  | Rispetto delle norme per la detenzione cani | |
| Ordinanza del Commissario Prefettizio n. 39 del 9 Giugno 2010 |
COMUNE DI POZZUOLI
(Provincia di Napoli)
Prot. n. 21371 Pozzuoli, 10/6/2010
ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
n° 39/Comm. del 9/62010
Premesso
· Che i proprietari e i detentori di un cane sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
· Che ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono, tra l'altro:
a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
c) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
· Che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, ecc....) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per i bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un notevole degrado per la città;
Preso atto delle problematiche igienico-sanitarie e di sicurezza derivanti dalla presenza in dette zone e di escrementi e di cani privi di custodia;
Considerato che si rende necessario disciplinare la materia con apposito provvedimento atto a prevenire e a reprimere comportamenti con conseguenze negative sull'igiene e decoro dell'area urbana e sulla sicurezza delle persone;
Ritenuto opportuno prevedere che i proprietari di cani o le persone incaricate della loro conduzione, utilizzino sempre un guinzaglio, siano dotati di museruola nonché di apposite palette, sacchetti di plastica per la raccolta e rimozione degli escrementi canini;
Visto:
- il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
- la Legge 14 agosto 1991 n. 281, concernente:"Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, art. 7 bis;
- la Legge Regionale 24/11/01 n. 16;
- la Legge 24/11/1981, n. 689;
- l'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3/3/2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani
ORDINA
Ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni:
- utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
- portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine depositate dagli animali;
- provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi ed al corretto smaltimento delle stesse nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani, qualora il cane sporchi i luoghi pubblici o aperti al pubblico, strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, ecc......
AVVERTE
Che ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 ai trasgressori di uno o più dei citati obblighi sarà applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da 25 a 150 euro.
Che contro il presente atto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii., chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla pubblicazione oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.
I Vigili Urbani e gli Agenti tutti della forza pubblica sono tenuti a darne, da subito, informazione a chiunque e, dal momento della sua entrata in vigore, a farla rispettare.
La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e sostituisce e modifica ogni altra precedente emanata in materia nelle parti diversamente disciplinate.
Dispone la trasmissione della presente ordinanza, mediante notifica:
· alla Prefettura di Napoli;
· al Comando di P.M. - Pozzuoli;
· al Commissariato di P.S. - Pozzuoli;
· alla Guardia di Finanza - Pozzuoli;
· alla Compagnia dei CC - Pozzuoli;
· alla Guardia Forestale - Pozzuoli;
Dispone altresì l'invio della stessa Ordinanza per l'affissione e con carico della successiva restituzione:
· alla Segreteria Generale - Ufficio Albo Pretorio - Sede.
Dalla Casa Comunale.
Il Commissario Prefettizio
- dott. Roberto Aragno - |