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mercoledì 8 febbraio 2012
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Rispetto delle norme per la detenzione cani
Ordinanza del Commissario Prefettizio n. 39 del 9 Giugno 2010

COMUNE DI POZZUOLI

(Provincia di Napoli)

 

      

Prot. n. 21371                                       Pozzuoli,  10/6/2010

 

ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

39/Comm. del 9/62010              

Premesso

·        Che i proprietari e i detentori di un cane sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

·        Che ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono, tra l'altro:

a)    utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;

b)    portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

c)    assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

·         Che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, ecc....) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per i bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un notevole degrado per la città;

       Preso atto  delle problematiche igienico-sanitarie e di sicurezza derivanti dalla      presenza in dette zone e di escrementi e di cani privi di custodia;

     Considerato che si rende necessario disciplinare la materia con apposito provvedimento atto a prevenire e a reprimere comportamenti con conseguenze negative sull'igiene e decoro dell'area urbana e sulla sicurezza delle persone;

     Ritenuto      opportuno prevedere che i proprietari di cani o le persone incaricate della loro conduzione, utilizzino sempre un guinzaglio, siano dotati di museruola nonché di apposite palette, sacchetti di plastica per la raccolta e rimozione degli escrementi canini;

     Visto:

-     il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

-     la Legge  14 agosto 1991 n. 281, concernente:"Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";

-     il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, art. 7 bis;

-     la Legge Regionale 24/11/01 n. 16;

-     la Legge 24/11/1981, n. 689;

-     l'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3/3/2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani

ORDINA

     Ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni:

  1. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
  2. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
  3. munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine depositate dagli animali;
  4. provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi ed al corretto smaltimento delle stesse nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani, qualora il cane sporchi i luoghi pubblici o aperti al pubblico, strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, ecc......

                                                        AVVERTE

    Che ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 ai trasgressori di uno o più dei citati obblighi sarà applicata la  sanzione pecuniaria amministrativa da  25 a 150 euro.

          Che contro il presente atto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii., chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla pubblicazione oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

        I Vigili Urbani e gli Agenti tutti della forza pubblica sono tenuti a darne, da subito, informazione a chiunque e, dal momento della sua entrata in vigore, a farla rispettare.

     La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e sostituisce e modifica ogni altra precedente emanata in materia nelle parti diversamente disciplinate.

       Dispone la trasmissione della presente ordinanza, mediante notifica:

·        alla Prefettura di Napoli;

·        al Comando di P.M. - Pozzuoli;

·        al Commissariato di P.S. - Pozzuoli;

·        alla Guardia di Finanza - Pozzuoli;

·        alla Compagnia dei CC - Pozzuoli;

·         alla Guardia Forestale - Pozzuoli;

      Dispone altresì l'invio  della stessa Ordinanza per l'affissione e con carico della successiva restituzione:

·         alla Segreteria Generale - Ufficio Albo Pretorio - Sede.

Dalla Casa Comunale.

 

                               Il Commissario Prefettizio

                                - dott. Roberto Aragno -


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