasi titolo, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni,
diplomi o titoli culturali.
6. La partecipazione ai concorsi indetti da
pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate
da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura dei servizio
o ad oggettive necessità dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali
relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti
dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o
più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei
titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più
giovane di età.
8. Alla lettera e) del primo Comma dell'art.
12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di
personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano
in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a
concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e
attuariali.".
9. All'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Quando la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la
sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art.
20 dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa
stessa".
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo
comma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n, 15, nonché ogni altra
disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione di istanze da produrre
agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza dei
dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia
fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la
copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta
facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4,
14, 20-bis, 26 e 27 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme). (Gli articoli
o parte di essi tra parentesi quadre e in carattere corsivo sono abrogati
dall'art. 13 del presente decreto):
"Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la
cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato
o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il
decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti
degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica
amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla
istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni deve
essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20".
"Art. 3 (Dichiarazioni temporaneamente
sostitutive). -- [I regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono
per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'art. 2,
è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione
sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui
ali art. 20. In tali casi la normale documentazione sarà successivamente
esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso
il provvedimento a lui favorevole.
I regolamenti di cui al primo comma
stabiliscono altresì, i casi, le modalità ed eventualmente il termine per la
regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme
alla dichiarazione, nonché, ove occorra per la rettifica della dichiarazione la
cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali.]".
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà). – L’atto di notorietà concernente fatti, stati o
qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito
da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario
competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario
comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla
autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui
all'art. 20".
"Art. 14 (Autenticazione di copie). -
Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere
ottenute, oltre che con i sistemi previsti dell'art. 12, anche con altri
procedimenti che diano garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto
o documento. Tali procedimenti sono specificati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri sentiti, i Ministri per la grazia e giustizia e per il
tesoro. Le disposizioni di cui all'art. 13 si osservano anche per la formazione
di copie autentiche.
L'autenticazione delle copie può essere fatta
dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato
l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio:
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine
della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale
autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il
numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita
nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la
copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone
la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.
Il pubblico ufficiale è autorizzato ad
annullare con il timbro dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie
rilasciate".
"Art. 20-bis. - [La dichiarazione di
chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del
dichiarante da due testimoni non idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 16
febbraio 1913, n. 89.
Il pubblico ufficiale autentica la
sottoscrizione dei testimoni, previa menzione della dichiarazione
dell'interessato sulla causa dell'impedimento a firmare.]".
"Art. 26 (Sanzioni penali). - Le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi
previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
A tali effetti, l'esibizione di un atto
contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le
dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e
autenticate, a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.
Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti
commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi
più gravi, può applicare, 11nterdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione o arte.
[Il pubblico ufficiale che autentica le
sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la
dichiarazione o esibisce 1 atto sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o
contenente dati non più rispondenti a verità].
Nella denominazione di atti usata nei
precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie
autentiche contemplati dalla presente legge".
"Art. 27 (Rinvio). - [Salvo quanto
previsto negli articoli 7,11,12, 13, 14, 17, 18 e 19 nulla è innovato alle
norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, concernenti la presentazione
dei documenti necessari per la celebrazione del matrimonio, nonché alle norme
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relative
alla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali.
Restano ferme le disposizioni del regio
decreto 4 giugno 1938, n. 1269, riguardanti il titolo originale di studi medi
prescritto per ottenere l'ammissione ai corsi U'Oversitari.]".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 5. - I. Il dirigente di ciascuna
unità organizzativa provvede ad assegnare a se o ad altro dipendente addetto
all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento
inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del
provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata
l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo
procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a
norma del comma 1 dell'art. 4.
3. L'unità organizzativa competente e il
nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui
all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse".
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 22
della legge n. 675/1996 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali):
"Art. 10 (Informazioni rese al
momento della raccolta). - L'interessato o la persona presso la quale sono
raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per
iscritto circa:
a) le
finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la
natura obbligatoria o facoltativa dei conferimento dei dati;
c) le conseguenze
di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai
quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'art. 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione
sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato,
del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non
comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di
controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4,
comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti
presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo
interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la
loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si
applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che
il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato,
ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile. ovvero nel caso in cui i
dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si
applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento".
"Art. 22 (Dati sensibi1i. - 1.
I dati personali idonei a rivelare l'origine parziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche.
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la decisione
adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali
la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali
verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. li trattamento dei dati indicati al comma
1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale
siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili
e le rilevanti Finalità di interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa
autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango
pari a quello del l'interessato, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al
comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di
buona condotta secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera h).
Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
n. 513/1997 reca: "Regolamento recante criteri e modalità per la
formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti
informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2,
della legge n. 400/ 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza dei Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione
delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi
e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da
parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di
materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione
del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.
2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza dei Ministro o di autorità
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i
regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del
Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei
conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli
uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del
comma 2, su proposta dei Ministro competente d'intesa con il Presidente del
Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta
collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica
e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra
strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione
per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica
periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione
e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione
di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei
compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2 della legge n.
15/1968, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 77 dei
decreto del Presidente della Repubblica n. 237/1964, come modificato dall'art.
22 della legge n. 958/1986. (Il comma tra parentesi quadre e in corsivo è
abrogato dall'art. 13 del presente decreto):
"Art. 77 (Ferma di leva e
conservazione del posto di lavoro). - Gli arruolati di leva sono tenuti a
compiere la ferma di leva per la durata prevista dalla normativa vigente.
La chiamata alle armi per adempiere gli
obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della
ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio
in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a
disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il
rapporto di lavoro è risolto.
Per l'ammissione
ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e
per le assunzioni in impieghi, servizi e
attività in uffici pubblici e privati, non deve essere imposta la condizione di
aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente.
L'interessato è comunque tenuto a comprovare
di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei
riguardi degli obblighi del servizio militare.
Per la partecipazione ai pubblici concorsi il
limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo
servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno
prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata.
I periodi di effettivo servizio militare di
leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso
le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici
concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono
per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Ai fini dell'ammissibilità e della
valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è
da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare
di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
Le norme dei presente articolo sono
applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le
aziende autonome ' e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e
comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le
qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti
organici.
[La copia del foglio matricolare dello
stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione
delle norme contenute nel presente articolo.1".
Nota all'art. 2:
- Per il testo degli articoli 2 e 4 della
legge n. 15/1968, si veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 5 della legge n.
241/1990, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 3, comma 4, della
legge n. 127/1997, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 14 della legge n.
15/1968, si veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 5:
- Per H testo degli articoli 2 e 4 della
legge n. 15/1968, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
n. 223/1989 reca: "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente".
Note all'art. 6:
- Per il testo degli articoli 2, 4 e 26 della
legge n. 15/1968, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 10 della legge n.
675/1996, si veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 7.-
- Per il testo dell'art. 3, comma 11, della
legge n. 127/1 997, come modificato dalla legge n. 191/1998, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 15 della
legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e
per la semplificazione amministrativa):
"Art. 15. - I. Al fine della
realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare
esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio,
di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del
contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle
forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a
contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli
atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono
soggetti al parere dellAutorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non
ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al
presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla
pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici,
i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e
trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli
effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma
sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici
regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione dei parere delle
competenti Commissioni".
- Per il titolo dei decreto del Presidente
della Repubblica n. 513/1997, si veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 22 della legge n.
675/1996, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 70 del regio
decreto n. 1238/1939 (Ordinamento dello stato civile), come sostituito
dall'art. 2 della legge n. 127/1997:
"Art. 70. - 1. La dichiarazione di
nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale,
ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al
parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
2. La dichiarazione può essere resa, entro
dieci giorni, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, entro
tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in
cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore
sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni successivi,
anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici.
3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà
di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di
residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo
diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di
residenza della madre. In tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione
deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di
nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di
fuori di un centro di nascita, è necessario produrre una dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del
relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
4. Alla
dichiarazione di nascita non si applica l'art. 41 ".
- Si riporta il testo dell'art. 18 del regio
decreto-legge n. 2128/ 1936 (Ordinamento delle scuole di ostetricia e
disciplina giuridica della professione di levatrice):
"Art. 18. - Il parto deve essere
assistito da una levatrice o da un medico chirurgo e qualora, per causa di
forza maggiore, ne sia mancata la presenza al momento della nascita, il padre o
altra persona che abbia assistito al parto ha obbligo di promuovere l'intervento
di uno dei predetti sanitari nel più breve termine possibile ed in ogni caso
non oltre le 12 ore.
Nell'un caso e nell'altro sarà redatto dalla
levatrice o dal medico chirurgo apposito certificato di assistenza, che deve
essere prodotto all'ufficiale sanitario del comune da una delle persone tenute
a fare la dichiarazione di nascita".
Nota all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 26 della legge n.
1511968, si veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 27 della legge n.
15/1968, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 77, ultimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/1964, come modificato
dall'art. 22 della legge n. 958/1986, si veda nelle note all'art. I.
- Si riporta il testo dell'art. 24 della
legge n. 114/1977 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche). (11 comma abrogato è riportato tra parentesi quadre e in
corsivo):
"Art. 24. - [I soggetti tenuti a
produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari
previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte
dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei
certificati dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione
si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 151.
Quando il riferimento contenuto nelle norme
vigenti per la concessione di benefici e vantaggi non tributari è fatto a
imposte abolite dal I' gennaio 1974, si applicano le disposizioni dell'art.
88-bis del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, n. 597,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n.
60".
- Per il testo degli articoli 3, 20-bis e del
penultimo comma dell'art. 26 della legge n. 1511968, si veda nelle note alle
premesse.
- 11, decreto dei Presidente della Repubblica
n. 130/1994 reca: "Regolamento recante norme attuative della legge 4
gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 ed ad altre
disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive".