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venerdì 30 luglio 2010
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COMUNE > Statuto
articoli TITOLO I

Principi Generali

art. 1

Autonomia Statutaria

art. 2

Finalità

art. 3

Territorio

art. 4

Gonfalone

art. 5

Programmazione e cooperazione

art. 6

Potestà regolamentare

art. 7

Potestà amministrativa

 

art. 1

Autonomia Statutaria

 

1. Il comune di Pozzuoli è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo sviluppo della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il comune rappresenta la comunità locale nei rapporti con lo Stato, con la Regione Campania, con la Provincia di Napoli e con gli altri enti o soggetti pubblici e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

 

art. 2
Finalità

 

1. Il comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità locale ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. In particolare il comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

g) promozione e conservazione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nei settori dell'agricoltura, con particolare riguardo alla enologia ed alle colture specializzate, sia della pesca, sia del settore industriale, del terziario e terziario avanzato, privilegiando l'attività commerciale, artigianale, artistica, turistica gastronomica e tecnologica in armonia con la salvaguardia ambientale e con la valorizzazione delle risorse naturali e culturali del territorio, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

 

art. 3
Territorio

 

1. Il territorio del comune di Pozzuoli, che ha una superficie di Kmq. 43.21, confina ad est e nord-est col comune di Napoli; a nord-ovest con i comuni di Quarto e Giugliano; ad ovest con il comune di Bacoli ed a sud con il mare (Golfo di Pozzuoli).

 

art. 4
Gonfalone

 

1. Il comune ha come gonfalone un drappo azzurro con scudo sannitico, in campo dorato, con angoli superiori arrotolati, sormontato da una corona radiale, contenente sette teste recise di aquile disposte in successione araldica 1,2,1,2,1. Le teste di aquile a colore naturale, coronate all'antica e con lunghe lingue rosse che fuoriescono dal becco sono rivolte a destra. Su banda superiore a fondo bianco la scritta "Puteolorum" e su banda inferiore a fondo bianco la scritta "Fedelissima Civitas".

2. Lo stemma del comune è un scudo sannitico con i motivi araldici di cui al comma 1.

3. L'uso del gonfalone e dello stemma sono disciplinati dal regolamento.

4. I colori della bandiera cittadina sono giallo e azzurro in due bande verticali uguali.

5. La sede del comune è ubicata nel centro antico storico della città.

 

art. 5
Programmazione e cooperazione

 

1. Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Napoli e con la regione Campania.

 

art. 6
Potestà Regolamentare

 

1. Per l'attuazione dello statuto è esercitata la potestà regolamentare prevista dalla legge, sia per l'esercizio delle funzioni proprie del comune sia per l'esercizio delle funzioni al comune attribuite o delegate dallo Stato, dalla regione o da altri enti.

2. Lo schema di ogni regolamento viene, su iniziativa del sindaco, nonché su indicazione del consiglio e/o della giunta, predisposto dagli uffici competenti per materia e rimesso al segretario generale il quale ne dà formale comunicazione al sindaco ed al presidente del consiglio.

3. Lo schema di regolamento viene sottoposto all'esame di apposita commissione consiliare speciale formata pariteticamente da rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, nonché dal sindaco o suo delegato.

4. Alle sedute della commissione partecipano, con funzione consultiva, il segretario generale o suo delegato e il dirigente responsabile del servizio competente nella materia regolamentata.

5. La commissione elegge il presidente nel suo seno, a maggioranza.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un delegato del segretario generale.

7. La commissione formula lo schema definitivo di regolamento .

8. Il consiglio comunale delibera a maggioranza dei votanti sugli articoli e sulle relative proposte di emendamenti; il regolamento è definitivamente adottato con votazione finale sul testo, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune. Allorché non si raggiunga tale maggioranza è sufficiente la maggioranza dei votanti da raggiungere in una successiva seduta.

9. La segreteria generale cura la raccolta dei regolamenti comunali e chiunque può chiedere ed ottenere copia, a proprie spese.

10. Il regolamento entra in vigore dal giorno dell'avvenuta esecutività, a termini di legge, della relativa deliberazione di adozione.

11. Le norme regolamentari, con l'indicazione della data di entrata in vigore, sono pubblicate negli uffici circoscrizionali ed annunciate alla comunità con avviso pubblico da affiggersi nei siti della città maggiormente frequentati.

 

art. 7
Potestà Amministrativa

 

1. Il comune esercita tutte le funzioni amministrative, oltre che nelle materie in cui ha potestà regolamentare, in tutte le altre materie e settori di interesse locale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti ed istituzioni dalla legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Le funzioni amministrative di competenza comunale riguardano precipuamente i settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio, e dello sviluppo economico per la popolazione ed il territorio del comune.

3. Il comune esercita le funzioni ad esso attribuite o delegate dallo stato, secondo le leggi statali, nonché le funzioni amministrative per i servizi di competenza statale affidate ai comuni dalla legge che ne regola anche i relativi rapporti finanziari.

4. Il comune esercita, altresì, secondo le leggi regionali, le funzioni delegate e quelle attribuite dalla regione anche a seguito dell'organizzazione decentrata per l'esercizio a livello locale delle funzioni amministrative regionali che non attengono ad esigenze di carattere unitario del territorio della regione.

5. Gli oneri di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono rispettivamente a carico dello Stato e della regione; il comune può di volta in volta quantificare gli stessi oneri per segnalarli allo Stato e alla regione ai fini del calcolo delle erogazioni dovute.

6. La potestà amministrativa è esercitata dalla giunta, nonché dal sindaco e dagli assessori per i rispettivi rami, per tutto quanto dalla legge e dal presente statuto non riservato al consiglio comunale, al segretario generale ed ai dirigenti, anche in mancanza di provvedimenti programmatici, di indirizzo e di orientamento.

 

 

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