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sabato 20 marzo 2010
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ORDINANZA COMUNALE : n.42970 del 30/10/2007 Relativa a misure per il contenimento del disturbo della quiete pubblica causato dalle attività di intrattenimento, ricreative e sportive nelle aree residenziali.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

 

      Premesso che l'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività delle associazioni culturali, sportive e società commerciali perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione, alla sicurezza e alla valorizzazione turistica del territorio;

 

     Considerato che tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nella aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;

 

      Rilevato, sulla base delle segnalazioni dei cittadini e dei rapporti degli organi di controllo, che tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle aree residenziali a maggiore concentrazione di attività all'aperto ed hanno come fonte principale il volume eccessivo della musica, nonché comportamenti che disturbano la quiete pubblica, con schiamazzi ed altri rumori molesti;

 

      Considerato che è stato, inevitabilmente, lamentato un esponenziale aumento di intensità di tali inconvenienti nel periodo estivo, quando le attività si esplicano anche in spazi esterni alle strutture ricettive e gli utenti stazionano in zona fino a tarda ora;

 

      Ritenuto che, per scoraggiare tali comportamenti, si debba agire anche e soprattutto sul piano dell'educazione, promuovendo, in accordo con i gestori di esercizi pubblici, di impianti sportivi, di attività culturali, una campagna di sensibilizzazione su tale problematica;

 

      Ritenuto, altresì, opportuno di affiancare  a tale iniziativa, anche l'introduzione di alcune misure di contrasto, di tipo precettivo, e, quindi, di più immediata efficacia, fino all'emanazione di un regolamento generale sugli spettacoli che disciplinerà in modo compiuto anche le attività di intrattenimento organizzate dagli esercizi pubblici e dai gestori di impianti sportivi e della regolamentazione comunale degli orari delle attività;

 

     Visti:

  • il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e del relativo regolamento di esecuzione emanato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
  • l'art. 50 del D .Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  • il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
  • la Legge 21 novembre 1981, n. 689;
  • l'art. 8 c. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

 

ORDINA

 

al fine di evitare, o contenere entro limiti tollerabili, l'eventuale disturbo causato dalle attività di cui in premessa nelle aree residenziali, sono disposte le seguenti misure:

      Attività al chiuso

      Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalle norme vigenti, la diffusione di musica all'interno degli esercizi pubblici, sia dal vivo che riprodotta, è consentita fino alle ore 24, con obbligo di ridurre congruamente il volume, a partire dalle ore 23. L'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, rientranti fra le attività accessorie comprese nella stessa autorizzazione di pubblico esercizio, è consentito fino all?orario di chiusura del locale, nel rispetto dei limiti di rumorosità.

      Le attività di cui sopra devono svolgersi esclusivamente all'interno del locale, senza dare luogo ad emissioni sonore avvertibili dall'esterno. E' vietato diffondere musica dall'interno all'esterno dei locali, a mezzo di apparecchi di amplificazione sonora.

 

     Attività all'aperto

     L'effettuazione di attività musicali o sportive negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati è consentita, previa specifica autorizzazione dalle 10 alle 22;

     Le presenti disposizioni si applicano a:

  • agli esercizi aperti al pubblico in genere;
  • agli impianti sportivi pubblici o privati;
  • alle iniziative private;

 

  Deroghe

      L'Amministrazione Comunale può concedere deroga alle disposizioni della presente ordinanza per manifestazioni pubbliche di forte richiamo.

      L'Autorità comunale potrà, inoltre, autorizzare il prolungamento dell'orario dei trattenimenti musicali o attività sportive svolte in impianti all'aperto fino alle 23, in strutture localizzate in aree distanti dall'abitato.

 

AVVERTE

che la violazione delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689 e la sospensione dell'attività esercitata fino a un massimo di tre mesi.

      Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e l'art. 10 comma 5 della L.25/08/1991 n. 287.

DISPONE

     che la presente ordinanza entri in vigore dal primo giorno successivo a quello dell'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune; da tale data cessa di avere efficacia ogni eventuale  precedente disposizione comunale con essa in contrasto.

 

     La presente ordinanza sarà pubblicata:

  • all'Albo Pretorio per giorni quindici consecutivi;
  • sul sito internet del Comune;
  • con manifesti murali affissi sul territorio cittadino.

 

     Copia della stessa é trasmessa, per l'esecuzione, alle Autorità di Polizia, al Comando dei Carabinieri, al Comando della Guardia di Finanza, al Comando Polizia Municipale, nonché alle Direzioni Attività Produttive e Attività Culturali, Spettacoli ed Impianti Sportivi che attueranno un monitoraggio sugli effetti della sua introduzione, ai fini delle determinazioni definitive da inserire nella specifica regolamentazione comunale.

    

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

 

            LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

 


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Elenco delle ordinanze

2 del 05/01/2010 - Pubblicata il 07/01/2010

1 del 05/01/2010 - Pubblicata il 07/01/2010

ORDINANZA SINDACALE n° 20 del 6 Luglio 2009 - ZONA A TRAFFICO LIMITATO GENERALE - SETTORE BASSO (ZTB)