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- SERVIZI DEMOGRAFICI - |
In Italia l'accesso alle professioni per i cittadini stranieri è regolato da norme che
variano a seconda del paese di provenienza del lavoratore. In particolare si possono
distinguere due grandi categorie: cittadini comunitari e cittadini extracomunitari.
Per la ricerca di lavoro e le pratiche da svolgere per ottenere i documenti necessari
esistono numerosi centri di informazione e consulenza.
La libertà di lavorare all'interno dell'UE è uno dei diritti base sanciti dal
trattato istitutivo della Comunità Europea che garantisce ad ogni cittadino la libertà
di risiedere, lavorare, cercare un lavoro, avviare un'impresa e fornire servizi in
qualsiasi Stato membro.
Per i cittadini europei che intendono lavorare in Italia la norma prevede che vi si
possano stabilire e cercare un lavoro per un periodo limitato di tempo (6 mesi); in caso
di permanenza più lunga occorre comprovare la possibilità effettiva di trovare lavoro.
Per essere assunti o avviare un'impresa in un Paese UE è necessario presentare richiesta
di un permesso di soggiorno che sarà automaticamente rilasciato per un periodo di 5 anni,
rinnovabile su domanda. Prima di lasciare il paese d'origine l'interessato può mettersi
in contatto con i Consolati italiani per avere l'indirizzo dell'autorità locale
competente.
PRESTAZIONE DI SERVIZI
Per i cittadini UE è prevista anche la possibilità di esercitare la propria attività
economica mantenendo la sede principale dell'attività nel paese d'origine (libera
prestazione di servizi).
Si possono verificare tre situazioni distinte:
ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO
L'accesso alle professioni nella pubblica amministrazione è libero a tutti i cittadini
comunitari salvo che per le attività che prevedono l'esercizio di pubblici poteri o per
quelle che riguardino la salvaguardia degli interessi generali dello stato.
Nel caso di esclusione da un concorso pubblico di un cittadino UE in Italia si può
proporre ricorso dinanzi al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni dalla
notifica.
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI
Il riconoscimento professionale dei diplomi consente al cittadino comunitario che
dispone di qualifiche acquisite in uno Stato membro della UE di esercitare a pieno titolo
la propria attività in un altro Stato membro.
La UE ha adottato una serie di direttive allo scopo di rendere valide in tutta la
Comunità le qualifiche e l'esperienza pratica maturate nel proprio paese.
PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO
AUTORITÀ' ITALIANE COMPETENTI PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO PROFESSIONALE NELLA UE:
per le professioni di: attuario, avvocato, procuratore legale, commercialista, biologo,
chimico, agronomo e forestale, geologo, ingegnere, agente di cambio, psicologo e
consulente del lavoro:
per le professioni nel pubblico impiego:
per le professioni sanitarie:
per la professione di consulente proprietà industriale:
per la professione di esperto in materia di pianificazione territoriale:
per personale docente delle scuole secondarie, conservatori, accademia, istituti
superiori e università:
Il riconoscimento dei titoli di formazione professionale conseguiti all'estero da
cittadini extracomunitari è previsto dalla legge. In particolare si presentano due
possibilità:
Autorità competenti per il rilascio delle dichiarazioni di corrispondenza (cittadini
extra-UE):
(fino al diploma di scuola media superiore)
Autorità competenti per il rilascio delle dichiarazioni di corrispondenza (cittadini
extra-UE):
(per i titoli superiori al diploma di scuola media superiore)
Per l'iscrizione all'ufficio di collocamento il lavoratore (età minima 14 anni) deve
presentarsi personalmente alla Sezione Circoscrizionale per l'impiego, inoltrando una
domanda e fornendo i seguenti documenti:
PERMANENZA ALL'ISCRIZIONE
Ogni 6 mesi i lavoratori sono tenuti a rinnovare l'iscrizione alle liste di collocamento.
PERCHÉ' E' UTILE ISCRIVERSI
Ecco, in sintesi, alcuni buoni motivi per cui vale la pena iscriversi al collocamento e,
soprattutto, conservarne l'iscrizione:
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