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sabato 4 febbraio 2012
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Denuncia di Nascita

La denuncia di nascita è una dichiarazioni obbligatoria che deve essere registrata dai Comuni.

Chi puo' fare la denuncia

 

Il padre , la madre o un loro procuratore speciale , il medico, l'ostetrica o persona presente al parto, rispettando l'eventuale volonta' della madre di non essere nominata.

Quando fare la denuncia

 

  • Va eseguita entro 10 giorni dalla nascita se viene presentata ai Comuni
  • Entro 3 giorni se viene presentata presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui e' avvenuta la nascita. In questo caso sara' cura del Direttore Sanitario trasmetterla al Comune nei 10 giorni successivi.

Dove andare

 

Con l'introduzione della Legge Bassanini si puo' scegliere una delle seguenti sedi dove poter fare la denuncia di nascita:

 

  • presso il Comune dove e' avvenuto il parto;
  • presso il Comune di residenza dei genitori;
  • nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il Comune di residenza della madre;
  • presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o della Casa di cura dove e' avvenuita la nascita.

 

Le sedi abilitate al ricevimento delle dichiarazioni di nascita sono:

 

  • Circoscrizioni di appartenenza dal lunedì al venerdì.
  • All'Anagrafe centrale in Via C. Levi il sabato e i giorni festivi dalle ore 09,00 alle ore 13,00

Cosa presentare

 

1) Documento di riconoscimento valido.
2) Certificato di assistenza al parto;

 

ATTENZIONE:

Con l'introduzione della Legge Bassanini non occorre piu' la presenza dei due testimoni.
_______________

Casi particolari:

  • Genitori stranieri: che non hanno la residenza legale in Italia devono effettuare comunque la denuncia di nascita, la quale non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita.
  • Genitori non sposati che intendano riconoscere il figlio: In questo caso, al momento della denuncia è necessaria la presenza di entrambi i genitori. La madre deve dichiarare il suo stato libero, che sarà accertato d'ufficio se è residente a Pozzuoli; oppure dovrà rendere una dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile, se non è residente a Pozzuoli. Se la madre è separata legalmente o consensualmente deve dimostrare che sono trascorsi 300 giorni dalla separazione, esibendo copia autentica della stessa. Se la madre è separata di fatto deve dichiararlo presso l'ufficio che riceve la denuncia. E' possibile anche il prericonoscimento del figlio naturale nascituro da parte della sola madre o da parte di entrambi i genitori, previa esibizione del certificato di gravidanza e previo appuntamento. Il prericonoscimento non può essere effettuato dal solo padre.
  • Denuncia di nascita resa dopo i 10 giorni: Se la denuncia di nascita viene resa dopo i 10 giorni, non si paga nessuna multa, ma l'atto così formato dovrà, a richiesta dell'ufficio, essere convalidato con sentenza del tribunale. Fino all'emissione di tale sentenza l'ufficio non può rilasciare alcun tipo di certificato relativo al minore.
  • Bambini nati morti: Se il bambino è nato morto prima delle 28 settimane di gestazione viene considerato aborto e i genitori non devono fare alcuna denuncia allo stato civile. L'eventuale autorizzazione al seppellimento del feto dovrà essere richiesta alla USL competente in relazione al luogo del parto. Dopo le 28 settimane di gestazione il dichiarante, oltre al certificato di assistenza al parto, dovrà esibire il certificato necroscopico (avviso di morte) rilasciato dall'Ospedale o, se la nascita avviene in una clinica privata o a domicilio, dal medico necroscopico della USL competente in relazione al luogo del parto. Si formerà il solo atto di nascita e l'ufficio di stato civile rilascerà il permesso di seppellimento.
  • Se il bambino nasce vivo e poi muore (anche prima delle 28 settimane di gestazione) sarà necessario formare sia l'atto di nascita che quello di morte con la procedura predetta (esibizione del certificato di assistenza al parto, avviso di morte e autorizzazione al seppellimento).

Tempi

A vista.

Norme di riferimento

1) R.D. del 9 luglio 1939, n. 1238;
2) Codice Civile art. 250 e segg.
3) Legge 15 Maggio 1977 n. 127 c.d. Legge Bassanini

 

 


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