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sabato 4 febbraio 2012
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Accesso alle professioni

In Italia l'accesso alle professioni per i cittadini stranieri è regolato da norme che variano a seconda del paese di provenienza del lavoratore. In particolare si possono distinguere due grandi categorie: cittadini comunitari e cittadini extracomunitari.

Per la ricerca di lavoro e le pratiche da svolgere per ottenere i documenti necessari esistono numerosi centri di informazione e consulenza. 

 

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 CITTADINI COMUNITARI

 

La libertà di lavorare all'interno dell'UE è uno dei diritti base sanciti dal trattato istitutivo della Comunità Europea che garantisce ad ogni cittadino la libertà di risiedere, lavorare, cercare un lavoro, avviare un'impresa e fornire servizi in qualsiasi Stato membro.

Per i cittadini europei che intendono lavorare in Italia la norma prevede che vi si possano stabilire e cercare un lavoro per un periodo limitato di tempo (6 mesi); in caso di permanenza più lunga occorre comprovare la possibilità effettiva di trovare lavoro.

Per essere assunti o avviare un'impresa in un Paese UE è necessario presentare richiesta di un permesso di soggiorno che sarà automaticamente rilasciato per un periodo di 5 anni, rinnovabile su domanda. Prima di lasciare il paese d'origine l'interessato può mettersi in contatto con i Consolati italiani per avere l'indirizzo dell'autorità locale competente. 

 

 

PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

Per i cittadini UE è prevista anche la possibilità di esercitare la propria attività economica mantenendo la sede principale dell'attività nel paese d'origine (libera prestazione di servizi).

Si possono verificare tre situazioni distinte:

 

spostamento temporaneo del prestatore di servizi nel paese estero (es. il medico che visita il malato oltre frontiera);

 

spostamento del destinatario del servizio (es. il malato che si reca oltre frontiera per essere visitato dal medico);

 

prestatore di servizi senza spostamento di persone (es. vendita di una polizza assicurativa all'estero).  

 

ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO

 

L'accesso alle professioni nella pubblica amministrazione è libero a tutti i cittadini comunitari salvo che per le attività che prevedono l'esercizio di pubblici poteri o per quelle che riguardino la salvaguardia degli interessi generali dello stato.

Nel caso di esclusione da un concorso pubblico di un cittadino UE in Italia si può proporre ricorso dinanzi al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni dalla notifica. 

 

 

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI

 

Il riconoscimento professionale dei diplomi consente al cittadino comunitario che dispone di qualifiche acquisite in uno Stato membro della UE di esercitare a pieno titolo la propria attività in un altro Stato membro.

La UE ha adottato una serie di direttive allo scopo di rendere valide in tutta la Comunità le qualifiche e l'esperienza pratica maturate nel proprio paese. 

 

 

PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO

 

La domanda di riconoscimento deve essere presentata all'autorità competente (vedere elenco per l'Italia a fine scheda) corredata dalla documentazione relativa ai titoli da riconoscere (che devono essere accompagnati da traduzione ufficiale) e deve indicare la professione per la quale è chiesto il riconoscimento.

 

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita comunicando all'interessato le eventuali integrazioni necessarie.

 

L'autorità può richiedere all'interessato in alcuni casi specifici la frequenza di un tirocinio di adattamento (massimo tre anni) o di una prova attitudinale.

 

L'autorità provvede al riconoscimento emanando un decreto entro quattro mesi della presentazione della domanda.

 

Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione (iscrivendosi all'albo professionale) e di esercitarla nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini del paese ospitante.

 

AUTORITÀ' ITALIANE COMPETENTI PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO PROFESSIONALE NELLA UE:

 

per le professioni di: attuario, avvocato, procuratore legale, commercialista, biologo, chimico, agronomo e forestale, geologo, ingegnere, agente di cambio, psicologo e consulente del lavoro: 

 

 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

 Direzione Generale delle libere professioni

 Via Arenula

 00186 Roma

 Tel. 06/65101 

 

 

per le professioni nel pubblico impiego:

 

MINISTERO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

 Gabinetto

 Corso Vittorio Emanuele, 116

 00186 Roma

 Tel. 06/680031 

 

per le professioni sanitarie:

 

MINISTERO DELLA SANITÀ'

 Direzione Generale degli ospedali

 Piazzale dell'Industria, 20

 00144 Roma

 Tel. 06/59941 

 

 

per la professione di consulente proprietà industriale: 

 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

 Gabinetto

 Via Molise, 2

 00187 Roma

 Tel. 06/47051  

 

per la professione di esperto in materia di pianificazione territoriale: 

 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

 Gabinetto

 Piazzale di Porta Pia

 00198 Roma

 Tel. 06/84821 

 

per personale docente delle scuole secondarie, conservatori, accademia, istituti superiori e università:  

 

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

 Dipartimento istruzione universitaria

 Viale Trastevere, 76

 00153 Roma

 Tel. 06/59912844 

 

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 CITTADINI EXTRACOMUNITARI

 

Il riconoscimento dei titoli di formazione professionale conseguiti all'estero da cittadini extracomunitari è previsto dalla legge. In particolare si presentano due possibilità:

 

 

richiesta di una "dichiarazione di corrispondenza" specificando il titolo italiano analogo al proprio. Questa viene rilasciata unicamente per consentire l'iscrizione alle liste di collocamento e alle Camere di Commercio. Per le informazioni sul riconoscimento ci si può rivolgere al CIMEA (2.2.6.1);

 

ricorso alla procedura di "accertamento della professionalità" effettuata dalla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego al fine di conferire agli interessati le qualifiche per l'iscrizione all'Ufficio di Collocamento.

 

Il cittadino extracomunitario che voglia accedere ad un albo professionale dovrà ottenere l'equipollenza del titolo di studio e superare l'Esame di Stato abilitativo. L'iscrizione all'albo è subordinata all'esistenza di rapporti di reciprocità tra il proprio paese e l'Italia in materia di autorizzazione all'esercizio della professione. 

 

Autorità competenti per il rilascio delle dichiarazioni di corrispondenza (cittadini extra-UE):

(fino al diploma di scuola media superiore) 

 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 Direzione Generale degli Scambi Culturali - Divisione III

 Via Ippolito Nievo, 35

 00153 Roma

 Tel. 06/58491 

 

Autorità competenti per il rilascio delle dichiarazioni di corrispondenza (cittadini extra-UE):

(per i titoli superiori al diploma di scuola media superiore) 

 

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

 Dipartimento Relazioni Internazionali - Ufficio I

 Lungotevere Thaon di Revel, 76

 00196 Roma

 Tel. 06/326891 

 

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 DOCUMENTI NECESSARI

 

Per l'iscrizione all'ufficio di collocamento il lavoratore (età minima 14 anni) deve presentarsi personalmente alla Sezione Circoscrizionale per l'impiego, inoltrando una domanda e fornendo i seguenti documenti:

 

 

libretto di lavoro, rilasciato dall'ufficio anagrafico del Comune dove si ha la residenza (viene rilasciato a tutti i cittadini che ne fanno richiesta, purché abbiano l'età lavorativa). I cittadini di Paesi extra-UE devono richiederlo all'Ispettorato del Lavoro;

documento personale di riconoscimento;

codice fiscale dell'interessato e del capo famiglia (è obbligatorio anche quello dell'eventuale coniuge);

stato di famiglia in carta semplice ad uso disoccupazione, di data non anteriore a tre mesi (per i maggiorenni è possibile l'autocertificazione);

titolo di studio, cioè qualifiche o diplomi rilasciati da scuole statali o parificate, oppure attestati di qualifica rilasciati dalle Regioni al termine di corsi di formazione professionale da essi finanziati. Attenzione: gli attestati delle scuole private (anche quelli con "presa d'atto regionale" non hanno valore;

eventuali esperienze lavorative, vale a dire dichiarazioni scritte di datori di lavoro che attestino l'attività lavorativa svolta alle loro dipendenze e la qualifica professionale rivestita dall'interessato;

eventuale curriculum vitae;

"carta di soggiorno", rilasciata dalla Questura per cittadini comunitari;

"permesso di soggiorno", rilasciato dalla Questura per i cittadini extracomunitari presenti in Italia per lavoro;

eventuale reddito percepito. Chi intende iscriversi dopo un periodo di lavoro dipendente, deve esibire anche una copia del modello 101 dell'anno precedente ed una dichiarazione del datore di lavoro.

 

PERMANENZA ALL'ISCRIZIONE

Ogni 6 mesi i lavoratori sono tenuti a rinnovare l'iscrizione alle liste di collocamento.

 

PERCHÉ' E' UTILE ISCRIVERSI

Ecco, in sintesi, alcuni buoni motivi per cui vale la pena iscriversi al collocamento e, soprattutto, conservarne l'iscrizione:

 

 

per tenersi costantemente aggiornati sulla legislazione del lavoro e accedere ai nuovi servizi offerti ai disoccupati;

per guadagnare una buona posizione nelle graduatorie per l'accesso agli Enti pubblici;

per beneficiare dell'indennità di disoccupazione, se si hanno i requisiti;

per beneficiare del rilascio della tessera tranviaria a costo ridotto;

per accedere ad alcuni corsi di formazione professionale organizzati dalla Regione, per i quali è richiesto anche il requisito della disoccupazione dimostrabile con l'esibizione del tesserino;

perché l'anzianità di iscrizione nelle liste dei disoccupati può costituire un elemento che agevola l'assunzione dei lavoratori. Infatti sono previsti sgravi contributivi alle imprese che assumono disoccupati iscritti al collocamento da oltre 24 mesi.


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