Ordinamento degli uffici e del personale
Capo I Organizzazione amministrativa
art. 67 Principi strutturali e organizzativi
1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) un'organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi;
b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione gli uffici.
art. 68 Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme dello statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
art. 69 Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il comune attraverso apposito regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento di tutti gli uffici e servizi nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge e dallo statuto.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai dirigenti responsabili degli uffici e di servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie.
4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme legislative e contrattuali in vigore.
Capo II Personale
art. 70 Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo la disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, raggiungere gli obiettivi assegnati.
3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della validità delle prestazioni e risponde della inosservanza dei propri doveri d'ufficio secondo la disciplina dettata da normativa di legge, di contratto e di regolamento.
art. 71 Direttore Generale
1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, anche al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.
2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa deliberazione della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quanto sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
3. Quando non risulta nominato il direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.
art. 72 Funzioni del direttore generale
1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsti dalle norme di contabilità. Egli, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e del servizi e dal sindaco.
art. 73 Dirigenti e Responsabili degli Uffici e dei servizi
1. I dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi coadiuvano, nell'ambito delle rispettive competenze, gli organi elettivi nella determinazione degli obiettivi e provvedono alla successiva attuazione delle scelte adottate, assumendo la responsabilità della correttezza amministrativa, della efficienza della gestione e dei relativi risultati.
2. Gli stessi organizzano e dirigono l'attività delle unità organizzative cui sono preposti sulla base del principio di autonomia, dispongono delle risorse conferite, assegnano i compiti e le mansioni al personale tenendo conto di capacità ed attitudini professionali, promuovono la mobilità orizzontale ed esercitano tutte le altre funzioni che ad essi attribuiscono i regolamenti. Oltre ad essere preposti alla direzione di strutture organizzative, i dirigenti e i responsabili di uffici e servizi possono essere responsabili di specifici programmi o progetti loro affidati.
3. I dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni ad essi attribuite al personale sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. I dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi compiono ed emanano tutti gli atti di gestione relativi alle attribuzioni della struttura di appartenenza, compresi quelli autorizzativi e di spesa che rivestono un contenuto vincolato o comportano discrezionalità di carattere meramente tecnico, nonché gli atti di esecuzione dei provvedimenti deliberativi.
art. 74 Responsabilità dei dirigenti
1. Le prestazioni, le competenze organizzative dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie definiti dall'ente in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni legislative in materia e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, avendo riguardo ai programmi da realizzare, agli obiettivi da perseguire, alle risorse finanziarie e strumentali a disposizione e ai risultati del controllo di gestione.
Capo III Incarichi Dirigenziali
art. 75 Conferimento funzioni dirigenziali
1. Gli incarichi di direzione e di responsabile degli uffici e dei servizi sono conferiti, a tempo determinato, dal sindaco secondo criteri di competenza professionale ed in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco.
2. Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità, i termini e la revoca degli incarichi dirigenziali.
art. 76 Incarichi a contratto
1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità, fermi restando requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. La giunta può provvedere alla copertura dei posti di qualifica dirigenziale e di responsabile dei servizi o di alta specializzazione, vacanti e disponibili nella dotazione organica, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. I contratti a tempo determinato di cui ai commi precedenti non possono essere trasformati a tempo indeterminato e la loro durata non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco, salvo che non lo consentano apposite norme di legge. Essi sono risolti di diritto nel caso in cui l'ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni di strutturale deficitarietà.
4. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
art. 77 Ufficio di indirizzo e di controllo
1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle condizioni di strutturale deficitarietà.
art. 78 Segretario Comunale
1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3.Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune.
art. 79 Funzioni del Segretario Comunale
1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio con funzione referente e di assistenza.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta e al sindaco.
3. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o conferitagli dal sindaco.
art. 80 Vice Segretario Comunale
1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei dirigenti dell'ente in possesso di laurea.
2. Il vicesegretario comunale, nominato dal sindaco, collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Capo IV La responsabilità
art. 81 Responsabilità verso il Comune
1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il sindaco, il direttore generale, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al direttore generale, al segretario comunale o ad un dirigente la denuncia è fatta a cura del sindaco.
art. 82 Responsabilità verso terzi
1. Gli amministratori, il segretario comunale, il direttore generale e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal direttore generale, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
art. 83 Responsabilità dei contabili
1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si inserisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
art. 84 Rimborso delle spese di patrimonio legale
1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile o penale promossi nei confronti di amministratori comunali o di dipendenti in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del mandato o del servizio, ovvero con l'assolvimento di obblighi istituzionali, e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dall'ente nei limiti ritenuti congrui.
2. L'ente, verificata l'assenza di conflitti d'interessi, può assumere a proprio carico ogni onere di difesa del dipendente sin dall'apertura del procedimento facendolo assistere da un legale avente con l'amministrazione un rapporto convenzionale o di lavoro dipendente. In caso di sentenza di condanna esecutiva, ovvero in caso di estinzione del procedimento per decorrenza dei termini prescrizionali, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
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