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venerdì 30 luglio 2010
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COMUNE > Statuto
articoli TITOLO IV

Attività amministrativa

art. 53

Obiettivi dell'attività amministrativa

art. 54

Servizi pubblici comunali

art. 55

Forme di gestione dei servizi pubblici

 

art. 53
Obiettivi dell'attività amministrativa

 

1. L'attività amministrativa del comune si ispira ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

 

art. 54
Servizi pubblici comunali

 

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

 

art. 55
Forme di gestione dei servizi pubblici

 

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali privi di rilevanza o natura imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. Le deliberazioni relative all'assunzione e alla gestione dei servizi pubblici devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati e devono essere corredate da una relazione del collegio dei revisori dei conti che ne illustra gli aspetti economici e finanziari.

 

Capo I
Aziende speciali

art. 56

Natura e funzioni

art. 57

Struttura delle aziende speciali

art. 58

Nomine e revoca amministratori

art. 59

Direttore

art. 60

Rapporti con il Comune

 

art. 56
Natura e funzioni

 

1. L'azienda speciale è un ente strumentale del comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.

2. Lo statuto è approvato dal consiglio comunale con la delibera istitutiva dell'ente, ed è regolato dai seguenti principi:

a) netta separazione tra i poteri di indirizzo e controllo, attribuiti agli organi elettivi, e poteri di gestione, attribuiti al direttore e ai dirigenti;

b) responsabilità e professionalità nella organizzazione interna dell'azienda;

c) costante rispetto dell'indirizzo generale dato dal consiglio comunale.

3. Con la stessa deliberazione il comune determina e conferisce il capitale di dotazione dell'azienda.

4. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento aziendale.

5. Lo statuto dell'azienda speciale può prevedere l'impianto e la gestione di più servizi, per i quali terrà contabilità separate e deve prevedere un apposito organo di revisione e forme autonome di verifica gestionale.

6. L'azienda speciale può promuovere o stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti pubblici e privati nonché costituire o partecipare a società di capitali. Tali determinazioni sono qualificate, a tutti gli effetti, atti fondamentali.

7. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità di servizio.

 

art. 57
Struttura delle aziende speciali

 

1. lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

 

art. 58
Nomine e revoca amministratori

 

1. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e dotate di speciale competenza tecnica o pubbliche o private per uffici ricoperti.

2. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione decadono con il consiglio comunale che li ha eletti e restano in carica fino all'insediamento dei loro successori.

3. Il consiglio comunale può revocare il presidente e i membri del consiglio di amministrazione per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero, per inefficienza, a seguito di mozione motivata presentata da almeno un terzo dei consiglieri comunali.

4. In caso di revoca dell'intero consiglio, tutti i poteri di gestione possono essere esercitati per un periodo non superiore a tre mesi da un amministratore straordinario nominato dal consiglio comunale tra persone in possesso dei requisiti previsti al precedente comma 1. Entro tale periodo il consiglio comunale provvede alla nomina del nuovo consiglio d'amministrazione.

5. In ogni caso l'amministratore straordinario resta in carica fino all'insediamento del presidente.

6. La deliberazione di revoca dell'assunzione del servizio è assunta dal consiglio comunale con la stessa maggioranza richiesta per l'istituzione della azienda che può disporre una diversa forma di gestione tra quelle indicate nell'art. 55.

 

art. 59
Direttore

 

1. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione previa procedura di assunzione per pubblico concorso.

2. Lo statuto dell'azienda può prevedere anche la nomina di un vice direttore.

 

art. 60
Rapporti con il Comune

 

1. La deliberazione istitutiva è assunta dal consiglio comunale che ne determina gli indirizzi, le finalità e gli interessi, ne individua le competenze e la dotazione finanziaria in base alla quale il comune conferisce il capitale necessario e ne approva lo statuto.

2. Il consiglio comunale determina i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo.

3. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'azienda deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzioni previste nel regolamento.

4. La dotazione organica dell'azienda è inizialmente determinata dal personale trasferito dal comune.

 

Capo II
Istituzioni

art. 61

Natura e Organi

 

art. 61
Natura e Organi

 

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune per l'esercizio di servizi sociali, privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal consiglio comunale.

4. Il regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'istituzione.

 

Capo III
Partecipazione comunale

art. 62

Società per azioni o a responsabilità limitata

 

art. 62
Società per azioni o a responsabilità limitata

 

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni sono approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

 

Capo IV
Collaborazione con enti pubblici

art. 63

Convenzioni

art. 64

Consorzi

art. 65

Accordi di programma

art. 66

Funzioni e compiti di collaborazione con la Regione e con la Provincia

 

art. 63
Convenzioni

 

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati, al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

 

art. 64
Consorzi

 

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'albo pretorio comunale.

4. Il sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

5. I consorzi per la gestione dei servizi sono disciplinati da apposito regolamento.

 

art. 65
Accordi di programma

 

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove, sentito il parere favorevole del consiglio comunale, la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza nella quale si provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi della normativa vigente.

3. L'accordo deve essere ratificato dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena decadenza.

 

art. 66
Funzioni e compiti di collaborazione con la regione e con la provincia

 

1. Il comune esercita le funzioni amministrative che, a livello locale, vengono organizzate dalla regione ai sensi dell'art. 117 e dell'art. 118, primo comma, della costituzione con propria legge che identifica, nelle materie e nei casi di cui al citato art. 117, gli interessi locali a livello comunale.

2. Coopera, inoltre, con altri comuni, con la provincia e con la regione nel rispetto della relativa legislazione regionale, per la realizzazione di efficiente sistema di autonomia locale, al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

3. Il comune collabora con la provincia per la promozione ed il coordinamento nonché per la realizzazione di opere di competenza provinciale nel settore economico, produttivo commerciale e turistico e nel settore sociale, culturale e sportivo.

4. Il comune e la provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

5. Il comune formula annualmente, in previsione del bilancio, proposte alla provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione, in ottemperanza della legge regionale. Le proposte del comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale ai fini di coordinamento.

6. Il comune si pone, quale ente di decentramento, anche quale sede di circondario provinciale. A tal fine favorisce l'allocazione degli uffici e dei servizi provinciali.

7. Il comune collabora, nelle forme previste dallo statuto della provincia, a realizzare la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della provincia stessa.

 

 

 

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