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| Settore commercio all'ingrosso, al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche o private |
Definizioni elementari:
- Per commercio all'ingrosso, s'intende l'attività svolta da chiunque acquista merci, alimentari e non, in nome e per conto proprio e le rivende direttamente ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali o in grande.
- Per commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche o private, s'intende l'attività svolta da chiunque acquista merci, alimentari e non, in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore.
- L'attività commerciale in sede fissa è quella svolta in unità immobiliari.
- L'attività commerciale su aree pubbliche, ivi comprese quelle demaniali, o private è quella svolta, in genere, in luoghi appositamente attrezzati e non, quali mercatini rionali o similari, messi a disposizione dall'amministrazione comunale appositamente a tale scopo in uno con eventuali zone private delle quali, comunque, il comune ne abbia la piena disponibilità.
- L'attività commerciale, poi, svolta lungo le strade comunali è definita commercio itinerante.
Tutte le predette attività sono disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114, dalla L.R. 07.01.2000 n.1-
Per la vendita di prodotti non alimentari, comunque effettuata, non occorre alcuna certificazione di abilitazione all'esercizio dell'attività, che si rende, invece, necessaria allorquando sono posti in vendita prodotti di natura alimentare.
In questo secondo caso, occorre acquisire, mediante la partecipazione ad un apposito corso di formazione tenuto dalla Regione o da Istituto riconosciuto ed autorizzato dalla stessa, un attestato, abilitante alla vendita dei prodotti alimentari.
Il d.lgs.114/98, abrogando la legge n.426 dell'11.06.1971 e D.M. n.375 del 04.08.1988 disciplinanti il commercio, ha favorito una notevole crescita nel campo della imprenditorialità commerciale, agevolata vieppiù dallo snellimento delle procedure necessitanti per poter addivenire all'apertura, al trasferimento, all'ampliamento di un esercizio commerciale.
Procedure :
L'inizio di un'attività di vendita al dettaglio - apertura di esercizio di vicinato al dettaglio, nuovo o per subingresso-, o il trasferimento di un esercizio commerciale in altra sede, o l'ampliamento della superficie di un esercizio già in attività o la cessazione di un esercizio preesistente, sono subordinati alla presentazione al Comune, in cui devono verificarsi tali eventi, di una comunicazione, redatta sul modello, "mod. Com.1", appositamente previsto dalla Conferenza Unificata Stato Regioni Città ed Autonomie Locali, di cui all'art.8 del d.lgs.28 .08.1997, n.281, giusta comma 5. dell'art.10 del d.lgs.114/98.
Detto modello, parte integrante del d.lgs.114/98, si compone di :
- Pagina 1 - comunicazione al comune di tutti i dati afferenti all'imprenditore sia esso ditta individuale e sia esso società.
- Pagina 2 - sezione A - tutti i dati afferenti all'apertura dell'esercizio.
- Pagina 3 - sezione B - tutti i dati afferenti all'apertura dell'esercizio per subingresso.
- Pagina 4 - sezione C- C1 - variazioni afferenti all'esercizio
- Pagina 5 - sezione C2 - " " "
- Pagina 6 - sezione D - cessazione dell'attività
- Pagina 7 - Quadro autocertificazione riflettente i requisiti posseduti dall'impresa e quelli attinenti all'immobile in cui s'intende esercitare l'attività
- Pagina 8 - allegato A - autocertificazioni di altre persone (amministratori e soci)
- Pagina 9 - allegato B - autocertificazione del legale rappresentante o del preposto.-
Compilata la "Com.1" in ogni singola parte e debitamente sottoscritta in ogni quadro, specialmente in quelli dichiarativi, la stessa, con allegata la copia di un documento identificativo in corso di validità di ciascun sottoscrittore dichiarante, deve essere presentata, in duplice copia, al protocollo generale del Comune che, apposto sulle stesse, per attestazione di ricezione, il timbro di gabinetto con data, ne restituirà un esemplare al consegnatario.
La compilazione del modello di cui innanzi importa, quale snellimento delle procedure burocratiche, che le autocertificazioni (relativamente agli istanti) hanno eliminato i tempi di attesa degli accertamenti da effettuarsi per ottenere la certificazione antimafia, quella del casellario generale giudiziale - certificato penale, nonché (relativamente ai locali di esercizio) quella afferente al rispetto delle norme urbanistiche, della destinazione d'uso ed alla idoneità igienico-sanitaria.
Sono stati eliminati anche i tempi di attesa da parte del richiedente (sia esso ditta individuale che società) in ordine alle certificazioni camerali attestanti la iscrizione al R.E.C. e quella di iscrizione ai registri ditte. Infatti il d.lgs.114/98 ha innovato in tale senso in quanto ha ricondotto l'esercizio delle vendite, che dapprima era segmentato in tante specializzazioni merceologiche, in solo due settori di vendita : settore alimentare e settore non alimentare.
Così, come innanzi detto, l'esercente, per poter effettuare l'attività di vendita, deve conseguire, solo per il settore alimentare, un attestato di abilitazione alla vendita secondo le modalità indicate in premessa.
Comunque, gli uffici riceventi la COM.1 sono tenuti a fare verifiche sui requisiti soggettivi dell'istante, a campione, mentre per i requisiti oggettivi, relativi agl'immobili, ne richiedono verifiche agli uffici interni competenti, ma, nell'attesa degli esiti, comunque, l'imprenditore può, dare inizio
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(tempi intercorrenti tra la richiesta e l'inizio dell'attività)
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all'attività, che ha dichiarato di voler intraprendere (apertura nuovo esercizio, trasferimento di un esercizio in altra sede, ampliamento di un esercizio) decorsi giorni trenta dalla data di presentazione al Comune della "Com.1" ove non gli siano stati relatati, entro detto termine, motivi ostativi all'apertura del nuovo esercizio, del trasferimento dell'esercizio in altra sede o dell'ampliamento dell'esercizio preesistente.
Ad ogni buon conto si evidenzia che, in vigenza del d.lgs.114/98 e della L.R. 1/2000, il Comune è tenuto all'adozione sia del piano generale di urbanistica commerciale e sia dei relativi regolamenti attuativi da sottoporsi all'approvazione del Consiglio Comunale ed al visto di conformità della Regione Campania.
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Il predetto piano è stato redatto ed è stato approvato dal Consiglio Comunale con la delibera n.108 del 16.04.2003 ed è al vaglio della Regione Campania per il competente visto di conformità. |
L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio in sede fissa sulle aree pubbliche, art.28 del d.lgs.114/98 ed art.28 della L.R. 1/2000, è conseguibile, ove trattasi di mercato giornaliero, con una domanda in bollo legale da trasmettere al Comune, corredata dalle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti soggettivi dell'istante, afferenti all'antimafia ed al casellario giudiziale, con allegata la copia di un documento identificativo dei sottoscrittori delle dichiarazioni, avente corso di validità.
La predetta domanda avrà esito positivo con il rilascio dell'autorizzazione di vendita solo se sussisterà la disponibilità di un posteggio sul quale deve effettuarsi la vendita, insistente all'interno di un'apposita area mercatale attrezzata e non, stante la stretta correlazione tra autorizzazione amministrativa e concessione del posteggio.
Nel Comune insistono, allo stato, oltre ai mercati rionali giornalieri anche i mercati settimanali per i quali è possibile ottenere il rilascio dell'autorizzazione solo in presenza della disponibilità di un posteggio.
La disponibilità dei posteggi viene resa nota mediante la pubblicazione sul BURC per l'assegnazione, con bando di concorso anch'esso pubblicato sul BURC, ai richiedenyti che vantino il più alto numero di presenza nel mercato settimanale indicato nel bando stesso.
La predetta autorizzazione è identificata come
Inoltre, è possibile conseguire autorizzazione per il commercio itinerante, art.28 del d.lgs.114/98 ed art.28 della L.R.1/2000, di
La predetta autorizzazione è conseguibile con la presentazione della domanda in bollo al Comune e con gli allegati indicati per l'autorizzazione di tipologia "A".
Detta autorizzazione, a differenza di quella di tipologia "A", non è strettamente correlata a nessun posteggio in quanto è di natura itinerante ed è praticabile solo sulle strade assentite a tale scopo dall'Ente comunale.
Condizione essenziale per l'ottenimento della predetta autorizzazione è quella di essere residente nel Comune in cui la si chiede.
Curiosità statistica :
- nell'anno 1993 nel 2002
gli esercizi alimentari 119 262
gli esercizi non alimentari 357 778
supermercato
totale 476 1.040
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