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| Duplicato della Carta d'Identità |
La carta d'identità per gli stranieri e gli apolidi è un documento di riconoscimento personale, che può essere utilizzato in Italia. Ha una validità di cinque anni, dopo i quali può essere rinnovata.
Chi può fare la richiesta
Tutti gli stranieri e gli apolidi in possesso di una carta d'identità' rilasciata da un comune italiano I casi previsti per il rilascio del duplicato sono:
- furto
- smarrimento
- deterioramento
della propria carta d'identita' non scaduta.
Quando fare la richiesta
- In tutti i casi la richiesta del duplicato va fatta entro i termini di validita' della vecchia carta d'identita' smarrita o rubata, dopo aver fatto la denuncia.
- Se la carta di identita' e' stata deteriorata, in qualunque momento purche' nei termini.
Dove andare
Ufficio carte d'identità della Circoscrizione. (per gli orari d'ufficio consultare le circoscrizione di appartenenza)
Cosa fare
Chi richiede il duplicato della carta d'identità, deve presentarsi di persona all'ufficio Carte d'Identità' della Circoscrizione (per gli orari d'ufficio consultare le circoscrizione di appartenenza).
Nei casi di smarrimento o furto occorre portare la denuncia
- Nel caso di deterioramento occorre portare la carta d'identita' deteriorata.
Occorre:
- Consegnare tre fotografie formato tessera frontali, uguali e recenti, senza copricapo;
- i cittadini dell'Unione Europea devono presentare un documentodi riconoscimento valido ed il permesso di soggiorno; mentre i cittadini extracomunitari devono presentare il passaporto ed il permesso di soggiorno;
- Pagare i diritti di segreteria
ATTENZIONE:
La carta di identita' ha una validita' di cinque anni. Quando scade il permesso di soggiorno la validita' della carta e' sospesa. Se si rinnova il permesso di soggiorno entro la validita' della carta, questa ritornera' ad essere valida.
Tempi
La consegna avviene nel termine massimo di tre giorni
Norme di riferimento
1) Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 2) Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; 3) D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656; 4) Legge 4 gennaio 1968, n. 15 5) D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649; 6) Legge 28 febbraio 1990, n. 39; 7) Circolare M.I.A.C.E.L. n. 6/90; 5) D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649; 6) Legge 28 febbraio 1990, n. 39; 7) Circolare M.I.A.C.E.L. n. 6/90; 8) Legge 15 Maggio 1997 n. 127 c.d. "Bassanini-bis" 9) Legge 16 giugno 1998 n. 191 c.d. "Bassanini-ter"
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